Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 255 c.p.c. – Mancata comparizione dei testimoni

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro .

Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo.

In sintesi

  • Il testimone intimato ha l'obbligo di comparire in giudizio all'udienza fissata
  • In caso di mancata comparizione ingiustificata, il giudice può inflggere una pena pecuniaria da 100 a 1000 euro
  • Il giudice può ordinare una nuova intimazione oppure l'accompagnamento coatto all'udienza
  • Se il testimone si trova in condizioni di impossibilità o è esentato per legge, il giudice si reca presso la sua abitazione o ufficio
Indice dei contenuti

Se il testimone regolarmente intimato non comparisce, il giudice può ordinare una nuova intimazione o l'accompagnamento coatto. In caso ingiustificato, multa da 100 a 1000 euro.

Ratio

La norma tutela il diritto delle parti a ottenere la prova testimoniale e garantisce l'efficienza del procedimento civile. L'obbligo di comparizione del testimone regolarmente intimato è fondamentale affinché il processo possa svolgersi secondo i tempi e i modi stabiliti. La sanzione pecuniaria scoraggia l'assenza ingiustificata, mentre il sistema dell'accompagnamento coatto garantisce che il testimone sia effettivamente sentito, salvo cause di legittima esenzione.

Analisi

L'articolo si articola in due ipotesi. La prima disciplina il testimone che, regolarmente intimato, non si presenta. Il giudice ha due opzioni: ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento coatto. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice infligge una pena pecuniaria fra i 100 e i 1000 euro. La seconda ipotesi riguarda il testimone impossibilitato a presentarsi o esentato per legge (ad es. magistrato, parlamentare). In questi casi il giudice si trasferisce presso l'abitazione o l'ufficio del testimone, e se questo è fuori dalla circoscrizione tribunale, delega un giudice istruttore del luogo.

Quando si applica

La disposizione è applicabile ogni volta che il testimone non comparisca all'udienza. Esempi: un testimone di una controversia contrattuale, pur regolarmente intimato, non si presenta; il giudice può inflggere la multa e disporre una nuova comparizione, oppure l'accompagnamento. Oppure, un testimone si trova in ospedale ed è impossibilitato a spostarsi; il giudice si reca presso l'ospedale per sentirlo.

Connessioni

Si collega agli artt. 252 (identificazione), 253 (interrogatorio), 249 (astensione), 256 (rifiuto di deporre). La normativa sull'intimazione del testimone è disciplinata negli articoli 246-248. La sanzione pecuniaria per mancata comparizione è uno degli strumenti coercitivi previsti dal codice di procedura civile.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è convenuto da Caio in causa per mancato pagamento di una fattura

Caio intende produrre il testimone Sempronio, il quale dichiara di aver consegnato personalmente la merce a Tizio. Sempronio viene regolarmente intimato per l'udienza del 10 novembre. Sempronio non si presenta senza alcun motivo, nemmeno comunicando l'assenza. Il giudice istruttore, ritenendo che l'assenza sia ingiustificata, infligge a Sempronio una multa di 500 euro e ordina una nuova intimazione per l'udienza successiva. Sempronio, conscio della multa, si presenta alla successiva udienza.

Caso 2: Caso 2

Mevio è parte in una causa di risarcimento danni e chiede di sentire il testimone Filano, il quale vive fuori dalla circoscrizione del tribunale in cui la causa è pendente (a 200 km di distanza) ed è ricoverato per gravi problemi di salute. Filano, pur disponibile a deporre, non può raggiungere il tribunale. Il giudice, ritenendo la testimonianza essenziale, delega il giudice istruttore del luogo dove Filano è ricoverato affinché conduca l'interrogatorio presso l'ospedale, evitando così di esporre il testimone al rischio di un lungo trasferimento.

Domande frequenti

Come si intima il testimone a comparire in giudizio?

L'intimazione deve essere eseguita tramite notifica a mezzo di ufficiale giudiziario o alle modalità previste dal codice di procedura civile. L'intimazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in cui la testimonianza deve essere resa.

Quanto tempo prima dell'udienza il testimone deve essere intimato?

Il codice di procedura civile prevede un termine minimo, generalmente 10 giorni. Se il termine è insufficiente, l'intimazione può essere nulla, e il testimone non è tenuto a comparire.

Quale scusa giustifica l'assenza del testimone?

Motivi gravi e oggettivi, quali malattia documentata, infortunio, lutto familiare o impedimenti dovuti a forza maggiore. Il testimone deve comunicare il motivo al giudice prima dell'udienza o quanto meno entro tempi ragionevoli.

Chi paga la multa se il testimone non compare?

La multa è a carico del testimone stesso, salvo che il testimone sia riuscito a provare che la mancata comparizione era giustificata da motivi legittimi.

Cosa significa 'accompagnamento coatto' del testimone?

Significa che il giudice può ordinare che il testimone sia fisicamente accompagnato in udienza da un ausiliare del giudice, al fine di forzare la comparizione. Questo accade in caso di rifiuto ingiustificato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.