Indice
- L'ufficiale giudiziario intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire in udienza, specificando luogo, giorno e ora.
- L'intimazione deve indicare il giudice che assume la prova e la causa in cui il testimone sarà sentito.
- Se non consegnata a mani proprie o a mezzo posta, l'intimazione va effettuata in busta chiusa e sigillata.
- Il difensore può intimare direttamente i testimoni ammessi su istanza delle parti private tramite raccomandata A/R, PEC o telefax.
- La norma distingue tra testimoni ammessi d'ufficio e testimoni ammessi su richiesta di parte, prevedendo modalità diverse di notifica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 250 c.p.c. – Intimazione ai testimoni
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi , è effettuata in busta chiusa e sigillata.
L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi .
.
Il difensore deposita copia dell’atto inviato e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.
Stesso numero, altri codici
- Art. 250 Cod. Amb. — bonifica da parte dell'amministrazione
- Art. 250 D.Lgs. 209/2005 — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
- Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento
- Articolo 250 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 250 Codice di Procedura Penale: Perquisizioni locali
- Articolo 250 Codice Penale: Commercio col nemico
In sintesi
L'ufficiale giudiziario o il difensore intima ai testimoni ammessi di comparire all'udienza indicando luogo, data, ora e causa.
Ratio della norma
L'art. 250 c.p.c. mira a garantire la regolare formazione della prova testimoniale assicurando che i testimoni ammessi siano effettivamente portati a conoscenza dell'udienza in cui dovranno deporre. La norma bilancia l'esigenza di certezza della convocazione con quella di semplificazione procedurale, consentendo al difensore di procedere direttamente all'intimazione senza dover ricorrere all'ufficiale giudiziario per i testimoni indicati dalle parti private.
Analisi del testo
La disposizione prevede due canali di intimazione: quello ordinario tramite ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, e quello alternativo riservato al difensore. Il primo canale impone che l'atto contenga gli elementi identificativi dell'udienza (luogo, giorno, ora), il giudice procedente e la causa. La forma in busta chiusa e sigillata è richiesta solo quando l'intimazione non avvenga mediante consegna diretta o servizio postale, a tutela della riservatezza del destinatario. Il secondo canale, introdotto per semplificare la procedura nelle cause tra privati, abilita il difensore a notificare personalmente copia dell'atto di intimazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o telefax, strumenti che garantiscono la tracciabilità della comunicazione.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che, nel corso di un procedimento civile, il giudice istruttore abbia ammesso la prova per testi e la parte interessata debba assicurare la presenza dei testimoni all'udienza fissata. L'intimazione tramite difensore è riservata ai testimoni indicati dalle parti private e non opera, quindi, per i testimoni eventualmente disposti d'ufficio dal giudice. La scelta tra ufficiale giudiziario e difensore spetta alla parte, che valuterà la soluzione più rapida ed economica nel caso concreto.
Connessioni con altre norme
L'art. 250 c.p.c. si inserisce nel sistema della prova testimoniale regolato dagli artt. 244-257 c.p.c. Va letto in combinato disposto con l'art. 103 disp. att. c.p.c., che disciplina le modalità esecutive dell'intimazione, e con gli artt. 136 e ss. c.p.c. in tema di comunicazioni e notificazioni. Il riferimento alla PEC rimanda alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e alle regole tecniche del processo telematico. L'art. 255 c.p.c. disciplina le conseguenze della mancata comparizione del testimone regolarmente intimato.
Domande frequenti
Chi può intimare i testimoni in un processo civile?
L'intimazione è di regola eseguita dall'ufficiale giudiziario su richiesta della parte interessata. Tuttavia, per i testimoni ammessi su istanza delle parti private, il difensore può procedere direttamente tramite raccomandata A/R, PEC o telefax.
Quali informazioni deve contenere l'atto di intimazione?
L'intimazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza, il giudice che assume la prova e la causa nella quale il testimone dovrà essere sentito, in modo che il destinatario possa presentarsi nel modo corretto.
Quando è obbligatoria la busta chiusa e sigillata?
La busta chiusa e sigillata è richiesta quando l'intimazione non viene eseguita né a mani proprie del destinatario né tramite servizio postale. In questi casi la forma è imposta a tutela della riservatezza del contenuto dell'atto.
Cosa succede se il testimone regolarmente intimato non compare?
L'art. 255 c.p.c. prevede che il giudice possa condannare il testimone assente a una sanzione pecuniaria e ordinarne l'accompagnamento coattivo all'udienza, salvo che l'assenza sia giustificata da legittimo impedimento.
Il difensore può usare la PEC per intimare qualsiasi testimone?
No. La facoltà riconosciuta al difensore dall'art. 250, terzo comma, c.p.c. riguarda esclusivamente i testimoni ammessi su richiesta delle parti private. Per i testimoni disposti d'ufficio occorre rivolgersi all'ufficiale giudiziario.
Fonti consultate: 1 fonte verificate