Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1954 c.c. – Regresso contro gli altri fideiussori
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’art. 1299.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1953 - Articolo 1953 Codice Civile: Rilievo del fideiussore→Cod. civ. art. 1955 - Art. 1955 c.c.: Liberazione del fideiussore per fatto del credit→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1952 c.c.: Divieto di agire contro il debitore principale→Art. 1956 c.c.: Liberazione del fideiussore per obbligazione fut→Articolo 1951 Codice Civile: Regresso contro più debitori principali→Articolo 1957 Codice Civile: Scadenza dell’obbligazione principale→Articolo 1950 Codice Civile: Regresso contro il debitore principale→Articolo 1958 Codice Civile: Effetti del mandato di credito→Art. 1949 c.c.: Surrogazione del fideiussore nei diritti del cre
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regresso tra cofideiussori: fondamento e funzione
Quando più soggetti, si pensi a Tizio, Caio e Sempronio, prestano contemporaneamente fideiussione a favore dello stesso debitore e per lo stesso credito, si crea tra loro un vincolo di solidarietà interna che l'art. 1954 c.c. disciplina attraverso il diritto di regresso. La norma e' simmetrica a quella prevista per la solidarietà passiva tra debitori (art. 1299 c.c.) e ne mutua il meccanismo redistributivo.
Il meccanismo del regresso
Supponiamo che Tizio paghi l'intero debito garantito. Egli acquisisce immediatamente un diritto di regresso nei confronti di Caio e Sempronio per la loro «rispettiva porzione». La porzione di ciascun cofideiussore si determina in base agli accordi interni; in mancanza di diversa pattuizione, si presume che le quote siano uguali. Se il debito ammonta a 90.000 euro e i fideiussori sono tre in parti uguali, Tizio potra' agire per 30.000 euro contro ciascuno degli altri due.
È importante distinguere il regresso ex art. 1954 dalla surrogazione ex art. 1949 c.c.: attraverso la surrogazione, il fideiussore subentra nei diritti del creditore verso il debitore principale; attraverso il regresso, egli si rivalsa sui cofideiussori per le loro quote. I due strumenti non si escludono ma hanno ambiti e presupposti diversi.
Il caso dell'insolvenza di un cofideiussore
La situazione si complica quando uno dei cofideiussori e' insolvente. L'art. 1954 rinvia all'art. 1299 comma 2 c.c., che stabilisce il principio della ripartizione proporzionale della perdita tra i coobbligati solvibili. Se Sempronio e' insolvente, la quota che non può essere recuperata da lui viene divisa tra Tizio e Caio in proporzione alle loro quote originarie. ciò significa che il fideiussore che ha pagato non porta da solo il rischio dell'insolvenza altrui, ma lo condivide con gli altri.
Rapporto con la solidarietà esterna
Verso il creditore, ogni fideiussore risponde per l'intero (solidarietà esterna), salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione ex art. 1947 c.c. La disciplina del regresso interno e' quindi lo strumento correttivo che assicura l'equa distribuzione del peso economico tra i garanti una volta che uno di essi abbia soddisfatto il creditore. Senza questo meccanismo, il fideiussore più «esposto» o più solvibile subirebbe un danno ingiustificato rispetto agli altri.
Profili pratici
Nella prassi dei finanziamenti bancari alle PMI, e' frequente che più soci prestino fideiussione solidale per i debiti della società. In questi casi, i cofideiussori dovrebbero regolare contrattualmente le quote interne e le modalità di regresso fin dal momento della stipula, per evitare controversie successive. Il silenzio sul punto non impedisce il regresso legale, ma lo rende spesso contenzioso.
Domande frequenti
Chi può esercitare il regresso ex art. 1954 c.c.?
Il fideiussore che ha effettivamente pagato il debito garantito. Il pagamento e' condizione necessaria per l'esercizio del diritto di regresso verso i cofideiussori.
Come si calcola la porzione di regresso verso ciascun cofideiussore?
In base agli accordi interni; in mancanza di pattuizione, si presume che le quote siano uguali tra tutti i cofideiussori per lo stesso debito.
Cosa succede se un cofideiussore e' insolvente?
La sua quota viene ripartita proporzionalmente tra i fideiussori solvibili, secondo il meccanismo dell'art. 1299 comma 2 c.c. richiamato dall'art. 1954.
Il regresso e' diverso dalla surrogazione?
Si'. La surrogazione (art. 1949) subentra nei diritti verso il debitore principale; il regresso (art. 1954) si esercita verso i cofideiussori per le loro quote interne.
È possibile escludere contrattualmente il regresso tra cofideiussori?
Si', e' una clausola lecita. I cofideiussori possono anche modulare diversamente le quote interne rispetto alla ripartizione legale paritaria.