Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1959 c.c. – Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non può essere costretto ad eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell’art. 1956.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1958 - Articolo 1958 Codice Civile: Effetti del mandato di credito→Cod. civ. art. 1960 - Art. 1960 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1957 Codice Civile: Scadenza dell’obbligazione principale→Articolo 1961 Codice Civile: Obblighi del creditore anticretico→Art. 1956 c.c.: Liberazione del fideiussore per obbligazione fut→Articolo 1962 Codice Civile: Durata dell’anticresi→Art. 1955 c.c.: Liberazione del fideiussore per fatto del credit→Articolo 1963 Codice Civile: Divieto del patto commissorio→Articolo 1954 Codice Civile: Regresso contro gli altri fideiussori
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La struttura della norma e il suo scopo
L'art. 1959 c.c. introduce un'importante eccezione all'obbligo del mandatario di eseguire l'incarico, stabilito dall'art. 1958. Se, dopo l'accettazione, le condizioni patrimoniali del mandante o del terzo sono «divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito», il mandatario non può essere costretto a eseguire il mandato di credito. La norma risponde a un'esigenza di equità: l'accettazione dell'incarico avviene in un determinato contesto di rischio, e un cambiamento radicale di quel contesto non può essere ignorato.
Il peggioramento delle condizioni patrimoniali: del mandante o del terzo
La norma tutela il mandatario da due diversi rischi. Il primo e' il peggioramento delle condizioni del terzo: se Sempronio, cui il mandatario Caio dovrebbe fare credito, e' divenuto insolvente, Caio non può essere costretto a erogare un credito che non potrebbe recuperare. Il secondo e' il peggioramento delle condizioni del mandante Tizio: poiché il mandante risponde come fideiussore, se egli diventa insolvente, la garanzia che il mandatario vantava verso di lui perde valore, e anche in questo caso e' ragionevole liberarlo dall'obbligo di eseguire.
Il rinvio all'art. 1956 c.c.
Il secondo comma dell'art. 1959 rinvia all'art. 1956, che disciplina la liberazione del fideiussore per obbligazione futura. Questo rinvio ha una duplice funzione. Da un lato, consolida la qualificazione del mandante come fideiussore di debito futuro: le norme che proteggono il fideiussore si applicano anche in questo contesto. Dall'altro, completa la tutela del mandatario: non solo non e' obbligato a eseguire l'incarico, ma se lo ha già eseguito nonostante il peggioramento, potrebbe invocare la liberazione del mandante qualora ricorrano gli altri presupposti dell'art. 1956.
Confronto con l'art. 1956 in chiave sistematica
La relazione tra i due articoli e' profonda. L'art. 1956 protegge il fideiussore dal creditore che eroga credito nonostante il peggioramento. L'art. 1959, richiamando l'art. 1956, protegge il mandatario che ha già erogato (o sta per erogare) credito e vuole liberarsi dall'obbligo di continuare, nonché il mandante che vuole essere liberato dalla garanzia se il mandatario ha agito in modo non conforme al mutato contesto. Il sistema e' così coerente e simmetrico: tutela sia chi eroga il credito (mandatario) sia chi lo garantisce (mandante assimilato a fideiussore).
Applicazioni pratiche
Nella pratica, l'art. 1959 trova applicazione in tutte le situazioni in cui il mandato di credito e' stato accettato sulla base di una valutazione del merito creditizio del terzo che risulta poi radicalmente errata o superata da eventi successivi. Si pensi a Caio, intermediario finanziario, che ha accettato di finanziare il progetto di Sempronio su incarico di Tizio: se Sempronio fallisce o se Tizio viene dichiarato insolvente, Caio potra' legittimamente rifiutarsi di erogare ulteriori fondi senza incorrere in responsabilità contrattuale.
Domande frequenti
Quando il mandatario non e' più obbligato a eseguire il mandato di credito?
Quando, dopo l'accettazione, le condizioni patrimoniali del mandante o del terzo sono peggiorate in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Il peggioramento delle condizioni del mandante e' rilevante?
Si'. Poiché il mandante risponde come fideiussore, il suo peggioramento patrimoniale incide sulla garanzia che il mandatario vanta su di lui e legittima il rifiuto di eseguire l'incarico.
Perché l'art. 1959 rinvia all'art. 1956?
Perché il mandante e' assimilato a un fideiussore di debito futuro. Il rinvio assicura che le stesse tutele previste per il fideiussore si applichino anche nel mandato di credito.
Se il mandatario esegue ugualmente l'incarico nonostante il peggioramento, perde la garanzia del mandante?
Potrebbe, se ricorrono i presupposti dell'art. 1956 richiamato. In quel caso il mandante potrebbe essere liberato dalla sua posizione di garante, come un fideiussore per obbligazione futura.
Cosa deve provare il mandatario per rifiutarsi di eseguire l'incarico?
Deve dimostrare che, dopo l'accettazione, le condizioni patrimoniali del mandante o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.