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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 247 CCII – Reclamo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 51, comma 2.

4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti.

6. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

7. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.

8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L’intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.

10. All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte provvede con decreto motivato.

12. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria. Il decreto produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. 12 bis. Proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, oppure inibire, in tutto o in parte o temporaneamente, l’attuazione del piano o dei pagamenti.

In sintesi

In sintesi

  • Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte d'appello, che pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato.
  • Il reclamo si propone con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione del decreto, eseguita dalla cancelleria del tribunale.
  • Il presidente designa il relatore entro cinque giorni e fissa l’udienza entro sessanta giorni dal deposito.
  • Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza, con elezione di domicilio nel comune della corte.
  • Il decreto della corte è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
  • La corte può sospendere la liquidazione dell’attivo o inibire l’attuazione del piano per gravi e fondati motivi (comma 12-bis).
Competenza, oggetto e termine

L’art. 247 CCII disciplina il reclamo avverso il decreto del tribunale che decide sull’omologazione del concordato innestato nella liquidazione giudiziale. La competenza è attribuita alla corte d'appello, che provvede in camera di consiglio. Il termine per la proposizione è perentorio: trenta giorni dalla notificazione del decreto eseguita dalla cancelleria del tribunale ex art. 45 CCII. La decorrenza dalla notificazione, e non dalla pubblicazione, è dettata da esigenze di certezza per le parti del procedimento di omologazione, mentre gli interessati estranei che apprendono dell’omologazione tramite la sola pubblicazione restano tutelati attraverso gli strumenti generali. Il ricorso deve contenere i requisiti prescritti dall’art. 51, comma 2, CCII, ossia indicazione di parti, oggetto, motivi di reclamo e domande, sotto pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio.

Fase introduttiva e contraddittorio

I commi 4-9 scandiscono la fase introduttiva del giudizio di reclamo. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito. Il ricorso, unitamente al decreto, deve essere notificato a cura del reclamante entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto al curatore e alle altre parti, individuate - se non reclamanti - nel debitore, nel proponente e negli opponenti del primo grado. Tra notificazione e udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni, a garanzia del diritto di difesa. Le parti resistenti hanno l’onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza, depositando memoria contenente difese in fatto e in diritto, mezzi di prova e documenti, ed eleggendo domicilio nel comune sede della corte. L’intervento di qualsiasi interessato è ammesso fino al medesimo termine, con modalità identiche alla costituzione delle resistenti.

Istruttoria e decisione

I commi 10 e 11 attribuiscono al collegio ampi poteri istruttori. All’udienza, sentite le parti, la corte assume - anche d'ufficio - i mezzi di prova, eventualmente delegando un proprio componente. La decisione interviene con decreto motivato. L’orientamento prevalente riconosce alla corte d'appello un potere di riesame esteso, di fatto, a tutto il materiale già acquisito in primo grado nonchè ai nova ammessi ai sensi delle regole generali del procedimento camerale. Il sindacato copre tanto la regolarità formale della procedura quanto la fondatezza nel merito delle ragioni di opposizione, ferma la differenza qualitativa tra il giudizio di omologazione e quello di reclamo, che resta cognizione di secondo grado.

Pubblicità del decreto e ricorso per cassazione

Il comma 12 dispone la pubblicazione del decreto della corte d'appello ai sensi dell’art. 45 CCII e la notificazione alle parti a cura della cancelleria. Gli effetti decorrono dalla pubblicazione. Il decreto è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione: si tratta di un termine breve e perentorio, che impone alle parti soccombenti una valutazione tempestiva delle prospettive di legittimità. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ricordato che il sindacato della Corte di cassazione è limitato ai motivi di cui all’art. 360 c.p.c., con particolare attenzione alla violazione di norme di diritto e ai vizi motivazionali rilevanti, restando estraneo al giudizio di legittimità il riesame della valutazione di convenienza operata dal tribunale e dalla corte.

Sospensione cautelare e tutela del proponente

Il comma 12-bis introduce un rimedio cautelare di particolare rilievo: proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte d'appello può, su richiesta di parte o del curatore, sospendere in tutto o in parte o temporaneamente la liquidazione dell’attivo o inibire l’attuazione del piano o dei pagamenti, in presenza di gravi e fondati motivi. Si pensi al caso di Tizio, creditore opponente, che lamenti la violazione del best interest test e dimostri prima facie che la prosecuzione della liquidazione consentirebbe un soddisfo significativamente superiore: la corte può inibire i pagamenti programmati per evitare che l’esecuzione del piano renda irreversibile una situazione potenzialmente illegittima. Il rimedio bilancia l’efficacia immediata del decreto di omologazione ex art. 246 CCII con la tutela effettiva dei diritti dei creditori che impugnano il provvedimento.

Domande frequenti

Entro quale termine si propone il reclamo contro il decreto di omologazione?

Entro trenta giorni dalla notificazione del decreto eseguita dalla cancelleria del tribunale. Il termine è perentorio e il ricorso deve contenere i requisiti dell’art. 51, comma 2, CCII a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio.

Chi sono le parti necessarie del giudizio di reclamo?

Il curatore e, se non reclamanti, il debitore, il proponente del concordato e gli opponenti del primo grado. Le resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza, con elezione di domicilio.

Il decreto della corte d'appello è ulteriormente impugnabile?

Sì, con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione, nei limiti dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c. Il sindacato è circoscritto a violazioni di diritto e vizi motivazionali, escluso il riesame della convenienza.

La corte d'appello può sospendere l’esecuzione del piano concordatario?

Sì, ex art. 247 comma 12-bis CCII, su richiesta di parte o del curatore e in presenza di gravi e fondati motivi, può sospendere la liquidazione dell’attivo o inibire l’attuazione del piano o dei pagamenti, anche solo parzialmente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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