Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 257-bis c.p.c. disciplina la testimonianza scritta: il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa, può disporre l’assunzione della deposizione con risposte scritte ai quesiti sul modello notificato al testimone, con sottoscrizione autenticata e trasmissione in cancelleria.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 257-bis c.p.c. – Testimonianza scritta

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d’ufficio .

Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non trasmette le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

In sintesi

  • La testimonianza scritta è ammessa con accordo di tutte le parti e valutazione del giudice
  • Il testimone riceve un modello di testimonianza con quesiti specifici e deve rispondere per iscritto
  • La risposta deve essere sottoscritta dal testimone con firma autenticata su ogni pagina
  • Il testimone trasmette il documento tramite raccomandata o consegna in cancelleria
  • Il giudice può sempre disporre un'audizione orale successiva se opportuna
Indice dei contenuti

Su accordo delle parti, il giudice può disporre che la deposizione sia resa per iscritto, con risposte a quesiti predisposti, sottoscritte e autenticate dal testimone.

Ratio

La testimonianza scritta rappresenta un'innovazione introdotta nel codice civile per snellire i procedimenti e adattarsi a situazioni nelle quali l'ascolto orale del testimone possa presentare difficoltà logistiche. Particolarmente utile quando il testimone risiede lontano o l'audizione orale comporterebbe costi e ritardi. La norma mantiene il consenso delle parti come presupposto essenziale e la valutazione discrezionale del giudice, garantendo così che la testimonianza scritta sia utilizzata solo quando opportuno e non sia un modo per eludere la verità della prova.

Analisi

L'articolo disciplina il procedimento della testimonianza scritta. Richiede l'accordo esplicito delle parti (non semplice acquiescenza, ma consenso affermativo). Il giudice, valutato il contesto, può accogliere la modalità scritta. La parte che ha richiesto l'assunzione predispone il modello con i quesiti, coerente con gli articoli ammessi. Il testimone compila il modello in ogni sua parte, precisando i quesiti cui non riesce a rispondere. Firma con firma autenticata su ogni pagina. Spedisce in busta chiusa tramite raccomandata o consegna in cancelleria. Il giudice esamina le risposte e può sempre disporre un'audizione orale successiva se lo ritiene opportuno, soprattutto se le risposte risultano contraddittorie o insufficienti.

Quando si applica

La modalità è applicabile quando ricorrano specifiche circostanze: testimone residente all'estero, testimone affetto da malattia che rende difficile lo spostamento, professioni ad elevata mobilità. Esempio: un testimone residente in una nazione straniera può rendere testimonianza scritta anziché recarsi in Italia. Oppure, un testimone ospedalizzato può compilare le domande dal letto senza bisogno di trasferimento.

Connessioni

Si collega agli artt. 203 (giudice delegato), 245 (ammissione della testimonianza), 249 (astensione), 250 (giuramento), 257 (assunzione di nuovi testimoni), 257-bis che è la norma principale sulla testimonianza scritta. La modalità scritta integra, anziché sostituire completamente, la testimonianza orale tradizionale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio risiede negli Stati Uniti e Caio lo cita in giudizio in Italia per una controversia contrattuale risalente. Entrambi concordano che Tizio renda testimonianza scritta anziché recarsi in Italia. Il giudice accoglie la richiesta. La parte che ha ammesso la testimonianza di Tizio predispone un modello con 8 quesiti specifici sulla formazione, contenuto ed esecuzione del contratto. Tizio compila il modello, sottoscrive ogni pagina con firma autenticata dal notaio americano, e spedisce il documento tramite raccomandata all'Italia. Il giudice esamina le risposte e, reputandole chiare, le acquisisce agli atti senza disporre un'audizione orale successiva.

Caso 2: Caso 2

Sempronio è testimone rilevante in una causa fra Mevio e Filano per mancato pagamento di lavori. Sempronio soffre di una malattia degenerativa e il suo trasferimento al tribunale è medicamente sconsigliato. Le parti concordano sulla modalità scritta. Il giudice autorizza. Sempronio riceve il modello con quesiti sulla natura dei lavori, le date di esecuzione, il prezzo concordato. Risponde compilando il modello, sottoscrive con firma autenticata (presso un notaio presso il domicilio), e invia la testimonianza. Il giudice legge le risposte e le valuta rilevanti, ma chiede un chiarimento su una data. Dispone un'audizione orale via videoconferenza per acquisire il chiarimento direttamente da Sempronio.

Domande frequenti

La testimonianza scritta è valida senza il consenso di tutte le parti?

No. L'accordo delle parti è un presupposto essenziale. Se anche una sola parte si oppone, il giudice generalmente non può imporre la modalità scritta, salvo circostanze eccezionali valutate dal giudice.

Come si autentica la firma sulla testimonianza scritta?

La firma deve essere autenticata su ciascuna pagina del modello. Autenticazione significa verificazione davanti a un notaio, oppure davanti alle autorità consolari italiane se il testimone si trova all'estero.

Il testimone è libero di non rispondere a un quesito?

Il testimone può indicare i quesiti ai quali non è in grado di rispondere e deve precisare il motivo (mancanza di conoscenza diretta, astensione per cause di legge, dimenticanza). Tuttavia, non può rifiutare in blocco di rispondere.

Il giudice può sempre imporre un'audizione orale dopo aver ricevuto la testimonianza scritta?

Sì. Il giudice, esaminando le risposte scritte, può ritenere che un'audizione orale sia necessaria per chiarimenti, verificare la sincerità, o correggere ambiguità. La norma espressamente prevede questo potere.

Quale procedura si segue se il testimone non consegna la testimonianza nei termini stabiliti?

Il testimone è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 255, primo comma (multa da 100 a 1000 euro). Inoltre, il giudice può disporre un'audizione orale coattiva oppure escludere la testimonianza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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