Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 257 c.p.c. – Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d’ufficio che esse siano chiamate a deporre.
Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l’audizione superflua a norma dell’articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 256 - Art. 256 c.p.c.: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza→Cod. proc. civ. art. 257-bis - bis Codice di Procedura Civile: Testimonianza scritta→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 258 Codice di Procedura Civile: Ordinanza d’ispezione→Art. 255 c.p.c.: Mancata comparizione dei testimoni→Articolo 259 Codice di Procedura Civile: Modo dell’ispezione→Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni→Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale→Articolo 253 Codice di Procedura Civile: Interrogazioni e risposte→Art. 261 c.p.c.: Riproduzioni, copie ed esperimenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può disporre che siano sentiti nuovi testimoni menzionati da un testimone già esaminato, oppure rinnovare l'esame di testimoni già interrogati.
Ratio
La norma consente al giudice di completare e approfondire la prova testimoniale nel corso del procedimento. Spesso durante una deposizione emergono riferimenti a testimoni diretti dei fatti, non inizialmente proposti dalle parti. Il giudice ha l'esigenza di poter integrare la prova ricorrendo a questi nuovi testimoni. Inoltre, può rendersi opportuno riesaminare un testimone già sentito per chiarire punti rimasti oscuri o per correggere vizi formali della precedente audizione.
Analisi
L'articolo contiene tre ipotesi. La prima permette al giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di testimoni menzionati da un testimone già esaminato. La seconda consente di sentire testimoni sui quali il giudice aveva precedentemente deciso di dispensare dalla comparizione ai sensi dell'articolo 245. La terza autorizza il riesame di testimoni già interrogati, sia per chiarire la loro deposizione che per correggere irregolarità procedurali verificatesi nell'esame precedente. Il giudice conserva ampia discrezionalità nell'esercizio di tali poteri.
Quando si applica
L'ipotesi si verifica frequentemente. Esempio: testimone A depone su una riunione commerciale e riferisce che anche il collega B era presente e sentì le stesse cose. Il giudice può disporre che B sia chiamato. Oppure, un testimone precedentemente escluso potrebbe diventare rilevante in seguito a sviluppi istruttori. Infine, se la prima deposizione di un testimone era contradditoria o incompleta, il giudice può disporlo nuovamente.
Connessioni
Si collega agli artt. 245 (ammissione della testimonianza), 249 (astensione), 252 (identificazione), 253 (interrogatorio), 254 (confronto). Rappresenta un complemento del potere istruttorio del giudice nel processo civile ordinario.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio citato in giudizio sostiene che il contratto con Caio è stato oralmente rescisso prima della consegna della merce. Caio nega. Tizio presenta il testimone Sempronio, il quale depone che Tizio e Caio discussero della rescissione. Durante l'interrogatorio, Sempronio dice: «Io ero presente, ma anche mio collega Mevio era lì e sentì chiaramente le parole di Caio». Il giudice, reputando rilevante il secondo testimone, dispone d'ufficio che sia convocato Mevio per deporre. Mevio conferma la rescissione.
Caso 2: Mevio instaura causa contro Filano per responsabilità medica
Nel primo esame del testimone-infermiera, questi afferma: «La pressione del paziente era normale». Tuttavia, il giudice riscontra che nella fase istruttoria successiva sono emersi verbali ospedalieri che indicano valori pressori preoccupanti. Il giudice dispone il riesame dell'infermiera per chiarire la contraddizione e per eventualmente correggere irregolarità nella precedente audizione.
Domande frequenti
Un testimone può nominare altri testimoni durante la sua deposizione?
Sì. Durante l'interrogatorio, il testimone può riferirsi ad altre persone che hanno conoscenza diretta dei fatti. Il giudice valuta se chiamare questi nuovi testimoni.
Il giudice è obbligato ad ascoltare i testimoni menzionati?
No. Il giudice conserva discrezionalità. Valuterà se la testimonianza del nuovo soggetto è realmente rilevante e non superflua per l'accertamento dei fatti.
Quali irregolarità procedurali possono giustificare il riesame di un testimone?
Inadeguate formulazioni delle domande, interruzioni ingiustificate, omissione di parti rilevanti del verbale, o contraddizioni emerse nel corso del processo che richiedono chiarimenti dal testimone stesso.
Quante volte il giudice può riesaminare lo stesso testimone?
Non c'è un limite normativo preciso. Il giudice dispone il riesame ogni volta che lo reputa opportuno per chiarire fatti rilevanti, ma deve evitare abusi e riesami eccessivi che prolunghino indebitamente il procedimento.
Un testimone escluso può essere successivamente sentito?
Sì. Se il giudice aveva escluso la testimonianza ritenendola superflua, ma successivamente emerge che la deposizione è rilevante per nuovi aspetti della causa, il giudice può revire la propria valutazione e ammettere il testimone.