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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 251 c.c. Autorizzazione al riconoscimento (1)
In vigore
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice (2).
Vedi anche
→Cod. civ. art. 250 - Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento→Cod. civ. art. 252 - Art. 252 Codice Civile: Affidamento del figlio nato fuori del→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all’azione di reclamo del→Art. 253 Codice Civile: Inammissibilità del riconoscimento→Art. 248 Codice Civile: Legittimazione all’azione di contestazio→Art. 254 Codice Civile: Forma del riconoscimento→Art. 247 Codice Civile: Legittimazione passiva→Art. 255 Codice Civile: Riconoscimento di un figlio premorto→Art. 246 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Regola l'autorizzazione giudiziale necessaria per riconoscere un figlio nato da persone legate da parentela in linea retta, collaterale di secondo grado o affinità in linea retta.
Ratio
La norma introduce un filtro giudiziario obbligatorio per i casi in cui tra i genitori esista un vincolo di parentela o affinità qualificato, situazioni nelle quali la legge avverte la necessità di una verifica rafforzata sull'interesse del figlio.
Analisi
Il primo comma individua tre categorie di vincoli che rendono obbligatoria l'autorizzazione: parentela in linea retta senza limiti di grado; parentela in linea collaterale di secondo grado (fratello-sorella); affinità in linea retta. Il riconoscimento non è vietato in assoluto, ma subordinato a una valutazione giudiziale centrata sull'interesse del figlio. Il secondo comma estende l'obbligo di autorizzazione a tutti i riconoscimenti di persone minorenni. La norma è stata riformulata dal d.lgs. n. 154/2013, che ha eliminato la distinzione tra figli incestuosi riconoscibili e non riconoscibili.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un genitore intenda riconoscere un figlio nato da una relazione con un parente in linea retta o collaterale di secondo grado, o da un rapporto di affinità in linea retta. Si applica altresì in tutti i casi di riconoscimento di un minore di età.
Connessioni
La norma si coordina con l'art. 250 c.c. (disciplina generale del riconoscimento), l'art. 253 c.c. (inammissibilità del riconoscimento), l'art. 254 c.c. (forme del riconoscimento) e con gli artt. 74-78 c.c. (parentela e affinità).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 494/2002
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 278, primo comma, c.c., nella parte in cui escludeva la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale e le relative indagini nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 251, primo comma, c.c., il riconoscimento dei figli incestuosi era vietato. La decisione ha riconosciuto che il divieto assoluto di accertamento della paternità per i figli nati da relazioni incestuose violava i principi costituzionali, tutelando il diritto del figlio a non essere giudicato per la condotta dei genitori.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio sono zio e nipote (parentela collaterale secondo grado); il loro figlio comune non può essere riconosciuto senza preventiva autorizzazione del giudice che valuta l'interesse del minore e la prevenzione di pregiudizi.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è il padre biologico di Mevio, minore d'età; il riconoscimento può essere autorizzato dal giudice soltanto se sussistono circostanze idonee a tutelarne l'interesse morale e materiale, escludendo danno biologico o psicologico.
Domande frequenti
Il figlio nato da fratello e sorella può essere riconosciuto?
Sì, ma solo previa autorizzazione del giudice, il quale valuta l'interesse del figlio e la necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio.
Qual è il criterio per concedere l'autorizzazione?
Il giudice deve avere riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio. La valutazione è caso per caso.
Perché il riconoscimento di un minore richiede sempre l'autorizzazione?
Per garantire che l'atto risponda sempre al superiore interesse del minore, indipendentemente dalla presenza di vincoli di parentela.
L'autorizzazione è necessaria anche se entrambi i genitori sono d'accordo?
Sì. L'autorizzazione giudiziale è un requisito di legge non sostituibile dal consenso dei genitori.
Cosa si intende per affinità in linea retta?
I rapporti tra un coniuge e i parenti in linea retta dell'altro (es. suocero e nuora). Tali rapporti persistono anche dopo lo scioglimento del matrimonio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate