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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 251 c.p.c. – Giuramento dei testimoni
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
I testimoni sono esaminati separatamente.
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: “consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”.
Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 250 - Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni→Cod. proc. civ. art. 252 - Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei test…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione→Articolo 253 Codice di Procedura Civile: Interrogazioni e risposte→Art. 248 c.p.c.: Audizione dei minori degli anni quattordici→Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni→Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare→Art. 255 c.p.c.: Mancata comparizione dei testimoni→Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 251 c.p.c. disciplina il giuramento dei testimoni nel processo civile, imponendo la formula laica di impegno alla verità prima dell'esame.
Ratio della norma
L'articolo 251 c.p.c. persegue un duplice obiettivo: da un lato, responsabilizzare il testimone sul piano morale e giuridico prima che renda la propria deposizione; dall'altro, garantire l'attendibilità della prova testimoniale quale strumento fondamentale per la ricostruzione dei fatti in giudizio. L'avvertimento sulle conseguenze penali svolge una funzione deterrente rispetto alle false dichiarazioni, mentre la formula solenne impegna il testimone in modo formale e consapevole.
Analisi del testo
La norma articola il procedimento in tre fasi sequenziali. Prima, il giudice istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni false o reticenti, con riferimento agli artt. 371-bis e 372 c.p. Poi lo invita a rendere la dichiarazione solenne nella formula laica: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». La separazione dei testimoni durante l'esame, prevista nella prima parte dell'articolo, mira a impedire che le dichiarazioni di uno influenzino quelle degli altri.
Quando si applica
La disposizione si applica in tutte le ipotesi in cui il giudice istruttore procede all'assunzione della prova testimoniale nel processo civile ordinario, sia in primo grado che nei giudizi di rinvio. Trova applicazione sia nell'istruttoria davanti al tribunale che in quella davanti al giudice di pace, con gli adattamenti del rito. Non si applica invece alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale della parte, soggette a una disciplina distinta.
Connessioni con altre norme
L'art. 251 c.p.c. va letto in collegamento con l'art. 244 c.p.c. sull'ammissione della prova testimoniale, con l'art. 252 c.p.c. sull'esame dei testimoni e con l'art. 257 c.p.c. sulla citazione d'ufficio. Sul piano penale, le conseguenze delle dichiarazioni false sono regolate dall'art. 372 c.p. (falsa testimonianza) e dall'art. 371-bis c.p. (false dichiarazioni al pubblico ministero). La formula laica vigente è il risultato delle sentenze della Corte costituzionale nn. 117/1979 e 149/1995, che hanno progressivamente espunto i riferimenti religiosi dalla formula originaria in ossequio al principio di laicità dello Stato.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio conviene in giudizio Caio per il pagamento di una somma a titolo di compenso per prestazioni professionali. Nel corso dell'istruttoria, il giudice ammette la prova testimoniale e cita come testimone Sempronio, che era presente alle trattative tra le parti. All'udienza, prima di essere esaminato, Sempronio viene separato dagli altri testimoni presenti in aula. Il giudice istruttore lo avverte che ha l'obbligo di dire la verità e che le dichiarazioni false o reticenti lo esporrebbero a responsabilità penale per falsa testimonianza. Sempronio rende quindi la dichiarazione solenne nella formula laica prevista dall'art. 251 c.p.c., impegnandosi a riferire tutto quanto è a sua conoscenza. Solo dopo questo adempimento formale il giudice procede con le domande sui fatti oggetto della prova.
In un altro caso, Tizia cita in giudizio la società di Caio per risarcimento danni da inadempimento contrattuale. Il giudice ammette tre testimoni. Conformemente all'art. 251 c.p.c., ciascuno viene introdotto in aula separatamente: mentre uno è esaminato, gli altri attendono fuori dall'aula di udienza. Per ognuno il giudice ripete l'avvertimento sulle responsabilità penali e raccoglie la dichiarazione solenne, assicurandosi così che ciascuna deposizione sia genuina e non contaminata da quanto riferito dagli altri.
Domande frequenti
Cosa succede se il testimone si rifiuta di rendere la dichiarazione solenne?
Il rifiuto di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 251 c.p.c. costituisce un ostacolo all'assunzione della testimonianza. Il giudice ne prende atto e può valutare il comportamento del testimone; il rifiuto ingiustificato può inoltre rilevare sul piano penale.
La formula di impegno ha lo stesso valore del giuramento religioso?
No. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 117/1979 e 149/1995, la formula è diventata laica e si fonda sulla sola responsabilità morale e giuridica del dichiarante, senza alcun riferimento a divinità o credenze religiose.
Perché i testimoni vengono esaminati separatamente?
La separazione mira a garantire l'indipendenza delle deposizioni: impedisce che un testimone ascolti le dichiarazioni altrui e ne sia influenzato, preservando così l'autenticità e l'attendibilità di ciascuna testimonianza.
Quali sono le conseguenze penali richiamate dal giudice nell'avvertimento?
Il principale reato rilevante è la falsa testimonianza prevista dall'art. 372 c.p., punita con la reclusione da due a sei anni. Rileva anche la reticenza, ossia il tacere deliberatamente fatti a propria conoscenza.
L'art. 251 c.p.c. si applica anche davanti al giudice di pace?
Sì, la disposizione si applica anche nei procedimenti davanti al giudice di pace, con gli adattamenti del rito. L'obbligo di avvertimento e la formula di impegno sono prescrizioni di ordine generale valevoli per tutta la prova testimoniale civile.