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Art. 256 c.p.c. – Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale [1].
[1] Le parole «Il giudice può ordinare l’arresto del testimone» sono state soppresse dall’art 2, comma 2o, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
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In sintesi
Se il testimone rifiuta di giurare o deporre senza motivo, o se sospetto di falsità, il giudice lo denuncia al pubblico ministero con copia del verbale.
Ratio
Questa norma mira a garantire la genuinità della prova testimoniale nel processo civile e a prevenire abusi. Il rifiuto ingiustificato di deporre e la falsità della testimonianza minano il principio del corretto accertamento dei fatti. La denuncia al pubblico ministero trasferisce la questione nel dominio del diritto penale, poiché sia il falso giuramento che la falsa testimonianza costituiscono reati autonomi. La norma rappresenta un collegamento fra il procedimento civile e l'azione penale.
Analisi
L'articolo prevede due ipotesi. La prima riguarda il testimone che, pur presentatosi in giudizio, rifiuta di giurare o di deporre senza fornire un motivo giustificato (astensione non riconosciuta dalla legge). La seconda ipotesi si attualizza quando il giudice ha fondato sospetto che il testimone non abbia detto la verità o sia stato reticente (omissione di informazioni rilevanti). In entrambi i casi, il giudice denuncia il testimone al pubblico ministero, trasmettendo copia del processo verbale dell'udienza in cui sono stati acquisiti gli elementi che giustificano la denuncia.
Quando si applica
La disposizione si applica nei procedimenti civili ordinari. Esempi: un testimone si presenta in giudizio ma rifiuta di giurare «perché non credo nei giuramenti», pur non avendo motivi legittimi di astensione (parentela, interesse, segreto professionale); il giudice lo denuncia. Oppure, durante il confronto fra due testimoni, uno di essi continua ad affermare fatti in palese contraddizione con la documentazione presente agli atti e con la coerenza della sua narrazione; il giudice sospetta dolo e lo denuncia.
Connessioni
Si collega agli artt. 249 (astensione legittima), 250 (giuramento), 252 (identificazione), 254 (confronto), 231 (obbligo di verità). Nel codice penale, i reati di falsa testimonianza e falso giuramento sono disciplinati negli articoli 371 e seguenti. La norma rappresenta una passerella normativa fra il processo civile e il procedimento penale.
Domande frequenti
Un testimone può rifiutare di deporre per ragioni personali?
No, salvo che sussistano motivi legittimi di astensione previsti dall'articolo 249 (parentela, interesse personale, segreto professionale, coscienza). Motivazioni generiche non giustificano il rifiuto.
Qual è la differenza tra astensione legittima e rifiuto ingiustificato?
L'astensione legittima è prevista dalla legge (es. essere parente della parte) e il testimone può sottrarsi al giuramento e alla deposizione. Il rifiuto ingiustificato accade quando il testimone rifiuta senza invocare un motivo legittimo, e il giudice lo denuncia.
Cosa significa 'fondato sospetto' di falsità della testimonianza?
Non è sufficiente il sospetto vago. Il giudice deve avere elementi che facciano ragionevolmente ritenere che il testimone abbia mentito: contraddizioni interne, smentite da documenti, contraddizioni con altre testimonianze coerenti.
La denuncia al pubblico ministero avviene automaticamente o su richiesta?
La denuncia è obbligo del giudice istruttore se ricorrono le condizioni. Non è necessaria la richiesta della parte. Il processo verbale con i dettagli dei fatti che motivano la denuncia è trasmesso al PM.
Quali sanzioni penali esistono per falsa testimonianza?
Il codice penale prevede sanzioni che vanno dalla multa fino alla reclusione per chi rende falsa testimonianza giurata. La pena varia a seconda della gravità della falsità e delle conseguenze che ne derivano.
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