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Art. 253 CCII – Nuova proposta di concordato
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destina- ta non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico e ratio della norma
L’art. 253 CCII chiude il Capo VII del Titolo V dedicato al concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinando l’ipotesi residuale ma di rilevante interesse pratico della presentazione di una nuova proposta di concordato dopo che un precedente concordato sia stato annullato o risolto e si sia proceduto alla formazione di un nuovo stato passivo. La norma riprende, con adattamenti sistematici, il contenuto dell’art. 141 della legge fallimentare previgente (R.D. 267/1942), inserendolo nell’architettura del Codice della Crisi entrato in vigore il 15 luglio 2022 e successivamente modificato dai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
La ratio sottesa è duplice. Da un lato, il legislatore non vuole precludere in via assoluta la chance concordataria a fronte del fallimento di un primo tentativo: la possibilità di una seconda proposta risponde all’interesse generale alla soluzione concordata della crisi, sempre più valorizzato nell’impianto del CCII e dalla Direttiva UE 2019/1023. Dall’altro lato, il legislatore impone cautele rafforzate per evitare che la liquidazione giudiziale, già onerata dai costi e dai tempi del primo concordato fallito, sia ulteriormente esposta a iniziative dilatorie o non serie.
Il presupposto procedurale: l’esecutività del nuovo stato passivo
La nuova proposta di concordato può essere presentata soltanto dopo che sia stato reso esecutivo il nuovo stato passivo. Il riferimento è alla situazione che si determina quando, a seguito dell’annullamento o della risoluzione del precedente concordato (artt. 250-251 CCII), la procedura di liquidazione giudiziale riprende il proprio corso e si rende necessaria la formazione di uno stato passivo aggiornato che tenga conto dei creditori sopraggiunti, delle posizioni modificate e delle eventuali insinuazioni tardive medio tempore proposte.
L’esecutività del nuovo stato passivo costituisce dunque il punto di ripartenza procedurale dal quale è possibile valutare la consistenza effettiva della massa passiva su cui dovrà calibrarsi la nuova proposta. Senza tale presupposto, la proposta sarebbe priva di un riferimento certo per la verifica della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori e per l’accertamento della convenienza comparativa rispetto alla prosecuzione della liquidazione, secondo i parametri dell’art. 240 CCII.
La cautela patrimoniale: deposito o garanzie equivalenti
Il cuore precettivo della disposizione risiede nella cautela patrimoniale rafforzata imposta come condizione di omologabilità. La nuova proposta «non può tuttavia essere omologata» se prima dell’udienza di omologazione non sono state depositate le somme occorrenti per il suo integrale adempimento ovvero non sono state prestate garanzie equivalenti. La formulazione è inequivoca: si tratta di una condizione legale di omologabilità, non di una mera facoltà del giudice.
La logica è chiara: chi ha già fallito un primo tentativo concordatario deve dimostrare, non già sul piano della mera promessa, ma su quello della messa a disposizione effettiva delle risorse finanziarie, la propria capacità di adempiere. Si supera così la regola generale del concordato nella liquidazione giudiziale, in cui le risorse sono di norma raccolte dopo l’omologazione attraverso la liquidazione del patrimonio o l’apporto di terzi, e si impone una sorta di escrow preventivo a tutela della massa.
Le modalità di deposito sono rimesse al giudice delegato, che le fissa con provvedimento ad hoc tenuto conto delle peculiarità del caso. Le forme tipiche sono il deposito sul libretto bancario intestato alla procedura, il deposito presso una banca terza vincolata a favore della procedura, ovvero, in alternativa, la prestazione di garanzie bancarie autonome (fideiussioni a prima richiesta) o garanzie reali con identica capacità satisfattiva. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che le garanzie debbano essere caratterizzate da liquidità equivalente al contante, escludendo strumenti di incerta o differita escutibilità.
Soggetti legittimati e contenuto della nuova proposta
La norma parla genericamente di «proponente», senza specificare se debba trattarsi necessariamente del medesimo soggetto autore del primo concordato fallito. L’opinione prevalente ritiene che la legittimazione spetti tanto al debitore quanto ai creditori e ai terzi indicati dall’art. 240 CCII, secondo le regole generali del concordato nella liquidazione giudiziale. Si pensi a Tizio, imprenditore individuale assoggettato a liquidazione giudiziale, il cui primo concordato proposto da un terzo investitore Caio sia stato annullato per dolo: nulla osta a che una nuova proposta venga presentata da Sempronio, altro creditore qualificato, o dallo stesso debitore Tizio se in grado di reperire le risorse necessarie.
Il contenuto della nuova proposta deve rispettare i requisiti generali degli artt. 240 e 241 CCII, con la peculiarità che il piano deve essere effettivamente sostenibile alla luce delle risorse depositate o garantite. Non è ammessa, in altre parole, una proposta di concordato in cui le risorse vengano reperite dopo l’omologazione: la disposizione in esame impone una full cash up-front come condizione di accesso al rimedio. Cio' restringe sensibilmente la platea dei possibili proponenti, riservando di fatto la nuova proposta a soggetti dotati di liquidità immediatamente disponibile o di forte capacità di garanzia.
Profili applicativi e coordinamento con la disciplina generale
L’art. 253 CCII si coordina con la disciplina generale del concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240-253 CCII) per tutto quanto non espressamente derogato. Restano dunque applicabili le regole sui termini di presentazione, sulla relazione del curatore, sul voto dei creditori, sui poteri del giudice delegato e sull’omologazione. La specificità dell’art. 253 si concentra sull’aspetto patrimoniale dell’integrale copertura preventiva.
Sul piano pratico, la disposizione opera come filtro di serieta': scoraggia proposte avventate o dilatorie e tutela la massa creditoria dal rischio di un nuovo abortire del concordato. La giurisprudenza di merito formatasi sotto l’analoga disposizione della legge fallimentare ha valorizzato il rigore della cautela patrimoniale, escludendo la possibilità di sostituire il deposito con impegni meramente programmatici o con piani di reperimento delle risorse a omologazione avvenuta. Tale orientamento prevalente appare confermato anche sotto il vigore del CCII, alla luce dell’identità della formulazione normativa e della perdurante ratio cautelare.
Domande frequenti
Chi può presentare la nuova proposta di concordato dopo il fallimento del primo?
La legittimazione spetta al debitore, ai creditori e ai terzi secondo le regole generali dell’art. 240 CCII; non è richiesto che si tratti del medesimo proponente del primo concordato annullato o risolto.
Che cosa deve essere depositato prima dell’udienza di omologazione?
Le somme integrali necessarie all’adempimento del concordato, oppure garanzie equivalenti (es. fideiussione bancaria a prima richiesta) di pari capacità satisfattiva, secondo le modalità fissate dal giudice delegato.
Cosa accade se il deposito o la garanzia non vengono costituiti in tempo?
La nuova proposta non può essere omologata: la cautela patrimoniale è condizione legale di omologabilità, non rimettibile alla discrezionalità del tribunale, e la liquidazione giudiziale prosegue secondo le regole ordinarie.
Sono ammesse garanzie diverse dal deposito in denaro?
Si', la norma ammette «garanzie equivalenti»: l’orientamento prevalente richiede pero' strumenti dotati di liquidità assimilabile al contante, come fideiussioni bancarie autonome o garanzie reali immediatamente escutibili.