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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1952 c.c. Divieto di agire contro il debitore principale

In vigore

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.

In sintesi

  • Pagamento senza denuncia: se il fideiussore paga senza avvisare il debitore e questi paga a sua volta, il fideiussore perde il regresso contro il debitore.
  • Doppio pagamento: la norma sanziona l'omessa comunicazione che provoca un pagamento duplicato del debito.
  • Eccezioni del debitore: se il fideiussore paga senza preventivo avviso, il debitore può opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare al creditore.
  • Salvaguardia contro il creditore: in entrambi i casi il fideiussore conserva l'azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore che ha ricevuto due pagamenti.
  • Obbligo di comunicazione: la norma incentiva il fideiussore a mantenere informato il debitore sia prima che dopo il pagamento.
Indice dei contenuti

La logica della norma: prevenire il doppio pagamento

L'art. 1952 c.c. tutela il debitore principale da una situazione di doppio danno causata dalla condotta negligente del fideiussore: il pagamento al creditore senza darne comunicazione al debitore. La norma opera su due piani distinti, a seconda del momento in cui il fideiussore ha mancato di informare il debitore.

Primo caso: omessa denuncia del pagamento già effettuato (comma 1)

Se il fideiussore paga il creditore ma non lo comunica al debitore, e il debitore, ignaro dell'avvenuto pagamento, paga a sua volta il medesimo debito, il fideiussore perde il diritto di regresso verso il debitore. La conseguenza e' drastica: il fideiussore non potra' recuperare quanto ha versato, perché ha provocato lui stesso il doppio pagamento con la propria omissione.

Esempio: Tizio fideiubisce per Caio verso Sempronio (creditore). Tizio paga 10.000 euro a Sempronio ma non avverte Caio. Caio, credendosi ancora debitore, paga anch'egli 10.000 euro a Sempronio. Tizio non può rivalersi su Caio: la sua unica via e' chiedere la ripetizione dell'indebito a Sempronio, che ha incassato due volte.

Secondo caso: pagamento senza preventivo avviso al debitore (comma 2)

Il secondo comma disciplina una situazione diversa: il fideiussore paga il creditore senza aver preventivamente avvisato il debitore dell'imminente pagamento. In questo caso il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare al creditore originario al momento del pagamento: prescrizione, compensazione, adempimento parziale, nullita' del contratto principale, ecc.

Questa previsione tutela il debitore dal rischio che il fideiussore paghi frettolosamente senza verificare se il debito fosse effettivamente dovuto o se esistessero motivi per ridurne l'ammontare o contestarne la validita'.

La salvaguardia comune: l'azione di ripetizione contro il creditore

In entrambe le ipotesi, omessa denuncia a pagamento effettuato e pagamento senza preventivo avviso, la legge fa salva al fideiussore l'azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore. Si tratta dell'azione ex art. 2033 c.c., con cui il fideiussore può recuperare quanto ha versato al creditore che ha già ricevuto anche il pagamento del debitore (primo caso) o che non aveva diritto a ricevere per via di eccezioni opponibili (secondo caso).

Profili pratici e obblighi di comunicazione

La norma costruisce un sistema di obblighi informativi a carico del fideiussore. Prima di pagare, il fideiussore dovrebbe avvisare il debitore; dopo aver pagato, dovrebbe ugualmente comunicarglielo. Il mancato rispetto di queste accortezze espone il fideiussore a perdere il regresso, costringendolo a recuperare le somme dal creditore con i tempi e i costi di un'azione di ripetizione.

Nella pratica bancaria, i contratti di fideiussione prevedono spesso clausole che obbligano il fideiussore a notificare al debitore i pagamenti effettuati, proprio per evitare le conseguenze dell'art. 1952.

Domande frequenti

Il fideiussore perde sempre il regresso se non avvisa il debitore?

Lo perde solo se l'omessa comunicazione ha causato un doppio pagamento: il debitore, non sapendo del pagamento del fideiussore, ha pagato a sua volta. In quel caso il regresso decade.

Cosa può fare il fideiussore se ha perso il regresso sul debitore?

Conserva l'azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore che ha ricevuto due pagamenti per lo stesso debito (art. 2033 c.c.).

Quali eccezioni può opporre il debitore se il fideiussore ha pagato senza avvisarlo?

Tutte le eccezioni opponibili al creditore al momento del pagamento: prescrizione, compensazione, adempimento parziale, nullita' del contratto principale, ecc.

L'avviso deve essere formale o basta una comunicazione informale?

La norma non prescrive una forma specifica, ma per ragioni probatorie e' consigliabile una comunicazione scritta (lettera raccomandata, email con ricevuta).

Il debitore può sempre eccepire la mancanza di avviso?

Si', ma solo se il pagamento senza avviso gli ha causato un pregiudizio concreto (doppio pagamento o perdita di eccezioni difensive). L'eccezione deve essere fondata su un danno effettivo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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