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Art. 261 CCII – Liquidazione giudiziale di societa’ a responsabilita’ limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Il quadro civilistico di riferimento
L’art. 261 CCII si raccorda strettamente con l’art. 2464 c.c., che disciplina i conferimenti nelle s.r.l. Il quarto comma consente al socio di sostituire il versamento del 25% dei conferimenti in denaro al momento della sottoscrizione con polizza assicurativa o fideiussione bancaria; il sesto comma consente la sostituzione, con analoghe garanzie, dei conferimenti d'opera o di servizi. Tali strumenti garantiscono l’effettività del capitale sociale pur in assenza di immediato esborso monetario. Quando interviene la liquidazione giudiziale, il curatore necessita di un meccanismo per attivare le garanzie e convertirle in liquidità da destinare alla massa.
Il procedimento autorizzatorio
L’escussione non è automatica: il curatore deve presentare istanza al giudice delegato, il quale verifica i presupposti, ovvero la sussistenza di un debito del socio verso la società per conferimenti non liberati e l’efficacia della garanzia. L’autorizzazione assume forma di decreto motivato. La valutazione del giudice delegato investe profili sia formali (validità della polizza o della fideiussione, rispetto del termine di durata, mantenimento dei requisiti soggettivi del garante) sia sostanziali (effettiva escutibilità del credito alla luce delle clausole della garanzia). Una volta autorizzato, il curatore aziona la garanzia secondo le modalità previste dal contratto, generalmente con richiesta scritta al garante.
Polizza assicurativa e fideiussione bancaria
La polizza assicurativa è emessa da impresa autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni e copre il rischio di mancato versamento del conferimento. La fideiussione bancaria costituisce garanzia personale prestata da banca, generalmente «a prima richiesta» e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. Entrambe devono rispettare i requisiti dell’art. 2464 c.c. e mantenere la propria efficacia per tutta la durata dell’obbligo del socio. La giurisprudenza ha chiarito che la garanzia non si estingue automaticamente con il fallimento del socio o con il trasferimento delle quote, salvo diversa previsione contrattuale.
Coordinamento con l’art. 260 CCII
Gli articoli 260 e 261 CCII offrono al curatore strumenti complementari. Se il socio è solvibile, il curatore può procedere ex art. 260 con il decreto di ingiunzione del giudice delegato. Se invece la solvibilità è dubbia o si vuole accelerare l’incasso, l’escussione della garanzia ex art. 261 risulta più efficace, soprattutto quando si tratta di fideiussione bancaria a prima richiesta. Le due strade non sono alternative ma cumulabili: la garanzia copre l’inadempimento del socio e nulla impedisce al curatore di escuterla pur avendo già attivato la procedura di ingiunzione, salvo evitare duplicazioni nel recupero.
Casi pratici e strategia
Tizio sottoscrive una quota di s.r.l. del valore di 50.000 euro, versando 12.500 euro e prestando fideiussione bancaria per i residui 37.500. Aperta la liquidazione giudiziale, Caio curatore richiede al giudice delegato l’autorizzazione a escutere la fideiussione. Il giudice, verificata la validità della garanzia e la sussistenza del debito, autorizza l’escussione. La banca paga e si surroga nei confronti di Tizio. Diversa ipotesi: Sempronio ha conferito opera con polizza assicurativa; la cessazione anticipata della prestazione lavorativa per effetto della liquidazione giudiziale può integrare l’evento garantito, attivando l’obbligo dell’assicuratore secondo l’orientamento prevalente. Il curatore dovrà documentare con precisione l’evento garantito e quantificare l’indennizzo dovuto, eventualmente avvalendosi di consulenza tecnica per la stima del valore residuo della prestazione non eseguita.
Profili processuali e di tutela
L’escussione della garanzia non preclude al socio di contestare in separata sede l’esistenza o l’ammontare del debito da conferimento. Il garante che paga si surroga nei diritti della società ai sensi dell’art. 1949 c.c. e può rivalersi sul socio. Eventuali contestazioni del garante circa la validità della garanzia o la sussistenza dei presupposti per l’escussione si propongono davanti al tribunale ordinario competente, non rientrando nella cognizione esclusiva del giudice delegato. Sul piano dei tempi, l’escussione di una fideiussione bancaria a prima richiesta consente al curatore di acquisire liquidità in tempi brevi, generalmente entro pochi giorni dalla richiesta scritta, mentre per le polizze assicurative i tempi possono dilatarsi in funzione delle verifiche tecniche dell’assicuratore.
Domande frequenti
Il curatore può escutere direttamente la polizza o la fideiussione senza autorizzazione del giudice delegato?
No. L’art. 261 CCII richiede espressamente l’autorizzazione del giudice delegato, che verifica la sussistenza dei presupposti, in particolare il debito del socio per conferimenti non liberati e la validità della garanzia.
La garanzia ex art. 2464 c.c. resta efficace anche dopo l’apertura della liquidazione giudiziale della s.r.l.?
Sì. La giurisprudenza prevalente ritiene che la garanzia non si estingua per effetto della liquidazione giudiziale né per il trasferimento delle quote, salvo diversa previsione contrattuale, restando azionabile dal curatore.
L’art. 261 CCII si applica anche ai conferimenti d'opera o solo ai versamenti in denaro?
Si applica a entrambi. Il rinvio all’art. 2464, commi 4 e 6, c.c. ricomprende sia la sostituzione del 25% iniziale dei conferimenti in denaro sia la copertura dei conferimenti d'opera o di servizi.
Posso cumulare l’escussione della garanzia con il decreto ingiuntivo ex art. 260 CCII?
Sì, gli strumenti sono complementari. Il curatore può azionare entrambi, evitando però duplicazioni nel recupero. Spesso l’escussione della fideiussione bancaria a prima richiesta risulta più rapida ed efficace.