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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 247 c.c. Legittimazione passiva

In vigore

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari, nel giudizio di disconoscimento. Se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

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In sintesi

  • Nel giudizio di disconoscimento di paternità, presunto padre, madre e figlio sono litisconsorti necessari: l'azione è improcedibile se anche uno solo di essi non è parte del giudizio.
  • Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore speciale nominato dal giudice del procedimento.
  • Se una delle parti è minore emancipato o inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore nominato dal giudice.
  • Se il presunto padre, la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 246 o, in loro mancanza, di un curatore speciale nominato dal giudice.

Il presunto padre, la madre e il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento di paternità; per le parti incapaci o morte si nomina un curatore speciale.

Ratio

Il litisconsorzio necessario risponde alla natura plurisoggettiva del rapporto di filiazione: la sentenza che accerta o nega lo stato di figlio non può produrre effetti nei confronti di una sola parte senza automaticamente coinvolgere le altre, pena la formazione di giudicati incompatibili. Il legislatore ha quindi imposto che tutti i soggetti direttamente interessati dallo status siano presenti nel processo, garantendo il rispetto del contraddittorio e la coerenza degli effetti della pronuncia.

Analisi

Il litisconsorzio necessario tra presunto padre, madre e figlio è assoluto e inderogabile: il giudice deve rilevare d'ufficio l'eventuale carenza del contraddittorio e ordinare l'integrazione. La norma risolve poi il problema della rappresentanza processuale delle parti incapaci o premorte. Per il minore o l'interdetto il contraddittorio si realizza attraverso un curatore speciale nominato ad hoc, che agisce autonomamente rispetto al tutore o al genitore esercente la responsabilità (i quali potrebbero trovarsi in conflitto di interessi). Per il minore emancipato o l'inabilitato, invece, la capacità processuale è parzialmente riconosciuta: la parte agisce personalmente ma assistita dal curatore. Quando una delle parti è defunta, la norma evita un vuoto di tutela rinviando all'art. 246 per l'individuazione dei successori legittimati; solo in loro assenza si provvede alla nomina di un curatore speciale, garantendo comunque il contraddittorio.

Quando si applica

La norma si applica a ogni giudizio di disconoscimento di paternità, sia esso promosso dal presunto padre, dalla madre, dal figlio o dai loro successori ex art. 246. Il giudice verifica la corretta composizione del contraddittorio sin dalla fase introduttiva e dispone le eventuali integrazioni necessarie.

Connessioni

La disposizione si coordina con l'art. 244 c.c. (legittimazione attiva e termini), l'art. 246 c.c. (trasmissibilità dell'azione), l'art. 248 c.c. (contestazione dello stato di figlio), l'art. 249 c.c. (reclamo dello stato di figlio), nonché con l'art. 102 c.p.c. (litisconsorzio necessario) e con l'art. 78 c.p.c. (curatore speciale).

Domande frequenti

Cosa succede se l'attore dimentica di citare uno dei litisconsorti necessari?

Il giudice rileva d'ufficio la carenza del contraddittorio e ordina l'integrazione del litisconsorzio; se la parte non ottempera nel termine assegnato, il giudizio è dichiarato improcedibile.

Chi nomina il curatore speciale per la parte minore o interdetta?

Il curatore speciale è nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso, dunque il tribunale competente per il procedimento di disconoscimento.

Qual è la differenza tra la posizione del minore/interdetto e quella del minore emancipato/inabilitato?

Il minore e l'interdetto sono privi di capacità processuale: il curatore li rappresenta interamente. Il minore emancipato e l'inabilitato conservano una capacità processuale parziale: agiscono personalmente ma con l'assistenza del curatore.

Se tutte e tre le parti (padre, madre, figlio) sono decedute, il giudizio può ancora essere instaurato?

Sì, purché esistano successori legittimati ex art. 246. In assenza di qualunque successore per una delle parti, il giudice nomina un curatore speciale per garantire il contraddittorio.

Il tutore del minore può rappresentarlo nel giudizio di disconoscimento senza necessità di un curatore speciale?

No. La norma prevede espressamente la nomina di un curatore speciale, che prescinde dalla figura del tutore, proprio per evitare conflitti di interesse tra il rappresentante legale e il minore nelle questioni relative allo status.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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