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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 258 c.p.c. – Ordinanza d’ispezione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell’ispezione.

In sintesi

  • L'ispezione è uno strumento istruttorio per accertare lo stato di cose, luoghi o persone
  • Il giudice istruttore dispone l'ispezione d'ufficio o su richiesta di parte
  • Il giudice fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione
  • Si applica a controversie dove l'accertamento visivo diretto è probatorio

L'ispezione di luoghi, cose mobili e immobili, o di persone è ordinata dal giudice istruttore, che fissa tempo, luogo e modo dell'ispezione.

Ratio

L'ispezione rappresenta uno strumento istruttorio autonomo che permette al giudice di accertare direttamente le condizioni di cose, luoghi o persone rilevanti per la causa. Diversamente dalla testimonianza, l'ispezione si basa sulla percezione diretta del giudice e non sulla narrazione di terzi. Questa tipologia di prova è particolarmente idonea quando lo stato effettivo dei beni in questione è controverso e la documentazione o la testimonianza potrebbero non essere sufficienti. Il fondamento è il diritto di difesa: il giudice deve avere la possibilità di verificare personalm ente ciò che le parti asseriscono.

Analisi

L'articolo attribuisce al giudice istruttore il potere di disporre l'ispezione e di determinarne le modalità esecutive. Il giudice fissa tre elementi essenziali: il momento (giorno e ora), il luogo specifico, e il modo (se necessario con utilizzo di strumenti, assistenza di periti, intervento di autorità pubbliche). L'ispezione non richiede consenso delle parti, ma può essere disposta d'ufficio. Le parti hanno il diritto di partecipare e di muovere osservazioni durante l'ispezione.

Quando si applica

Esempi concreti: in una causa per vizio della cosa, il giudice dispone ispezione della cosa stessa per verificarne lo stato materiale; in una controversia di confini fra due proprietari, il giudice si reca sul luogo per ispezionare i confini e accertare la situazione reale; in una causa di responsabilità civile per lesioni personali, il giudice può disporre ispezione delle condizioni di luogo dove l'infortunio è avvenuto.

Connessioni

Si collega agli artt. 259 (modo dell'ispezione), 260 (ispezione corporale), 203 (giudice delegato per ispezioni fuori circoscrizione). L'ispezione è autonoma dalla testimonianza e dalla consulenza tecnica, pur potendo coesistere con tali strumenti istruttori.

Domande frequenti

Chi può chiedere l'ispezione di un bene?

Il giudice può disporla d'ufficio oppure su istanza di una parte. Non è necessario il consenso di entrambe le parti, salvo che l'ispezione richieda accesso a proprietà privata, nel quale caso è opportuna una notifica.

L'ispezione di un immobile è sempre possibile?

L'ispezione è possibile se il luogo è accessibile. Se il proprietario nega l'accesso, il giudice può ricorrere a misure coercitive, inclusa l'intervento di forze dell'ordine, se la prova è rilevante e non altrimenti acquisibile.

Le parti possono partecipare all'ispezione?

Sì. Le parti hanno il diritto di partecipare, per contestare le osservazioni del giudice o fornire chiarimenti. La loro presenza è importante per la trasparenza del procedimento.

L'ispezione deve essere verbalizzata?

Sì. Il processo verbale dell'ispezione registra il luogo, la data, l'orario, le osservazioni del giudice e le eventuali contestazioni delle parti. Le fotografie e i rilievi tecnici sono allegati al verbale.

Se l'ispezione rivela fatti importanti, il giudice è libero di valutarli?

Sì. L'ispezione costituisce prova diretta e il giudice valuterà i dati acquisiti secondo il libero convincimento, combinandoli con altre prove (testimonianza, documentazione, perizie).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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