Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1955 c.c. – Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1954 - Articolo 1954 Codice Civile: Regresso contro gli altri fideiussor…→Cod. civ. art. 1956 - Art. 1956 c.c.: Liberazione del fideiussore per obbligazione fut→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1953 Codice Civile: Rilievo del fideiussore→Articolo 1957 Codice Civile: Scadenza dell’obbligazione principale→Art. 1952 c.c.: Divieto di agire contro il debitore principale→Articolo 1958 Codice Civile: Effetti del mandato di credito→Articolo 1951 Codice Civile: Regresso contro più debitori principali→Art. 1959 c.c.: Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo→Articolo 1950 Codice Civile: Regresso contro il debitore principale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La ratio della norma: bilanciare gli interessi tra fideiussore e creditore
L'art. 1955 c.c. introduce una causa di estinzione della fideiussione particolarmente rilevante nella pratica bancaria e commerciale. La logica e' la seguente: il fideiussore che paga acquista, per surrogazione (art. 1949 c.c.), tutti i diritti che il creditore vantava verso il debitore, comprese le garanzie reali (pegno, ipoteche) e i privilegi. Se il creditore, con il proprio comportamento, ha eliminato o pregiudicato queste garanzie, il fideiussore si troverebbe a pagare senza poter recuperare nulla: e' per questo che la legge lo libera dall'obbligazione fideiussoria.
Il «fatto del creditore»: casistica
Il concetto di «fatto del creditore» e' interpretato in senso ampio dalla giurisprudenza. Rientrano in questa categoria: la rinuncia volontaria all'ipoteca da parte del creditore; la mancata iscrizione o il mancato rinnovo dell'ipoteca che ne causa la decadenza; la restituzione del pegno prima del pagamento; la mancata opposizione alla cancellazione di un privilegio. La Cassazione ha precisato che il fatto deve essere causalmente determinante: non basta un qualsiasi comportamento del creditore, ma occorre che esso abbia concretamente impedito la surrogazione.
Profilo della colpa e dell'imputabilita'
Non e' necessaria la malafede del creditore: e' sufficiente che il comportamento lesivo sia imputabile a sua colpa. Tuttavia, la giurisprudenza e' costante nel richiedere un nesso causale diretto tra il fatto del creditore e la perdita delle garanzie. Se la garanzia sarebbe venuta meno comunque, per cause indipendenti dal creditore, la liberazione non opera. Allo stesso modo, se il fideiussore era già a conoscenza dell'assenza delle garanzie al momento della stipula, l'art. 1955 non si applica.
Distinzione dall'art. 1956 c.c.
Mentre l'art. 1955 riguarda la perdita di garanzie già esistenti al momento della fideiussione (o comunque spettanti), l'art. 1956 si riferisce a un'ipotesi diversa: il creditore che concede nuovo credito nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. Le due norme proteggono il fideiussore in situazioni complementari e possono concorrere nello stesso caso concreto.
Effetti pratici e profili processuali
La liberazione ex art. 1955 opera di diritto, nel senso che non richiede una pronuncia costitutiva del giudice, ma può essere fatta valere dal fideiussore convenuto dal creditore come eccezione in sede di giudizio. Il fideiussore che voglia avvalersi di questa causa estintiva dovrà dimostrare: (i) l'esistenza delle garanzie in favore del creditore; (ii) il fatto del creditore che ne ha impedito la surrogazione; (iii) il nesso causale tra il fatto e la perdita.
Domande frequenti
Quando si estingue la fideiussione per fatto del creditore?
Quando il comportamento del creditore rende impossibile la surrogazione del fideiussore nei diritti, pegni, ipoteche o privilegi del creditore stesso dopo il pagamento.
È necessaria la malafede del creditore?
No. È sufficiente un comportamento colposo del creditore che abbia causalmente impedito la surrogazione. La malafede non e' richiesta dalla norma.
Quali atti del creditore possono far scattare l'art. 1955?
La rinuncia all'ipoteca, il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria, la restituzione del pegno prima del pagamento, la rinuncia a un privilegio.
Come fa valere la liberazione il fideiussore?
Come eccezione nel giudizio promosso dal creditore per ottenere il pagamento. La liberazione opera di diritto ma va eccepita e dimostrata dal fideiussore.
L'art. 1955 si applica se il fideiussore sapeva già dell'assenza di garanzie?
No. Se il fideiussore era consapevole, al momento della stipula, che le garanzie non esistevano o erano inesigibili, la norma non opera in suo favore.