← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 257 CCII – Liquidazione giudiziale della societa’ e dei soci

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Nei casi previsti dall’articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.

2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.

5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

In sintesi

In sintesi

  • Nelle ipotesi di estensione ex art. 256 CCII, il tribunale nomina un solo giudice delegato e un solo curatore per la società e per ciascuno dei soci, pur restando le procedure formalmente distinte.
  • Possono essere nominati più comitati dei creditori; il curatore ha diritto a un solo compenso, calcolato in considerazione dell’attività complessivamente svolta.
  • I patrimoni della società e dei singoli soci restano separati e distinti: ciascuno risponde della propria massa attiva e passiva.
  • I creditori sociali partecipano per l’intero, con i privilegi maturati, sia alla procedura sociale sia a quella dei soci, salvo regresso tra procedure dei soci per le quote eccedenti.
  • I creditori particolari dei soci partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale del proprio debitore.
  • Ciascun creditore può contestare i crediti concorrenti; il curatore può esercitare l’azione sociale di responsabilità contro il socio amministratore anche se non assoggettato a liquidazione giudiziale.
Inquadramento sistematico e ratio della norma

L’art. 257 CCII completa la disciplina dell’estensione della liquidazione giudiziale dalla società di persone ai soci illimitatamente responsabili, regolando in modo organico i profili procedurali e sostanziali del coordinamento tra le diverse procedure aperte. La disposizione riproduce, con adattamenti, l’art. 148 della legge fallimentare previgente, mantenendone la sostanza precettiva e adeguandone la terminologia alla riforma del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019). I correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 non hanno apportato modifiche sostanziali al testo, che si presenta come articolato razionalmente in sei commi.

La ratio della norma riflette il delicato bilanciamento tra unità di gestione ed autonomia dei patrimoni: da un lato il legislatore vuole evitare la frammentazione organizzativa che deriverebbe dalla nomina di organi diversi per ciascuna procedura, con conseguente moltiplicazione di costi e rischi di duplicazione dell’attività; dall’altro lato è irrinunciabile preservare la separazione dei patrimoni, in coerenza con il principio civilistico di autonomia patrimoniale (artt. 2740 e 2914 c.c.) e con il riparto delle responsabilità interne ed esterne dei soci.

L’unità degli organi: giudice delegato e curatore unico

Il comma 1 stabilisce il principio dell'unità degli organi della procedura: il tribunale nomina un solo giudice delegato e un solo curatore tanto per la liquidazione giudiziale della società quanto per quelle dei soci. Si tratta di una scelta funzionale che permette una visione complessiva delle procedure, una gestione coordinata delle azioni risarcitorie e revocatorie, e una più efficiente liquidazione delle masse attive.

La norma precisa pero' che le procedure restano formalmente distinte: ciascuna ha un proprio numero di registro, una propria contabilità, un proprio fascicolo. La distinzione formale è essenziale per garantire la corretta imputazione delle attività e delle passività alle rispettive masse e per consentire l’eventuale chiusura differenziata delle singole procedure (es. esdebitazione del socio dopo la chiusura della propria procedura, indipendentemente dalle vicende di quella sociale).

Il compenso unico del curatore - elemento di particolare rilievo applicativo - è calcolato sulla base dell’attivo complessivamente realizzato in tutte le procedure, secondo i criteri del D.M. 30/2012 (richiamato dal CCII per gli aspetti tariffari). Si possono nominare più comitati dei creditori, in considerazione del fatto che la composizione dei creditori può essere significativamente diversa tra procedura sociale e procedure dei soci, soprattutto quando questi ultimi abbiano consistenti debiti personali distinti.

La separazione dei patrimoni e la disciplina delle masse

Il comma 2 enuncia il principio cardine: «il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti». La separazione opera sia sul lato attivo (i beni della società non si confondono con quelli dei soci e viceversa) sia sul lato passivo (le obbligazioni sociali e quelle personali dei soci formano masse passive autonome). Ne discende che la liquidazione dei beni della società alimenta la massa attiva sociale, destinata in via prioritaria al soddisfacimento dei creditori sociali, mentre la liquidazione dei beni del socio alimenta la sua massa attiva personale.

Il comma 3 disciplina la posizione dei creditori sociali, che è particolarmente favorevole. Il loro credito si intende dichiarato per l’intero, con il medesimo eventuale privilegio generale, anche nelle procedure dei soci illimitatamente responsabili. Cio' significa che il creditore sociale Tizio, titolare di un credito di 100 verso la Alfa S.n.c., insinua tale credito sia nella procedura sociale sia nelle procedure dei soci illimitatamente responsabili Caio e Sempronio, partecipando a tutte le ripartizioni fino all'integrale soddisfacimento. Il meccanismo del regresso tra le procedure dei soci - per la parte pagata in più della quota interna rispettiva - opera ex post, evitando che il creditore sociale debba preliminarmente «scegliere» dove insinuarsi.

I creditori particolari dei soci e la contestazione incrociata

Il comma 4 specula simmetricamente: i creditori particolari dei soci, ossia coloro che vantano un credito non per debiti sociali ma per obbligazioni personali del socio (mutui personali, debiti familiari, debiti professionali estranei alla società), partecipano soltanto alla procedura di liquidazione giudiziale del proprio debitore. La regola è coerente con l’autonomia patrimoniale: i beni della società sono destinati ai creditori sociali, e solo l’eventuale residuo attivo della procedura sociale, dopo il soddisfacimento integrale dei creditori sociali, può confluire nella massa attiva del socio (in qualità di quota di liquidazione) e quindi essere disponibile per i creditori particolari del medesimo.

Il comma 5 attribuisce a ciascun creditore il potere di contestare i crediti con i quali si trova in concorso, in coerenza con i principi generali della verifica dello stato passivo (art. 207 CCII). La norma assume particolare rilievo nel contesto dell’estensione: il creditore particolare del socio Caio, ad esempio, ha interesse a contestare l’ammontare dei crediti sociali ammessi alla procedura del proprio debitore, atteso che ogni euro pagato ai creditori sociali riduce la massa attiva disponibile per i creditori particolari.

L’azione di responsabilità contro il socio amministratore

Il comma 6 introduce una previsione specifica e di notevole rilievo: il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore «anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale». La disposizione è un’eccezione importante al principio per cui le azioni di responsabilità patrimoniale tendono a presupporre l’apertura di procedure concorsuali, e si giustifica con la peculiare posizione del socio amministratore di società di persone, che cumula in sé la qualità di gestore e quella di socio illimitatamente responsabile.

L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la disposizione vada coordinata con l’art. 255 CCII (azioni di responsabilità) e che richieda comunque l’autorizzazione del comitato dei creditori ex art. 128 CCII. Sul piano sostanziale, l’azione mira a recuperare al patrimonio sociale il danno cagionato dalla cattiva gestione del socio amministratore, indipendentemente dal fatto che questi sia stato a sua volta assoggettato a liquidazione giudiziale (es. perché ha eccepito vittoriosamente la decorrenza dell’anno ex art. 256, comma 2 CCII).

Domande frequenti

Le procedure di società e soci sono unificate o restano separate?

Restano formalmente distinte ma condividono giudice delegato e curatore unici, con possibilità di più comitati dei creditori; il curatore percepisce un solo compenso calcolato sull’attivo complessivamente realizzato.

I creditori sociali possono insinuarsi anche nelle procedure dei soci?

Si': il credito sociale si intende insinuato per l’intero, con il privilegio generale, in tutte le procedure (sociale e dei soci illimitatamente responsabili) fino all’integrale soddisfacimento, salvo regresso tra procedure dei soci.

I creditori personali del socio possono partecipare alla procedura sociale?

No: i creditori particolari del socio partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale del proprio debitore, in coerenza con il principio di separazione patrimoniale fra società e soci illimitatamente responsabili.

Si può agire contro il socio amministratore anche se non è assoggettato a liquidazione giudiziale?

Si': il comma 6 dell’art. 257 CCII consente al curatore di esercitare l’azione sociale di responsabilità contro il socio amministratore, indipendentemente dall’apertura di una procedura nei suoi confronti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.