Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 253 c.p.c. – Interrogazioni e risposte
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.
È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell’articolo 231.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 252 - Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei test…→Cod. proc. civ. art. 254 - Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni→Art. 255 c.p.c.: Mancata comparizione dei testimoni→Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni→Art. 256 c.p.c.: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza→Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione→Art. 257 c.p.c.: Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione de→Articolo 257-bis Codice di Procedura Civile: Testimonianza scritta
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice istruttore interroga il testimone su fatti rilevanti. Le parti non possono interrogare direttamente; si applica l'obbligo di verità.
Ratio
Questa norma garantisce l'imparzialità dell'istruttoria probatoria nel processo civile. A differenza del processo penale, il codice di procedura civile affida esclusivamente al giudice il compito di interrogare i testimoni, eliminando il rischio di suggestione o pressione che potrebbe derivare da interrogatori incrociati tra avvocati. La neutralità del giudice è il fondamento della prova testimoniale nel rito ordinario.
Analisi
L'articolo prevede che il giudice istruttore possa interrogare il testimone sia sui fatti specifici della causa che su qualsiasi questione utile a chiarirli. Le domande possono essere rivolte d'ufficio oppure su istanza di una parte. Il divieto assoluto rivolto a parti e pubblico ministero di interrogare direttamente costituisce una regola procedurale fondamentale. Il rimando all'articolo 231 incorpora l'obbligo di verità nel sistema probatorio.
Quando si applica
La disposizione si applica in ogni procedimento civile ordinario dove sia ammessa la prova testimoniale. Esempi pratici: in una causa per responsabilità medica, il giudice interroga il testimone-paziente sui sintomi lamentati; in una controversia contrattuale, interroga sulla comunicazione della volontà delle parti. Le parti non possono direttamente domandare al testimone «come mai hai detto così?», ma devono formulare richieste al giudice, il quale decide se le domande sono rilevanti.
Connessioni
L'articolo si collega agli artt. 231 (obbligo di verità), 249-250 (astensione e giuramento), 252 (identificazione), 254 (confronto tra testimoni), 256 (rifiuto di deporre e falsità). Il sistema probatorio testimoniale trova il suo cardine in questa distribuzione di ruoli: giudice interrogante, testimone deponente, parti non interroganti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio citato in giudizio da Caio per mancato pagamento di una fornitura
Caio produce come testimone Sempronio, il quale afferma che Tizio verbalmente ha accettato la consegna della merce. Il giudice istruttore pone domande a Sempronio: «Lei era presente quando Tizio ha ricevuto la merce?», «Che data era?», «Lei ha sentito Tizio dire esattamente le parole ...?». Tizio non può interrompere e domandare direttamente a Sempronio «ma allora perché non l'hai documentato per iscritto?». Tizio deve rivolgere istanza al giudice, il quale deciderà se la domanda è pertinente.
Caso 2: Caso 2
Mevio intentava causa contro Filano per diffamazione, producendo un testimone che afferma di aver sentito Filano fare dichiarazioni lesive sull'onore di Mevio. Il giudice interroga il testimone: «Dove ha sentito queste parole?», «Chi altro era presente?», «Sono state espresse in pubblico o in privato?», «Qual è la data approssimativa?». Filano non può direttamente controbattere al testimone con domande quali «Lei sta mentendo, vero?», ma deve richiedere al giudice di sottoporre la questione al testimone con una formulazione appropriata.
Domande frequenti
Perché nel processo civile solo il giudice interroga i testimoni?
Per garantire l'imparzialità e impedire che le parti esercitino pressioni, minacce o suggestioni sui testimoni. Il giudice, essendo terzo, pone domande neutrali volte a chiarire i fatti in modo obiettivo.
Cosa può fare un avvocato se vuole porre una domanda specifica al testimone?
L'avvocato deve rivolgere un'istanza al giudice, esponendo il quesito che ritiene rilevante. Il giudice valuta se la domanda è pertinente e, se lo ritiene opportuno, la pone al testimone in forma adeguata.
Il testimone deve rispondere a tutte le domande del giudice?
Sì, salvo che il testimone non invochi le cause di astensione previste dall'articolo 249 (parentela, interesse personale, segreto professionale). In ogni caso deve fornire risposta, anche se per dichiarare il motivo di astensione.
Se il testimone mente, chi lo denuncia?
Secondo l'articolo 256, se il giudice sospetta che il testimone non abbia detto la verità o sia stato reticente, lo denuncia al pubblico ministero, che valuterà se procedere penalmente per falsa testimonianza.
Il pubblico ministero può interrogare i testimoni nel processo civile?
No. Nel processo civile ordinario il pubblico ministero non ha diritto di interrogare direttamente. Può tuttavia chiedere al giudice di sottoporre specifiche questioni, se è stato ammesso come parte nel procedimento.