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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1954 c.c. Regresso contro gli altri fideiussori

In vigore

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1299. SEZIONE V – Dell'estinzione della fideiussione

In sintesi

  • Più fideiussori, stesso debito: se più persone garantiscono lo stesso debitore per lo stesso debito, ognuna risponde per la propria quota.
  • Diritto di regresso: il fideiussore che paga per intero può rivalersi sugli altri coobbligati per la loro rispettiva porzione.
  • Insolvenza di un cofideiussore: la perdita viene ripartita proporzionalmente tra tutti i fideiussori solvibili, come previsto dall'art. 1299 comma 2 c.c.
  • Apertura della Sezione V: l'articolo introduce la disciplina dell'estinzione della fideiussione, che si sviluppa negli articoli successivi.

Il regresso tra cofideiussori: fondamento e funzione

Quando piu' soggetti, si pensi a Tizio, Caio e Sempronio, prestano contemporaneamente fideiussione a favore dello stesso debitore e per lo stesso credito, si crea tra loro un vincolo di solidarieta' interna che l'art. 1954 c.c. disciplina attraverso il diritto di regresso. La norma e' simmetrica a quella prevista per la solidarieta' passiva tra debitori (art. 1299 c.c.) e ne mutua il meccanismo redistributivo.

Il meccanismo del regresso

Supponiamo che Tizio paghi l'intero debito garantito. Egli acquisisce immediatamente un diritto di regresso nei confronti di Caio e Sempronio per la loro «rispettiva porzione». La porzione di ciascun cofideiussore si determina in base agli accordi interni; in mancanza di diversa pattuizione, si presume che le quote siano uguali. Se il debito ammonta a 90.000 euro e i fideiussori sono tre in parti uguali, Tizio potra' agire per 30.000 euro contro ciascuno degli altri due.

E' importante distinguere il regresso ex art. 1954 dalla surrogazione ex art. 1949 c.c.: attraverso la surrogazione, il fideiussore subentra nei diritti del creditore verso il debitore principale; attraverso il regresso, egli si rivalsa sui cofideiussori per le loro quote. I due strumenti non si escludono ma hanno ambiti e presupposti diversi.

Il caso dell'insolvenza di un cofideiussore

La situazione si complica quando uno dei cofideiussori e' insolvente. L'art. 1954 rinvia all'art. 1299 comma 2 c.c., che stabilisce il principio della ripartizione proporzionale della perdita tra i coobbligati solvibili. Se Sempronio e' insolvente, la quota che non puo' essere recuperata da lui viene divisa tra Tizio e Caio in proporzione alle loro quote originarie. Cio' significa che il fideiussore che ha pagato non porta da solo il rischio dell'insolvenza altrui, ma lo condivide con gli altri.

Rapporto con la solidarieta' esterna

Verso il creditore, ogni fideiussore risponde per l'intero (solidarieta' esterna), salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione ex art. 1947 c.c. La disciplina del regresso interno e' quindi lo strumento correttivo che assicura l'equa distribuzione del peso economico tra i garanti una volta che uno di essi abbia soddisfatto il creditore. Senza questo meccanismo, il fideiussore piu' «esposto» o piu' solvibile subirebbe un danno ingiustificato rispetto agli altri.

Profili pratici

Nella prassi dei finanziamenti bancari alle PMI, e' frequente che piu' soci prestino fideiussione solidale per i debiti della societa'. In questi casi, i cofideiussori dovrebbero regolare contrattualmente le quote interne e le modalita' di regresso fin dal momento della stipula, per evitare controversie successive. Il silenzio sul punto non impedisce il regresso legale, ma lo rende spesso contenzioso.

Domande frequenti

Chi puo' esercitare il regresso ex art. 1954 c.c.?

Il fideiussore che ha effettivamente pagato il debito garantito. Il pagamento e' condizione necessaria per l'esercizio del diritto di regresso verso i cofideiussori.

Come si calcola la porzione di regresso verso ciascun cofideiussore?

In base agli accordi interni; in mancanza di pattuizione, si presume che le quote siano uguali tra tutti i cofideiussori per lo stesso debito.

Cosa succede se un cofideiussore e' insolvente?

La sua quota viene ripartita proporzionalmente tra i fideiussori solvibili, secondo il meccanismo dell'art. 1299 comma 2 c.c. richiamato dall'art. 1954.

Il regresso e' diverso dalla surrogazione?

Si'. La surrogazione (art. 1949) subentra nei diritti verso il debitore principale; il regresso (art. 1954) si esercita verso i cofideiussori per le loro quote interne.

E' possibile escludere contrattualmente il regresso tra cofideiussori?

Si', e' una clausola lecita. I cofideiussori possono anche modulare diversamente le quote interne rispetto alla ripartizione legale paritaria.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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