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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 242 c.c. [Principio di prova per iscritto] (1)
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 242 c.c. è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.
Ratio
L'art. 242 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma organica della filiazione realizzata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che hanno integralmente ridisegnato il sistema delle azioni di stato e della prova della filiazione, unificando la disciplina della filiazione matrimoniale e non matrimoniale.
Analisi
Prima dell'abrogazione, la norma si collocava nel Capo II del Titolo VII del Libro I del codice civile, dedicato alle prove e alle azioni relative allo stato di figlio. La riforma del 2013 ha soppresso le disposizioni che distinguevano tra filiazione legittima e naturale, riscrivendo l'intero sistema in coerenza con il principio di unicità dello stato di figlio sancito dall'art. 315 c.c. nel testo novellato. Le questioni già regolate dall'art. 242 c.c. trovano oggi disciplina nelle norme vigenti del medesimo capo.
Quando si applica
La norma non è applicabile, in quanto abrogata. Per le fattispecie attuali occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di prova e accertamento della filiazione.
Connessioni
Il contesto normativo di riferimento è costituito dalla legge n. 219/2012 e dal d.lgs. n. 154/2013, che hanno abrogato la norma, nonché dagli artt. 315 e ss. c.c. nel testo vigente.
Domande frequenti
L'art. 242 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato dalla riforma della filiazione (d.lgs. n. 154/2013) e non produce più effetti nell'ordinamento vigente.
Quale riforma ha abrogato l'art. 242 c.c.?
La riforma organica della filiazione attuata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Cosa disciplinava l'art. 242 c.c. prima dell'abrogazione?
La norma si collocava nel sistema delle prove e delle azioni di stato relative alla filiazione; il suo contenuto è stato assorbito o ridistribuito nelle disposizioni vigenti a seguito della riforma unitaria della filiazione.
A quale norma occorre fare riferimento oggi per le materie già regolate dall'art. 242 c.c.?
Occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti del Capo II, Titolo VII, Libro I del codice civile, così come riformate dal d.lgs. n. 154/2013.
L'abrogazione ha effetti retroattivi?
In linea generale, l'abrogazione non ha effetti retroattivi: i rapporti già definiti sotto la vigenza della norma restano regolati dalla disciplina all'epoca applicabile, salvo disposizioni transitorie specifiche.
Fonti consultate: 1 fonte verificate