Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1957 c.c. – Scadenza dell’obbligazione principale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.
In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1956 - Art. 1956 c.c.: Liberazione del fideiussore per obbligazione fut→Cod. civ. art. 1958 - Articolo 1958 Codice Civile: Effetti del mandato di credito→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1955 c.c.: Liberazione del fideiussore per fatto del credit→Art. 1959 c.c.: Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo→Articolo 1954 Codice Civile: Regresso contro gli altri fideiussori→Art. 1960 Codice Civile: Nozione→Articolo 1953 Codice Civile: Rilievo del fideiussore→Articolo 1961 Codice Civile: Obblighi del creditore anticretico→Art. 1952 c.c.: Divieto di agire contro il debitore principale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La norma e la sua collocazione sistematica
L'art. 1957 c.c. chiude la Sezione V dedicata all'estinzione della fideiussione e introduce una causa di liberazione del fideiussore legata all'inerzia del creditore dopo la scadenza dell'obbligazione principale. La ratio e' evidente: sarebbe iniquo tenere indefinitamente vincolato il fideiussore mentre il creditore tarda ad agire contro il debitore principale, lasciando deteriorare la situazione patrimoniale di quest'ultimo.
Il termine di sei mesi e il requisito della diligenza
La norma impone al creditore un doppio onere: agire contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, e proseguire l'azione «con diligenza». Il primo requisito e' temporale e si verifica oggettivamente: se il creditore non propone istanza (ricorso monitorio, citazione, notifica di precetto) entro il semestre, il fideiussore e' liberato. Il secondo e' qualitativo: il creditore non può iniziare il procedimento e poi abbandonarlo; deve mantenerlo attivo con comportamento diligente.
La giurisprudenza ha interpretato «istanza» in senso ampio, ritenendo sufficiente anche la notifica del precetto o il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. La semplice messa in mora del debitore, invece, non e' considerata sufficiente dalla prevalente dottrina e giurisprudenza.
La fideiussione a termine e il termine ridotto di due mesi
Il secondo comma prevede una disciplina parzialmente diversa per la fideiussione che il garante abbia espressamente limitato allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso, il termine entro cui il creditore deve agire contro il debitore si riduce a due mesi. La ratio e' che il fideiussore, avendo espressamente correlato la propria garanzia alla durata del debito principale, ha manifestato una maggiore preoccupazione per la durata del vincolo e merita una protezione più rapida.
L'interruzione della prescrizione
Il terzo comma stabilisce che l'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore. Questa disposizione risolve il problema pratico della prescrizione «biforcata»: senza di essa, il creditore che agisce contro il debitore interromperebbe la prescrizione solo verso quest'ultimo, mentre quella verso il fideiussore continuerebbe a decorrere. La norma assicura invece che un unico atto processuale produca effetti interruttivi verso entrambi i soggetti.
Profili pratici e contenzioso bancario
L'art. 1957 e' frequentemente invocato nei contenziosi bancari. Tizio, fideiussore di Caio verso la banca, sostiene di essere stato liberato perché la banca ha atteso oltre sei mesi dalla scadenza del fido prima di agire giudizialmente contro Caio. La banca, dal canto suo, spesso contesta che il termine non fosse ancora decorso o che le azioni intraprese fossero sufficienti. Il giudice deve verificare con precisione la data di scadenza dell'obbligazione principale, la data di proposizione dell'istanza e la continuità dell'azione.
Domande frequenti
Entro quanto tempo deve agire il creditore dopo la scadenza del debito?
Entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, proponendo istanza contro il debitore e proseguendola con diligenza. In mancanza, il fideiussore e' liberato.
Cosa si intende per 'istanza' ai sensi dell'art. 1957?
Qualsiasi atto giudiziale idoneo a iniziare un procedimento contro il debitore: ricorso per decreto ingiuntivo, atto di citazione, notifica del precetto. La semplice messa in mora non basta.
Cosa cambia se la fideiussione e' limitata allo stesso termine dell'obbligazione principale?
Il termine entro cui il creditore deve agire contro il debitore si riduce da sei a due mesi. Il fideiussore ha una protezione più rapida rispetto al caso generale.
L'azione contro il debitore interrompe la prescrizione anche verso il fideiussore?
Si'. Per espressa previsione del terzo comma dell'art. 1957, l'istanza proposta contro il debitore principale interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
Il creditore e' liberato dall'onere se aveva ottenuto un decreto ingiuntivo prima della scadenza?
Occorre verificare caso per caso. L'importante e' che l'azione sia stata proposta entro i termini di legge e proseguita con diligenza dopo la scadenza dell'obbligazione garantita.