Art. 264 CCII – Attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 133.
2. Il programma di liquidazione può prevedere l’attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell’assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato ai sensi dell’articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l’articolo 2479-ter del codice civile.
In sintesi
In sintesi
Ratio della norma e funzione del curatore
L’art. 264 CCII riproduce, con adattamenti, il previgente art. 152-bis l.fall. e consente al curatore di intervenire sull’assetto societario quando ciò sia funzionale alla liquidazione del compendio. La disposizione muove dall’esigenza di superare la rigidità del modello tradizionale, in cui le operazioni straordinarie restavano di esclusiva competenza degli organi sociali, spesso paralizzati dalla procedura. Attribuendo al curatore poteri di natura organizzativa e finanziaria, il legislatore ha inteso valorizzare lo strumento del programma di liquidazione (art. 213 CCII) come centro decisionale capace di realizzare il miglior risultato per la massa.
Atti consentiti e perimetro applicativo
Il primo comma legittima il curatore al compimento di atti riguardanti «l’organizzazione e la struttura finanziaria» della società. Si pensi a operazioni quali aumenti o riduzioni del capitale, emissioni obbligazionarie, fusioni, scissioni, trasformazioni o conferimenti d'azienda finalizzati alla cessione unitaria. Presupposto indefettibile è la previsione nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori e autorizzato dal giudice delegato. La giurisprudenza di merito, secondo l’orientamento prevalente, ritiene che il perimetro vada interpretato in senso ampio purché coerente con la finalità liquidatoria, escludendo invece atti meramente conservativi o di gestione ordinaria che restano nella competenza propria degli organi sociali sopravvissuti.
Obbligo informativo e tutela dei soggetti interessati
La norma impone al curatore una «adeguata e tempestiva informazione» a soci e creditori. L’obbligo non è meramente formale: deve consentire ai destinatari di valutare l’operazione e di attivare eventualmente il rimedio del reclamo ex art. 133 CCII. La prassi suggerisce di trasmettere la documentazione completa con congruo anticipo rispetto al compimento dell’atto, indicando le ragioni economico-giuridiche e le alternative considerate. Tizio, socio di minoranza della Alfa S.r.l. in liquidazione giudiziale, che riceva comunicazione di un conferimento d'azienda solo a operazione perfezionata, potrà eccepire la violazione dell’obbligo informativo come autonomo motivo di reclamo, oltre alle censure di merito.
Attribuzione dei poteri assembleari e regime di invalidità
Il secondo comma rappresenta l’innovazione di maggior rilievo: il programma di liquidazione può devolvere al curatore i poteri dell’assemblea per atti specificamente individuati. Le decisioni assunte in tale veste, se non conformi a legge o ad atto costitutivo, sono impugnabili con reclamo al giudice delegato ex art. 133 CCII. Il rinvio agli artt. 2377-2379-ter c.c. (per le società azionarie) e 2479-ter c.c. (per le S.r.l.) impone di traslare nel contesto concorsuale le categorie codicistiche dell’annullabilità e della nullità delle delibere, con i relativi termini di impugnazione e le sanatorie. La compatibilità va valutata caso per caso: ad esempio, le legittimazioni soggettive previste dal codice civile devono essere lette alla luce del nuovo assetto procedurale, ammettendo la legittimazione di creditori e terzi interessati che il diritto societario non contempla.
Coordinamento con il programma di liquidazione e profili pratici
L’effettività dello strumento dipende dalla qualità redazionale del programma di liquidazione: la specifica indicazione degli atti per i quali si richiede il trasferimento dei poteri assembleari è condizione di legittimità delle successive operazioni. Una clausola generica e onnicomprensiva rischia di essere disapplicata in sede di reclamo. Caio curatore della Beta S.p.A. dovrà dunque dettagliare, ad esempio, l’eventuale fusione per incorporazione di una controllata, indicandone modalità, valori e impatto sul ceto creditorio. Sul piano fiscale e pubblicitario restano fermi gli adempimenti ordinari (verbalizzazione notarile, iscrizione nel registro delle imprese), salvo le specificità che derivano dalla pendenza della procedura concorsuale.
Rapporti con gli organi sociali residui
L’attribuzione al curatore dei poteri assembleari non comporta lo scioglimento automatico degli organi sociali, che continuano a esistere e a svolgere funzioni residuali (ad esempio in materia di rendicontazione e di rapporti con il fisco). La giurisprudenza, secondo l’orientamento prevalente, ritiene che la convivenza vada gestita secondo un criterio di sussidiarietà: il curatore agisce per le materie devolutegli dal programma, mentre gli amministratori conservano competenza per gli atti residuali non incompatibili con la procedura. Sempronio, presidente del CdA della Beta S.p.A. in liquidazione giudiziale, mantiene quindi obblighi di collaborazione con il curatore e di fornitura di informazioni, ma non può autonomamente compiere atti che il programma di liquidazione abbia attribuito al curatore. Eventuali conflitti vanno risolti dal giudice delegato secondo il modulo del reclamo ex art. 133 CCII, che si conferma rimedio centrale per le tensioni tra organi della procedura e organi societari residui.
Domande frequenti
Quali atti può compiere il curatore ai sensi dell’art. 264 CCII?
Atti relativi all’organizzazione e alla struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione: operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti d'azienda finalizzati alla liquidazione del compendio.
Come si impugnano le decisioni assunte dal curatore con i poteri dell’assemblea?
Mediante reclamo al giudice delegato ai sensi dell’art. 133 CCII, applicando in quanto compatibili gli artt. 2377-2379-ter c.c. per le S.p.A. e 2479-ter c.c. per le S.r.l., con i relativi termini decadenziali.
Quale informativa deve fornire il curatore a soci e creditori?
Un’informazione adeguata e tempestiva, tale da consentire la valutazione dell’operazione e l’eventuale proposizione del reclamo. Va trasmessa documentazione completa con congruo anticipo rispetto al compimento dell’atto.
L’attribuzione dei poteri assembleari al curatore è automatica?
No. Richiede una specifica previsione nel programma di liquidazione, approvato dal comitato dei creditori e autorizzato dal giudice delegato. Una clausola generica può essere disapplicata in sede di reclamo.