← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 260 CCII – Versamenti dei soci a responsabilita’ limitata

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile.

In sintesi

In sintesi

  • Disciplina la richiesta dei versamenti ancora dovuti dai soci di società di capitali in liquidazione giudiziale.
  • Il giudice delegato, su proposta del curatore, ingiunge i versamenti con decreto.
  • L’ingiunzione opera anche prima della scadenza del termine pattuito per il pagamento.
  • Coinvolge non solo i soci attuali ma anche i precedenti titolari delle quote o azioni.
  • Contro il decreto è ammessa opposizione ex art. 645 c.p.c., con applicazione delle regole del rito monitorio.
  • Strumento per integrare la massa attiva nelle s.r.l. e s.p.a. con conferimenti non liberati.
Funzione e ambito di applicazione

L’art. 260 CCII consente al curatore della liquidazione giudiziale di società con soci a responsabilità limitata di esigere i versamenti ancora dovuti sulle quote o azioni sottoscritte ma non interamente liberate. La norma riproduce, con modifiche di coordinamento, il previgente art. 150 l.fall. e si applica non solo alle s.r.l. ma anche alle s.p.a. e alle s.a.p.a. limitatamente agli accomandanti, ogni volta che il capitale sociale non sia stato integralmente versato. Il presupposto è duplice: l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e l’esistenza di un debito da conferimento ancora pendente in capo ai soci, attuali o precedenti.

Il procedimento speciale di ingiunzione

Il legislatore ha previsto uno strumento processuale agile: il giudice delegato emette un decreto di ingiunzione su proposta del curatore, che deve documentare il credito vantato dalla società verso il socio. La specialità della disciplina rispetto al rito monitorio ordinario degli artt. 633 ss. c.p.c. consiste nell’attribuzione della competenza al giudice delegato e nella possibilità di richiedere il pagamento «quantunque non sia scaduto il termine stabilito»: l’apertura della liquidazione giudiziale produce quindi una decadenza ex lege dal beneficio del termine, in applicazione di una regola analoga a quella dell’art. 1186 c.c. La proposta del curatore deve indicare con precisione l’entità del versamento residuo, la qualità del socio (attuale o precedente) e la data di sottoscrizione, allegando il libro soci e gli atti societari rilevanti.

Soci attuali e precedenti titolari

La norma estende l’obbligo di versamento ai precedenti titolari delle quote o delle azioni. Ciò significa che, se Tizio ha trasferito a Caio quote non interamente liberate, il curatore può richiedere il versamento anche a Tizio, in coerenza con la disciplina civilistica della responsabilità del cedente di partecipazioni non liberate (art. 2356 c.c. per le s.p.a. e applicazione analogica per le s.r.l. secondo l’orientamento prevalente). Il cedente che paga ha azione di regresso verso il cessionario per la parte di sua competenza. La pluralità di soggetti obbligati richiede al curatore di valutare la solvibilità di ciascuno e di scegliere la strategia più efficace per la massa.

L’opposizione ex art. 645 c.p.c.

Il secondo comma rinvia espressamente alla disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo: il socio destinatario del decreto può contestarne il fondamento entro quaranta giorni dalla notificazione, instaurando un giudizio ordinario di cognizione davanti al tribunale fallimentare. In sede di opposizione possono essere fatte valere tutte le eccezioni relative all’esistenza, all’ammontare e all’esigibilità del debito, comprese quelle derivanti dalla nullità della delibera di aumento di capitale o dall’invalidità della sottoscrizione. Non è invece ammessa la contestazione dell’effetto decadenziale del termine, salvo casi limite.

Strategia del curatore e cautele operative

Sempronio, curatore di una s.r.l. con capitale sottoscritto per 100.000 euro e versato per soli 25.000, valuterà l’opportunità di richiedere immediatamente il versamento residuo per integrare la massa, considerando la solvibilità dei soci, l’eventuale presenza di garanzie ex art. 2464 c.c. e la convenienza economica rispetto ai costi di un eventuale contenzioso. La possibilità di agire in via monitoria offre un vantaggio temporale rilevante rispetto all’azione ordinaria di adempimento. Il curatore deve inoltre coordinare l’attivazione dell’art. 260 con eventuali azioni di responsabilità verso amministratori che abbiano omesso di richiedere i versamenti dovuti, ai sensi degli artt. 2392 e 2476 c.c., qualora dall’inerzia siano derivati pregiudizi alla società.

Coordinamento con la disciplina dei conferimenti

L’efficacia dello strumento monitorio dipende dalla precisa individuazione del debito da conferimento. Per le s.p.a. occorre richiamare gli artt. 2342 e seguenti c.c. sulla disciplina dei versamenti, mentre per le s.r.l. valgono gli artt. 2464 e 2466 c.c., quest'ultimo dedicato alla mancata esecuzione dei conferimenti. Il curatore deve verificare se la società abbia già attivato la procedura di vendita coattiva delle quote del socio moroso ex art. 2466 c.c., in quanto l’eventuale esito di tale procedura incide sulla quantificazione del residuo. Va inoltre considerato il termine quinquennale di prescrizione per l’azione di recupero, che decorre dalla scadenza del termine pattuito per il versamento, secondo l’orientamento prevalente.

Domande frequenti

Il curatore può chiedere i versamenti residui anche prima della scadenza prevista nello statuto?

Sì. L’apertura della liquidazione giudiziale comporta la decadenza dal beneficio del termine, in analogia con l’art. 1186 c.c. Il giudice delegato può ingiungere il pagamento immediato a prescindere dalle scadenze contrattuali.

Anche il socio che ha venduto le quote prima della liquidazione giudiziale può essere chiamato a versare?

Sì. L’art. 260 CCII estende l’obbligo ai precedenti titolari delle quote o azioni non interamente liberate. Il cedente che paga ha azione di regresso verso il cessionario.

Come si oppone il socio al decreto di ingiunzione del giudice delegato?

Ai sensi dell’art. 645 c.p.c., entro quaranta giorni dalla notifica, instaurando giudizio ordinario davanti al tribunale fallimentare. Possono farsi valere tutte le eccezioni sull’esistenza e ammontare del debito.

L’art. 260 CCII si applica solo alle s.r.l. o anche alle s.p.a.?

Si applica a tutte le società con soci a responsabilità limitata: s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a. limitatamente agli accomandanti, ogni volta che il capitale non sia stato integralmente versato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.