Art. 244 c.c. Termini dell'azione di disconoscimento (1)
In vigore
L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.
In sintesi
L'art. 244 c.c. disciplina i termini di decadenza entro cui madre, marito e figlio possono proporre l'azione di disconoscimento della paternità.
Ratio
L'art. 244 c.c. bilancia due interessi contrapposti: da un lato, la certezza dei rapporti giuridici familiari e la stabilità dello stato di figlio; dall'altro, il diritto di ciascun soggetto coinvolto a far accertare la reale filiazione. I termini di decadenza imposti a madre e marito rispondono all'esigenza di non mantenere indefinitamente incerto lo stato del figlio, mentre l'imprescrittibilità dell'azione per il figlio riflette il riconoscimento del suo diritto fondamentale all'identità personale, costituzionalmente garantito dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8 CEDU.
Analisi
La norma articola i termini in modo differenziato a seconda del soggetto legittimato. Per la madre, il termine di sei mesi decorre dalla nascita ovvero dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'impotenza di generare del marito. Per il marito, il termine annuale è mobile: il dies a quo varia a seconda che egli fosse o meno presente al parto, e a seconda che provi la propria ignoranza dell'adulterio o dell'impotenza. In tutti i casi, opera il termine massimo di cinque anni dalla nascita quale sbarramento insuperabile per madre e marito. Il figlio, al contrario, gode di un regime del tutto privilegiato: da maggiorenne, l'azione è imprescrittibile; da minore ultraquattordicenne, può chiedere personalmente la nomina di un curatore speciale. Per il figlio infra-quattordicenne, la legittimazione attiva spetta al pubblico ministero o all'altro genitore, che possono sollecitare la nomina del curatore. La norma è stata riformata in modo significativo dal d.lgs. n. 154/2013, che ha rafforzato la posizione processuale del figlio.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che madre, marito o figlio intendano proporre l'azione di disconoscimento della paternità ai sensi dell'art. 243-bis c.c. È necessario verificare, rispetto a ciascun legittimato, se il termine di decadenza sia ancora pendente o sia già decorso, con conseguente inammissibilità dell'azione.
Connessioni
La norma è strettamente collegata all'art. 243-bis c.c. (azione di disconoscimento della paternità), all'art. 245 c.c. (prova dell'azione di disconoscimento), all'art. 263 c.c. (impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità), all'art. 2 Cost. e all'art. 8 CEDU (diritto all'identità personale), nonché alla giurisprudenza della Corte EDU in materia di accertamento della filiazione.
Domande frequenti
Entro quanto tempo il marito può disconoscere il figlio?
In linea generale entro un anno dalla nascita, con decorrenza variabile a seconda della sua presenza al parto e della sua conoscenza di adulterio o impotenza, e comunque non oltre cinque anni dalla nascita.
L'azione di disconoscimento si prescrive per il figlio?
No. Per il figlio che ha raggiunto la maggiore età l'azione di disconoscimento della paternità è imprescrittibile e può essere proposta in qualsiasi momento.
Cosa succede se il marito non era presente alla nascita del figlio?
Il termine annuale per il disconoscimento non decorre dalla nascita ma dal giorno del ritorno nel luogo di nascita o nella residenza familiare, ovvero dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita.
Come può agire un figlio minore di quattordici anni per il disconoscimento?
Non può agire direttamente. Il pubblico ministero o l'altro genitore possono chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale che lo rappresenti in giudizio.
Il termine di cinque anni dalla nascita opera anche nei confronti del figlio?
No. Il limite massimo di cinque anni dalla nascita si applica soltanto alla madre e al marito. Nei confronti del figlio l'azione è imprescrittibile una volta raggiunta la maggiore età.
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