Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 244 c.c. Termini dell'azione di disconoscimento (1)

In vigore

L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.

In sintesi

  • La madre deve agire entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
  • Il marito ha un anno dalla nascita se presente nel luogo del parto; il termine decorre dal suo ritorno o dalla conoscenza dell'adulterio o dell'impotenza se ne era all'oscuro.
  • In ogni caso, per madre e marito l'azione non può essere proposta oltre cinque anni dalla nascita.
  • Il figlio maggiorenne può agire senza limiti di tempo: l'azione è imprescrittibile nei suoi confronti.
  • Il figlio minore ultraquattordicenne può chiedere la nomina di un curatore speciale per agire in giudizio.
  • Il pubblico ministero o l'altro genitore possono richiedere la nomina del curatore speciale per il figlio infra-quattordicenne.
Indice dei contenuti

L'art. 244 c.c. disciplina i termini di decadenza entro cui madre, marito e figlio possono proporre l'azione di disconoscimento della paternità.

Ratio

L'art. 244 c.c. bilancia due interessi contrapposti: da un lato, la certezza dei rapporti giuridici familiari e la stabilità dello stato di figlio; dall'altro, il diritto di ciascun soggetto coinvolto a far accertare la reale filiazione. I termini di decadenza imposti a madre e marito rispondono all'esigenza di non mantenere indefinitamente incerto lo stato del figlio, mentre l'imprescrittibilità dell'azione per il figlio riflette il riconoscimento del suo diritto fondamentale all'identità personale, costituzionalmente garantito dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8 CEDU.

Analisi

La norma articola i termini in modo differenziato a seconda del soggetto legittimato. Per la madre, il termine di sei mesi decorre dalla nascita ovvero dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'impotenza di generare del marito. Per il marito, il termine annuale è mobile: il dies a quo varia a seconda che egli fosse o meno presente al parto, e a seconda che provi la propria ignoranza dell'adulterio o dell'impotenza. In tutti i casi, opera il termine massimo di cinque anni dalla nascita quale sbarramento insuperabile per madre e marito. Il figlio, al contrario, gode di un regime del tutto privilegiato: da maggiorenne, l'azione è imprescrittibile; da minore ultraquattordicenne, può chiedere personalmente la nomina di un curatore speciale. Per il figlio infra-quattordicenne, la legittimazione attiva spetta al pubblico ministero o all'altro genitore, che possono sollecitare la nomina del curatore. La norma è stata riformata in modo significativo dal d.lgs. n. 154/2013, che ha rafforzato la posizione processuale del figlio.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che madre, marito o figlio intendano proporre l'azione di disconoscimento della paternità ai sensi dell'art. 243-bis c.c. È necessario verificare, rispetto a ciascun legittimato, se il termine di decadenza sia ancora pendente o sia già decorso, con conseguente inammissibilità dell'azione.

Connessioni

La norma è strettamente collegata all'art. 243-bis c.c. (azione di disconoscimento della paternità), all'art. 245 c.c. (prova dell'azione di disconoscimento), all'art. 263 c.c. (impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità), all'art. 2 Cost. e all'art. 8 CEDU (diritto all'identità personale), nonché alla giurisprudenza della Corte EDU in materia di accertamento della filiazione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 134/1985

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 244, secondo comma, c.c. nella parte in cui non prevede che il termine annuale per l'azione di disconoscimento di paternità decorra, nei casi di adulterio della moglie, dal giorno in cui il marito ne sia venuto a conoscenza. Il decorso del termine dalla mera nascita del figlio, indipendentemente dalla conoscenza dei fatti, comprimeva il diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost.

Corte Cost., sent. n. 170/1999

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 244 c.c. nella parte in cui non prevede che il termine per l'azione di disconoscimento decorra, nell'ipotesi di impotentia generandi, dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza della propria condizione di sterilità. La sterilità può rimanere a lungo ignorata e ancorare il termine alla sola nascita del figlio violava gli artt. 3 e 24 Cost.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

La madre Tizia propone azione di disconoscimento della paternità entro sei mesi dalla nascita del figlio dopo aver provato l'impotenza del marito al tempo del concepimento: il termine è rigoroso e decorre da fatti inequivocabili.

Caso 2: Caso 2

Il marito Caio, assente dal luogo della nascita, prova di aver ignorato sia la propria impotenza che l'adulterio della moglie: il termine di un anno decorre dalla data in cui ha acquisito tale conoscenza, non dalla nascita.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il marito può disconoscere il figlio?

In linea generale entro un anno dalla nascita, con decorrenza variabile a seconda della sua presenza al parto e della sua conoscenza di adulterio o impotenza, e comunque non oltre cinque anni dalla nascita.

L'azione di disconoscimento si prescrive per il figlio?

No. Per il figlio che ha raggiunto la maggiore età l'azione di disconoscimento della paternità è imprescrittibile e può essere proposta in qualsiasi momento.

Cosa succede se il marito non era presente alla nascita del figlio?

Il termine annuale per il disconoscimento non decorre dalla nascita ma dal giorno del ritorno nel luogo di nascita o nella residenza familiare, ovvero dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita.

Come può agire un figlio minore di quattordici anni per il disconoscimento?

Non può agire direttamente. Il pubblico ministero o l'altro genitore possono chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale che lo rappresenti in giudizio.

Il termine di cinque anni dalla nascita opera anche nei confronti del figlio?

No. Il limite massimo di cinque anni dalla nascita si applica soltanto alla madre e al marito. Nei confronti del figlio l'azione è imprescrittibile una volta raggiunta la maggiore età.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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