Art. 265 CCII – Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della societa’
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonchè nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico e ratio
L’art. 265 CCII disciplina le formalità soggettive della proposta di concordato presentata da società in liquidazione giudiziale, in coerenza con il quadro tracciato dagli artt. 240 e seguenti CCII. La norma riprende la sostanza dell’abrogato art. 152 l.fall., adeguandolo al nuovo lessico ed alla mutata architettura del Codice della crisi. La ratio è duplice: da un lato garantire che la proposta provenga da soggetti effettivamente legittimati ad impegnare la società, dall’altro evitare che la procedura concorsuale paralizzi l’iniziativa concordataria a causa di stalli interni agli organi sociali. Il legislatore ha mantenuto un assetto differenziato in funzione del tipo societario, riconoscendo la diversa configurazione del rapporto soci/amministratori.
Sottoscrizione e legittimazione formale
Il primo comma stabilisce che la proposta sia sottoscritta «da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale». Si tratta di requisito di forma-funzione: la firma deve provenire dal soggetto investito del potere rappresentativo secondo le risultanze del registro delle imprese al momento della presentazione. Nelle società di persone si guarda agli amministratori, salvo diversa previsione del contratto sociale; nelle società di capitali al presidente del consiglio di amministrazione o all’amministratore unico. La sottoscrizione integra requisito di ammissibilità: l’orientamento prevalente ritiene che una proposta priva di valida sottoscrizione sia insanabilmente inammissibile, salvo regolarizzazione tempestiva ammessa dal tribunale.
Approvazione interna nelle società di persone
Per le società di persone (lett. a), la proposta deve essere approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale. La regola supera il principio personalistico di unanimità che caratterizzerebbe l’ordinario funzionamento di queste società, in nome dell’esigenza di rapidità della soluzione concordataria. Si pensi a Tizio e Caio, soci accomandatari di una S.a.s. con quote del 60% e 40%: la proposta può essere validamente formata anche col solo consenso di Tizio. Resta ferma la possibilità che il contratto sociale preveda quorum diversi, anche più elevati, in virtù dell’inciso «salva diversa disposizione».
Deliberazione degli amministratori nelle società di capitali
Nelle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e nelle cooperative (lett. b), la competenza è devoluta agli amministratori. La scelta segna una netta discontinuità con la disciplina ordinaria delle modifiche statutarie, valorizzando la flessibilità dell’organo gestorio in fase di crisi. La giurisprudenza di legittimità, secondo l’orientamento prevalente formatosi sul testo previgente, ritiene che la competenza degli amministratori non sia derogabile in pejus: l’atto costitutivo non può sottrarre la materia al consiglio per attribuirla all’assemblea. Sempronio, socio di minoranza della Gamma S.r.l., non potrà dunque pretendere una delibera assembleare se l’organo amministrativo ha già deliberato.
Forma notarile e pubblicità
Il terzo comma impone che la deliberazione di cui alla lett. b) risulti da verbale notarile e sia depositata e iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c. La forma pubblica risponde all’esigenza di certezza e controllo di legalità, poiché la decisione incide su un atto destinato a produrre effetti modificativi sull’assetto societario e sui rapporti con i creditori. Il notaio svolge la funzione di filtro tipica delle modifiche statutarie, verificando il rispetto delle condizioni di legge. L’iscrizione nel registro delle imprese costituisce condizione di efficacia esterna; eventuali vizi del procedimento di iscrizione si riflettono sull’opponibilità della proposta ai terzi, ferma restando la sua validità sul piano endosocietario.
Profili pratici e patologie
Sul piano applicativo, la prassi suggerisce al curatore e ai legali della società in liquidazione giudiziale di documentare puntualmente la genesi della proposta concordataria, anche per prevenire successive contestazioni. La verifica dei poteri rappresentativi va effettuata con riferimento alle risultanze del registro delle imprese al momento del deposito, considerando anche eventuali nomine di commissari giudiziali o curatori che incidano sull’organizzazione corporativa. Le patologie più frequenti riguardano la sottoscrizione da parte di amministratori cessati ma non cancellati, la mancata indicazione del titolo rappresentativo o l’insufficienza del verbale notarile rispetto ai requisiti dell’art. 2436 c.c. La tempestiva regolarizzazione, ove ammessa dal tribunale, evita la dichiarazione di inammissibilità. Tizio liquidatore della Delta S.p.A., nel predisporre la proposta concordataria, dovrà dunque coordinarsi con il notaio fin dalle prime fasi per garantire la corretta verbalizzazione e iscrizione, evitando ritardi che potrebbero compromettere la praticabilità della soluzione.
Domande frequenti
Chi deve sottoscrivere la proposta di concordato della società in liquidazione giudiziale?
Coloro che hanno la rappresentanza sociale secondo le risultanze del registro delle imprese: amministratori nelle società di persone, presidente del CdA o amministratore unico nelle società di capitali al momento del deposito.
Nelle S.r.l. la proposta di concordato deve essere approvata dai soci?
No. Salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, la proposta è deliberata dagli amministratori. La competenza non può essere sottratta all’organo gestorio per essere attribuita all’assemblea.
È necessario il verbale notarile per la delibera degli amministratori?
Sì, il terzo comma dell’art. 265 CCII lo impone espressamente. Il verbale deve poi essere depositato e iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c., quale condizione di efficacia verso i terzi.
Quale maggioranza serve nelle società di persone?
La maggioranza assoluta del capitale, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo. Si supera così il principio di unanimità che caratterizza l’ordinario funzionamento delle società personali, in funzione di celerità.