Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1949 c.c. Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
In vigore
creditore Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
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