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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 243 c.c. [Prova contraria] (1)
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 242 - Art. 242 Codice Civile: Principio di prova per iscritto→Cod. civ. art. 243-bis - Art. 243 bis Codice Civile: Disconoscimento di paternita’→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 244 Codice Civile: Termini dell’azione di disconoscimento→Art. 241 Codice Civile: Prova in giudizio→Art. 245 Codice Civile: Sospensione del termine→Art. 240 Codice Civile: Contestazione dello stato di figlio→Art. 246 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione→Art. 239 Codice Civile: Reclamo dello stato di figlio→Art. 247 Codice Civile: Legittimazione passiva
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 243 c.c. è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.
Ratio
L'art. 243 c.c., insieme all'art. 243-bis c.c. nella sua precedente formulazione, è stato abrogato nell'ambito della riforma organica della filiazione attuata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. La riforma ha unificato la disciplina della filiazione, eliminando le distinzioni tra filiazione legittima e naturale e ridisegnando il sistema delle azioni di stato.
Analisi
Prima dell'abrogazione, la norma si collocava nel Capo II del Titolo VII del Libro I del codice civile. Le ricerche suggerite includono anche l'«art. 243-bis c.c.», che nella numerazione vigente disciplina l'azione di disconoscimento della paternità. A seguito della riforma del 2013, la nuova rubricazione e la nuova numerazione degli articoli hanno ridistribuito le disposizioni sulle azioni di stato, con l'art. 243-bis c.c. che ora regolamenta il disconoscimento. Il vecchio art. 243 c.c. e le disposizioni ad esso collegate sono stati soppressi o assorbiti nel nuovo testo riformato.
Quando si applica
La norma non è applicabile, in quanto abrogata. Per le fattispecie attuali occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di filiazione e azioni di stato.
Connessioni
Il contesto normativo è costituito dalla legge n. 219/2012 e dal d.lgs. n. 154/2013; l'attuale art. 243-bis c.c. disciplina l'azione di disconoscimento della paternità nel testo vigente.
Domande frequenti
L'art. 243 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato dalla riforma della filiazione (d.lgs. n. 154/2013) e non produce più effetti nell'ordinamento vigente.
Quale riforma ha abrogato l'art. 243 c.c.?
La riforma organica della filiazione attuata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Cosa disciplina oggi l'art. 243-bis c.c.?
Nel testo vigente, l'art. 243-bis c.c. disciplina l'azione di disconoscimento della paternità, introdotta dalla riforma del 2013 che ha riorganizzato la numerazione degli articoli del codice civile in materia di filiazione.
Le disposizioni dell'art. 243 c.c. sono state trasferite in altra norma?
Sì. A seguito della riforma, il contenuto delle norme abrogate è stato in parte assorbito nelle nuove disposizioni vigenti del Capo II, Titolo VII, Libro I del codice civile.
L'abrogazione ha effetti retroattivi?
In linea generale no: i rapporti già definiti sotto la vigenza della norma restano regolati dalla disciplina all'epoca applicabile, salvo specifiche disposizioni transitorie contenute nel d.lgs. n. 154/2013.
Fonti consultate: 1 fonte verificate