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Art. 255 CCII – Azioni di responsabilita’
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire […]: a) l’azione sociale di responsabilità; b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l’azione prevista dall’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; d) l’azione prevista dall’articolo 2497, quarto comma, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. 1 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico e finalità della norma
L’art. 255 CCII riassume in un’unica disposizione il complesso delle azioni di responsabilità esperibili dal curatore della liquidazione giudiziale nei confronti di amministratori, sindaci, direttori generali, soci e altri soggetti che abbiano contribuito al dissesto. La norma rappresenta la trasposizione, con significative integrazioni, dell’art. 146 della legge fallimentare previgente, e si colloca nel Capo VIII del Titolo V dedicato alla liquidazione giudiziale e al concordato nella liquidazione giudiziale delle società. Il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024 hanno apportato precisazioni di coordinamento, in particolare in materia di azione di gruppo e di legittimazione verso i coobbligati.
La ratio della disposizione è duplice: da un lato, concentrare in capo al curatore la titolarità di azioni che, in assenza della procedura concorsuale, spetterebbero a soggetti diversi (la società, i creditori, i singoli soci); dall’altro, evitare la frammentazione del contenzioso e garantire l’incremento dell’attivo a beneficio dell’intera massa, secondo il principio della par condicio creditorum.
L’autorizzazione del comitato dei creditori e i poteri del curatore
L’esercizio delle azioni elencate dall’art. 255 CCII è subordinato all'autorizzazione del comitato dei creditori ai sensi dell’art. 128, comma 2 CCII. Si tratta di un presupposto procedurale ineludibile: il curatore non può agire in via autonoma, dovendo ottenere il preventivo placet dell’organo che rappresenta gli interessi dei creditori. L’autorizzazione assume rilievo non solo come atto di controllo sulla convenienza dell’azione (in termini di costi/benefici, anche tenuto conto della solvibilità dei convenuti), ma anche come momento di responsabilizzazione del comitato medesimo. In caso di dissenso del comitato, il curatore può richiedere l’autorizzazione al giudice delegato, secondo le regole generali.
L’esercizio dell’azione richiede inoltre la valutazione preventiva della sostenibilità economica del giudizio: trattandosi di un’azione che assorbe risorse della procedura (anticipazione delle spese legali, contributi unificati, eventuali consulenze tecniche), il curatore è tenuto a un’analisi prognostica accurata. Tizio, curatore della Alfa S.r.l. in liquidazione giudiziale, deve dunque valutare se l’azione ex art. 2476 c.c. nei confronti dell’amministratore Caio sia capiente non solo sul piano sostanziale ma anche su quello esecutivo.
La tipologia delle azioni: azione sociale e azione dei creditori sociali
La lettera a) attribuisce al curatore l'azione sociale di responsabilità, disciplinata per le s.p.a. dall’art. 2393 c.c. e per le s.r.l. dall’art. 2476 c.c. Si tratta dell’azione che la società avrebbe potuto esercitare contro i propri amministratori per il risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale per violazione dei doveri inerenti alla carica. L’apertura della liquidazione giudiziale comporta la sostituzione del curatore alla società nella legittimazione attiva, secondo l’orientamento prevalente che configura tale fenomeno come una vera e propria successione processuale.
La lettera b) attribuisce al curatore l'azione dei creditori sociali, prevista per le s.p.a. dall’art. 2394 c.c. e, dopo la riforma del diritto societario del 2003 e i successivi interventi correttivi, anche per le s.r.l. dall’art. 2476, sesto comma, c.c. Quest'ultima estensione - che ha risolto un annoso dibattito - configura l’azione come strumento per far valere la responsabilità degli amministratori per i danni derivanti dall’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, nei limiti dell’incapienza dello stesso a soddisfare i crediti.
Le azioni proprie delle s.r.l. e dei gruppi di società
La lettera c) richiama l’azione di cui all’art. 2476, ottavo comma, c.c.: si tratta dell’azione di responsabilità contro il socio di s.r.l. che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. La norma riconosce la peculiare struttura della s.r.l., in cui il socio può assumere un ruolo gestorio diretto, e attribuisce al curatore la legittimazione ad agire nei suoi confronti in solido con gli amministratori che abbiano attuato gli atti pregiudizievoli.
La lettera d) attribuisce al curatore l’azione ex art. 2497, quarto comma, c.c., relativa alla responsabilità della società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento. La disposizione è di particolare rilievo nei contesti di gruppo, in cui l’insolvenza di una società controllata possa essere ricondotta a indebite ingerenze della capogruppo che abbiano violato i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. La legittimazione del curatore della controllata a esercitare tale azione, già affermata dalla giurisprudenza prevalente, riceve qui espresso fondamento normativo.
La clausola di chiusura e l’estensione ai coobbligati
La lettera e) contiene una clausola di chiusura aperta: il curatore è legittimato a promuovere «tutte le altre azioni di responsabilità» attribuitegli da singole disposizioni di legge. Rientrano in tale ambito, ad esempio, l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci ex art. 2407 c.c., quella verso il direttore generale ex art. 2396 c.c., e le azioni previste da normative speciali (es. d.lgs. 39/2010 in materia di revisione legale). La norma ha così carattere onnicomprensivo, evitando dispute sulla legittimazione attiva e centralizzando in capo all’organo della procedura tutte le iniziative risarcitorie connesse al dissesto.
Il comma 1-bis, introdotto dal correttivo, estende espressamente la legittimazione del curatore alle azioni nei confronti dei coobbligati: la disposizione recepisce un orientamento giurisprudenziale già consolidato e chiarisce che il curatore può agire non solo contro gli amministratori e i sindaci, ma anche contro i soggetti coobbligati al risarcimento (es. società di revisione, professionisti consulenti, terzi che abbiano concorso nell’illecito). Cio' permette di costruire processi unitari, evitando frammentazioni del contenzioso e garantendo l’efficacia satisfattiva dell’azione a beneficio della massa creditoria.
Domande frequenti
Quali azioni può esercitare il curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 CCII?
Le azioni elencate sono: azione sociale di responsabilità, azione dei creditori sociali, azione contro il socio gestore di s.r.l., azione ex art. 2497 c.c. nei gruppi, e tutte le altre azioni di responsabilità previste da singole leggi.
Serve un’autorizzazione per promuovere l’azione di responsabilità?
Si': l’esercizio richiede l’autorizzazione del comitato dei creditori ex art. 128, comma 2 CCII; in caso di dissenso, il curatore può rivolgersi al giudice delegato secondo le regole generali.
Il curatore può agire anche contro la società di revisione o i professionisti consulenti?
Si': il comma 1-bis estende espressamente la legittimazione alle azioni verso i coobbligati, consentendo processi unitari contro tutti i soggetti che abbiano concorso a cagionare il danno alla società o ai creditori.
Come si coordina l’azione del curatore con quella eventualmente già promossa dalla società?
L’apertura della liquidazione giudiziale comporta la sostituzione processuale del curatore alla società secondo l’orientamento prevalente; il curatore può proseguire i giudizi pendenti previa autorizzazione del comitato dei creditori.