Art. 255 c.p.c. – Mancata comparizione dei testimoni
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro [1].
Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore [2] del luogo.
[1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1n, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
[2] La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice istruttore» dall’art. 65, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
In sintesi
Se il testimone regolarmente intimato non comparisce, il giudice può ordinare una nuova intimazione o l'accompagnamento coatto. In caso ingiustificato, multa da 100 a 1000 euro.
Ratio
La norma tutela il diritto delle parti a ottenere la prova testimoniale e garantisce l'efficienza del procedimento civile. L'obbligo di comparizione del testimone regolarmente intimato è fondamentale affinché il processo possa svolgersi secondo i tempi e i modi stabiliti. La sanzione pecuniaria scoraggia l'assenza ingiustificata, mentre il sistema dell'accompagnamento coatto garantisce che il testimone sia effettivamente sentito, salvo cause di legittima esenzione.
Analisi
L'articolo si articola in due ipotesi. La prima disciplina il testimone che, regolarmente intimato, non si presenta. Il giudice ha due opzioni: ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento coatto. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice infligge una pena pecuniaria fra i 100 e i 1000 euro. La seconda ipotesi riguarda il testimone impossibilitato a presentarsi o esentato per legge (ad es. magistrato, parlamentare). In questi casi il giudice si trasferisce presso l'abitazione o l'ufficio del testimone, e se questo è fuori dalla circoscrizione tribunale, delega un giudice istruttore del luogo.
Quando si applica
La disposizione è applicabile ogni volta che il testimone non comparisca all'udienza. Esempi: un testimone di una controversia contrattuale, pur regolarmente intimato, non si presenta; il giudice può inflggere la multa e disporre una nuova comparizione, oppure l'accompagnamento. Oppure, un testimone si trova in ospedale ed è impossibilitato a spostarsi; il giudice si reca presso l'ospedale per sentirlo.
Connessioni
Si collega agli artt. 252 (identificazione), 253 (interrogatorio), 249 (astensione), 256 (rifiuto di deporre). La normativa sull'intimazione del testimone è disciplinata negli articoli 246-248. La sanzione pecuniaria per mancata comparizione è uno degli strumenti coercitivi previsti dal codice di procedura civile.
Domande frequenti
Come si intima il testimone a comparire in giudizio?
L'intimazione deve essere eseguita tramite notifica a mezzo di ufficiale giudiziario o alle modalità previste dal codice di procedura civile. L'intimazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in cui la testimonianza deve essere resa.
Quanto tempo prima dell'udienza il testimone deve essere intimato?
Il codice di procedura civile prevede un termine minimo, generalmente 10 giorni. Se il termine è insufficiente, l'intimazione può essere nulla, e il testimone non è tenuto a comparire.
Quale scusa giustifica l'assenza del testimone?
Motivi gravi e oggettivi, quali malattia documentata, infortunio, lutto familiare o impedimenti dovuti a forza maggiore. Il testimone deve comunicare il motivo al giudice prima dell'udienza o quanto meno entro tempi ragionevoli.
Chi paga la multa se il testimone non compare?
La multa è a carico del testimone stesso, salvo che il testimone sia riuscito a provare che la mancata comparizione era giustificata da motivi legittimi.
Cosa significa 'accompagnamento coatto' del testimone?
Significa che il giudice può ordinare che il testimone sia fisicamente accompagnato in udienza da un ausiliare del giudice, al fine di forzare la comparizione. Questo accade in caso di rifiuto ingiustificato.