Art. 250 CCII – Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato dall’articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante.
4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 51.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
In sintesi
In sintesi
Presupposti oggettivi della risoluzione
L’art. 250 CCII individua due distinti presupposti per la risoluzione del concordato omologato nella liquidazione giudiziale: la mancata costituzione delle garanzie promesse e l’inadempimento regolare degli obblighi derivanti dal concordato. La norma riproduce sostanzialmente l’art. 137 l.fall., adattandolo al nuovo impianto codicistico. Il primo presupposto attiene alla fase iniziale dell’esecuzione: se il proponente si è obbligato a costituire garanzie reali o personali a favore dei creditori, la loro mancata prestazione determina di per sé la risolubilità del concordato, indipendentemente da un effettivo inadempimento dei pagamenti. Il secondo presupposto attiene invece all’adempimento concreto: se Alfa S.r.l., proponente del concordato, non corrisponde regolarmente le percentuali pattuite ai creditori, ciascun creditore può attivarsi per la risoluzione.
Legittimazione attiva e termini decadenziali
La legittimazione a proporre la domanda di risoluzione è attribuita a «ciascun creditore», con una formulazione che esclude la legittimazione del curatore o di altri organi della procedura, in linea con la natura privatistica dell’interesse tutelato. Il termine per la proposizione del ricorso è di un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Si tratta di un termine di decadenza, non suscettibile di sospensione o interruzione, che mira a garantire la stabilità della situazione giuridica conseguente all’esecuzione. Se Tizio, creditore di Beta S.p.A. ammesso al concordato con scadenza dell’ultimo pagamento al 31 dicembre 2025, intende chiedere la risoluzione, dovrà proporre ricorso entro il 31 dicembre 2026, pena la perdita del diritto.
Procedimento e partecipazione del garante
Il terzo comma richiama la disciplina procedimentale dell’art. 41 CCII, relativa al rito unitario per i procedimenti di apertura delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La specifica previsione della partecipazione obbligatoria dell’eventuale garante risponde a un’esigenza di completezza del contraddittorio: poiché la risoluzione del concordato può comportare l’attivazione delle garanzie prestate, il garante deve essere posto in condizione di interloquire sulle ragioni dell’inadempimento e sulle eventuali eccezioni opponibili. L’orientamento prevalente ritiene che il difetto di partecipazione del garante determini un vizio del procedimento, con possibile travolgimento della sentenza di risoluzione in sede di reclamo.
Effetti della sentenza di risoluzione
Il quarto comma disciplina gli effetti della sentenza di risoluzione: essa riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con la medesima sentenza il tribunale adotta i provvedimenti previsti dall’art. 237, comma 2 CCII, relativi all’organizzazione della procedura riaperta. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII, secondo il termine ordinario di trenta giorni. La riapertura della liquidazione giudiziale comporta il rientro dei beni del debitore nel patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori, salvi gli atti già legalmente compiuti in esecuzione del concordato ai sensi dell’art. 249, comma 1-bis CCII. Caio, creditore originariamente ammesso per centomila euro che ha ricevuto trentamila euro in esecuzione del concordato, parteciperà al riaperto concorso per la differenza di settantamila euro, secondo quanto previsto dall’art. 252 CCII.
Esclusioni e limiti soggettivi
Il quinto e il sesto comma introducono importanti limitazioni all’applicabilità della disciplina. La risoluzione è esclusa quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore: si tratta della figura del concordato con assuntore, in cui il rischio dell’esecuzione si sposta integralmente sull’assuntore e il debitore originario è liberato. In tal caso, l’inadempimento dell’assuntore non riapre la procedura, ma legittima i creditori solo ad azioni individuali. Il sesto comma esclude inoltre la legittimazione alla risoluzione dei creditori verso cui il terzo, ai sensi dell’art. 240, comma 5 CCII, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato. È opportuno coordinare la lettura della norma con gli artt. 251 e 252 CCII, che regolano rispettivamente l’annullamento e gli effetti della riapertura della procedura. Sul piano probatorio, il creditore istante deve fornire la prova dell’inadempimento, mentre spetta al proponente dimostrare l’eventuale adempimento o la sussistenza di cause giustificative del ritardo o della prestazione difforme, secondo le ordinarie regole sull’onere della prova in materia di obbligazioni.
Domande frequenti
Chi può chiedere la risoluzione del concordato omologato nella liquidazione giudiziale?
Ai sensi dell’art. 250 CCII, ciascun creditore è legittimato a chiedere la risoluzione in caso di mancata costituzione delle garanzie o di inadempimento regolare degli obblighi assunti dal proponente.
Entro quale termine deve essere proposta la domanda di risoluzione del concordato?
Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato; si tratta di un termine di decadenza non prorogabile.
La risoluzione si applica anche al concordato con assuntore e liberazione del debitore?
No, il quinto comma dell’art. 250 CCII esclude l’applicazione della disciplina quando gli obblighi sono stati assunti con liberazione immediata del debitore, lasciando ai creditori solo azioni individuali.
Quali sono gli effetti della sentenza che dichiara la risoluzione del concordato?
La sentenza riapre la procedura di liquidazione giudiziale, è provvisoriamente esecutiva e reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII; comporta l’adozione dei provvedimenti dell’art. 237, comma 2 CCII.