Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1948 c.c. – Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1947 - Articolo 1947 Codice Civile: Beneficio della divisione→Cod. civ. art. 1949 - Art. 1949 c.c.: Surrogazione del fideiussore nei diritti del cre→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1946 Codice Civile: Fideiussione prestata da più persone→Articolo 1950 Codice Civile: Regresso contro il debitore principale→Articolo 1945 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal fideiussore→Articolo 1951 Codice Civile: Regresso contro più debitori principali→Articolo 1944 Codice Civile: Obbligazione del fideiussore→Art. 1952 c.c.: Divieto di agire contro il debitore principale→Articolo 1943 Codice Civile: Obbligazione di prestare fideiussione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La struttura della fideiussione di secondo grado
L'art. 1948 c.c. regola una fattispecie peculiare: la fideiussione del fideiussore, ossia la garanzia prestata da un terzo (il cosiddetto sub-fideiussore) non a favore del creditore principale, ma a favore del fideiussore che ha già garantito il debitore. Si tratta di una garanzia di secondo grado, nella quale il rapporto principale e' quello tra creditore e debitore, il primo grado di garanzia e' la fideiussione ordinaria, e il secondo grado e' la garanzia ulteriore che tutela il fideiussore stesso.
L'obbligo del fideiussore del fideiussore verso il creditore
Il sub-fideiussore non e' esposto direttamente verso il creditore in via ordinaria: la sua obbligazione scatta solo al verificarsi di condizioni estremamente rigorose, riflesso della posizione di garanzia remota che egli occupa. In particolare, la norma richiede che siano verificate cumulativamente due circostanze:
1. Insolvenza o liberazione del debitore principale: il creditore deve aver tentato, senza successo, di soddisfarsi sul patrimonio del debitore principale, oppure quest'ultimo deve essere stato liberato a causa della sua incapacità.
2. Insolvenza o liberazione di tutti i fideiussori di primo grado: il creditore deve aver esaurito anche il patrimonio di tutti i fideiussori che garantivano direttamente il debitore. Solo a questo punto il sub-fideiussore diviene obbligato.
Esempio concreto: Tizio e' debitore; Caio e Sempronio sono fideiussori di primo grado; Mevio e' fideiussore di Caio. Il creditore potra' rivolgersi a Mevio solo quando Tizio, Caio e Sempronio siano tutti insolventi o liberati.
La liberazione per incapacità
La norma equipara all'insolvenza la liberazione che discende dall'incapacità del debitore o del fideiussore. Si pensi al caso in cui il debitore fosse minorenne o interdetto al momento della stipulazione: l'annullamento del contratto principale non estingue il credito ma priva il creditore di un patrimonio aggredibile, e la legge include questa ipotesi nella catena di condizioni che attivano la responsabilità del sub-fideiussore.
Funzione pratica e utilizzo
La fideiussione del fideiussore e' uno strumento raro nella prassi commerciale quotidiana, ma compare in operazioni strutturate in cui un soggetto che presta garanzia vuole a sua volta essere garantito dal rischio di dover pagare in via di rivalsa. Può presentarsi anche in ambito familiare: un genitore che ha garantito il figlio può chiedere a un altro parente di fungere da fideiussore della sua fideiussione, in modo da avere un'ulteriore rete di sicurezza.
Posizione sistematica
Il testo dell'art. 1948 chiude la Sezione II (rapporti fra il creditore e i fideiussori) e introduce la Sezione III, dedicata ai rapporti fra il fideiussore e il debitore principale. La fideiussione del fideiussore si distingue nettamente dalla cofideiussione (art. 1946): nella cofideiussione più soggetti garantiscono il medesimo debitore allo stesso livello; nella fideiussione del fideiussore i livelli sono distinti e la catena di sussidiarietà e' verticale.
Domande frequenti
Chi e' il fideiussore del fideiussore?
È un soggetto che garantisce non il debitore principale, ma il fideiussore che ha già prestato garanzia. Si tratta di una garanzia di secondo grado.
Quando il fideiussore del fideiussore deve pagare il creditore?
Solo quando sia il debitore principale sia tutti i fideiussori di primo grado sono insolventi o liberati per incapacità. È una responsabilità di ultima istanza.
Cosa significa 'liberati perché incapaci'?
Si riferisce ai casi in cui il debitore o il fideiussore era incapace (es. minore, interdetto) e il contratto e' annullato: la norma equipara questa ipotesi all'insolvenza.
Qual e' la differenza tra fideiussore del fideiussore e cofideiussore?
I cofideiussori garantiscono lo stesso debitore allo stesso livello. Il fideiussore del fideiussore garantisce un altro fideiussore, operando a un livello di garanzia superiore.
Questa figura e' comune nella pratica bancaria?
È rara. Compare soprattutto in operazioni finanziarie strutturate o in ambito familiare, quando chi presta garanzia vuole a sua volta essere tutelato dal rischio di rivalsa.