Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 243-bis c.c. – Disconoscimento di paternità

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

In sintesi

  • L'art. 243-bis c.c. disciplina l'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio.
  • Sono legittimati ad agire il marito, la madre e il figlio medesimo.
  • Chi agisce deve provare l'insussistenza del rapporto di filiazione con il presunto padre.
  • La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
  • L'azione è soggetta a termini di decadenza disciplinati dall'art. 244 c.c.
Indice dei contenuti

L'art. 243-bis c.c., introdotto nell'ambito della riforma della filiazione, disciplina l'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio. La norma individua i soggetti legittimati ad agire, l'oggetto della prova e un limite probatorio significativo. Essa si colloca al crocevia tra due esigenze: da un lato la tutela della verità del rapporto di filiazione, dall'altro la protezione dello status del figlio e della stabilità delle relazioni familiari. Il disconoscimento incide su uno degli status piu rilevanti per la persona, e per questo il legislatore ha circondato l'azione di garanzie sostanziali e di rigorosi termini di decadenza.

La presunzione di paternità e il suo superamento

L'azione di disconoscimento è lo strumento attraverso cui si può superare la presunzione di paternità che opera nei confronti del figlio nato nel matrimonio. L'ordinamento presume che il marito sia il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio: si tratta di una presunzione che assicura certezza allo status filiationis, ma che può non corrispondere alla realtà biologica. L'art. 243-bis consente di far accertare giudizialmente l'insussistenza del rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre, rimuovendo gli effetti della presunzione quando essa contrasti con la verità. La rimozione, tuttavia, non è automatica ne rimessa a una semplice contestazione: richiede un'azione giudiziale e una prova adeguata.

I soggetti legittimati

La norma individua tre legittimati: il marito, la madre e il figlio medesimo. La pluralità di legittimazioni riflette i diversi interessi coinvolti. Il marito ha interesse a non assumere uno status di padre che non gli compete; la madre può avere interesse a far emergere la verità del rapporto di filiazione; il figlio è il primo titolare dell'interesse alla corrispondenza tra il proprio status e la realtà. L'attribuzione dell'azione anche al figlio valorizza il suo diritto a conoscere e a far accertare la propria identità, in coerenza con i principi che presidiano la materia della filiazione. Ciascun legittimato esercita l'azione nei termini e con le modalità previsti, secondo quanto disposto dalle norme successive sui termini.

L'oggetto della prova

Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. L'oggetto della prova è quindi l'insussistenza del legame biologico. La riforma ha semplificato il quadro probatorio rispetto al passato, consentendo di dimostrare direttamente l'assenza del rapporto di filiazione, anche mediante prove tecniche oggi disponibili. La prova deve raggiungere un grado di certezza adeguato, non potendo lo status del figlio essere rimosso sulla base di meri sospetti o di elementi inconcludenti. Il giudice valuta gli elementi acquisiti e accerta se sussista o meno il rapporto di filiazione contestato.

Il valore della dichiarazione della madre

Un punto qualificante della norma è la previsione secondo cui la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. La regola impedisce che lo status del figlio possa essere rimosso sulla base della semplice affermazione della madre circa la non corrispondenza della paternità. La dichiarazione materna, da sola, non costituisce prova sufficiente: occorrono ulteriori elementi che dimostrino l'insussistenza del rapporto di filiazione. La previsione tutela il figlio contro il rischio che il suo status sia messo in discussione sulla base di una mera dichiarazione, e impone che l'accertamento si fondi su un quadro probatorio robusto.

I termini di decadenza

L'azione di disconoscimento è soggetta a stringenti termini di decadenza, disciplinati dall'art. 244 c.c., che variano a seconda del soggetto legittimato e del momento di conoscenza dei fatti rilevanti. La previsione di termini di decadenza risponde all'esigenza di stabilità dello status: trascorso il termine, la possibilità di contestare la paternità si chiude, a tutela della certezza delle relazioni familiari e della posizione del figlio. La perentorietà dei termini impone a chi intende agire di attivarsi tempestivamente, una volta acquisita conoscenza degli elementi che fondano la contestazione. Il coordinamento tra l'art. 243-bis e l'art. 244 definisce così l'arco temporale entro cui l'azione può essere utilmente esercitata.

L'interesse del minore e la rappresentanza nell'azione

Quando l'azione riguarda un figlio minore, assume rilievo l'interesse del minore stesso, che permea l'intera materia della filiazione. L'esercizio dell'azione nell'interesse del minore è circondato da cautele particolari, dovendosi assicurare che la contestazione dello status risponda effettivamente al suo interesse e non a finalità a lui estranee. Il sistema prevede meccanismi di rappresentanza e, ove necessario, l'intervento di un soggetto terzo che agisca a tutela del minore, in modo da evitare conflitti di interesse. La centralità dell'interesse del minore impone all'interprete di valutare con prudenza le iniziative dirette a rimuovere lo status, bilanciando il valore della verità della filiazione con la protezione della posizione del figlio.

Gli effetti dell'accoglimento dell'azione

L'accoglimento dell'azione di disconoscimento determina la rimozione dello status di figlio nato nel matrimonio rispetto al presunto padre, con effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali. Vengono meno i diritti e i doveri reciproci connessi a quel rapporto di filiazione, con riflessi sul nome, sui rapporti di mantenimento e sui diritti successori. Si tratta di conseguenze di notevole portata, che spiegano il rigore dei presupposti e dei termini dell'azione. La pronuncia che accerta l'insussistenza del rapporto di filiazione produce effetti che vanno coordinati con le altre norme sullo stato delle persone, e impone di gestire con attenzione la transizione da uno status all'altro, sempre nel rispetto dell'interesse del figlio.

Rilievo pratico e bilanciamento di interessi

L'art. 243-bis c.c. realizza un delicato bilanciamento tra il valore della verità della filiazione e l'interesse alla stabilità dello status. Sul piano pratico, chi intende promuovere l'azione deve verificare la propria legittimazione, raccogliere elementi probatori idonei a dimostrare l'insussistenza del rapporto di filiazione e agire entro i termini di decadenza. La norma chiarisce inoltre che la sola parola della madre non basta, orientando così la valutazione del giudice verso un accertamento fondato su prove oggettive. Ne risulta un istituto che consente di far emergere la verità, ma con cautele che proteggono il figlio e la stabilità del suo status, evitando contestazioni pretestuose o tardive.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 134/1985

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di adulterio della moglie, il termine annuale per esercitare l'azione di disconoscimento di paternità decorra dal giorno in cui il marito ne è venuto a conoscenza. La decisione ha valorizzato l'effettività del diritto di azione (art. 24 Cost.) rispetto alla decadenza automatica.

Corte Cost., sent. n. 162/2014

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

Pronunciandosi sulla fecondazione eterologa, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 della legge 40/2004 limitatamente al richiamo del divieto di cui all'art. 4, comma 3, mantenendo fermo che chi ha prestato consenso alla PMA eterologa non può poi esercitare l'azione di disconoscimento di paternità. Il divieto di disconoscimento opera quale tutela dello status filiationis del nato.

Casi pratici

Caso 1: l'azione del marito

Tizio, venuto a conoscenza di elementi che mettono in dubbio la propria paternità rispetto al figlio nato durante il matrimonio con Caia, intende proporre l'azione di disconoscimento. Dovrà fornire la prova dell'insussistenza del rapporto di filiazione e agire entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza dei fatti rilevanti, senza poter fare leva sulla sola dichiarazione di Caia.

Caso 2: l'iniziativa del figlio

Sempronio, raggiunta la capacità di agire, intende far accertare che non sussiste il rapporto di filiazione con colui che la presunzione indica come padre. Quale soggetto legittimato, può esercitare l'azione provando l'insussistenza del legame, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge.

Domande frequenti

Chi può proporre l'azione di disconoscimento di paternità?

Sono legittimati il marito, la madre e il figlio medesimo. La pluralità di legittimazioni riflette i diversi interessi coinvolti, incluso il diritto del figlio a far accertare la corrispondenza tra il proprio status e la realtà.

Che cosa deve provare chi agisce?

Deve provare che non sussiste il rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre, cioè l'assenza del legame biologico, anche mediante le prove tecniche oggi disponibili, con un grado di certezza adeguato.

La dichiarazione della madre basta a escludere la paternità?

No. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. Occorrono ulteriori elementi che dimostrino l'insussistenza del rapporto di filiazione, per evitare che lo status del figlio sia rimosso sulla base di una mera affermazione.

Entro quanto tempo si può agire?

L'azione è soggetta a termini di decadenza disciplinati dall'art. 244 c.c., che variano a seconda del soggetto legittimato e della conoscenza dei fatti. I termini tutelano la stabilità dello status e impongono di agire tempestivamente.

Perche l'azione è circondata da tante cautele?

Perche incide su uno status fondamentale per la persona. Il legislatore bilancia la verità della filiazione con la stabilità dello status del figlio, prevedendo prove rigorose, termini di decadenza e l'insufficienza della sola dichiarazione materna.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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