Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1186 c.c. Decadenza dal termine
In vigore
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione e ambito dell'art. 1186 c.c.
L'art. 1186 c.c. introduce un rimedio di tutela preventiva a favore del creditore: la decadenza dal termine. Mentre le norme generali sull'adempimento prevedono che il creditore debba attendere la scadenza del termine, questa disposizione consente di anticipare l'esigibilita' della prestazione quando si verificano eventi che rendono fondatamente temibile la futura impossibilita' di adempimento da parte del debitore. La ratio e' evidente: sarebbe ingiusto costringere il creditore ad assistere passivamente al deterioramento della propria garanzia patrimoniale, sapendo che alla scadenza il debitore non sara' probabilmente in grado di adempiere.
Prima ipotesi: insolvenza del debitore
L'insolvenza rilevante ai fini dell'art. 1186 c.c. non coincide necessariamente con il fallimento o l'apertura di una procedura concorsuale: e' sufficiente uno stato di generale e notoria incapacita' di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. La giurisprudenza e' consolidata nel ritenere che anche la semplice incapienza patrimoniale, dimostrata da protesti, pignoramenti reiterati o cessazione di pagamenti, integri l'insolvenza ai fini della decadenza. Tizio che aveva concesso a Caio un termine di sei mesi per il pagamento del prezzo di vendita di un immobile, apprende che Caio e' stato protestato e ha subito pignoramenti su tutti i conti: puo' immediatamente pretendere il pagamento invocando l'art. 1186 c.c.
Seconda ipotesi: diminuzione delle garanzie per fatto proprio del debitore
Questa ipotesi richiede un elemento soggettivo qualificato: la riduzione della garanzia deve essere avvenuta per fatto proprio del debitore. Non e' sufficiente che la garanzia si sia deprezzata per cause esterne (crollo di mercato, deterioramento naturale del bene): e' necessario che il debitore abbia tenuto un comportamento attivo o una omissione qualificata che abbia determinato la riduzione. Ad esempio, Sempronio che aveva dato in pegno titoli azionari e li ha venduti senza sostituirli, oppure ha gravato di ipoteche ulteriori l'immobile dato in garanzia. L'interprete deve verificare il nesso causale tra il comportamento del debitore e la diminuzione della garanzia.
Terza ipotesi: mancato rilascio delle garanzie promesse
Se il contratto prevedeva che il debitore dovesse prestare garanzie entro un certo momento e questi non vi ha provveduto, il creditore puo' considerarlo decaduto dal beneficio del termine. E' l'ipotesi piu' 'contrattuale' delle tre: richiede che vi sia un impegno specifico a fornire garanzie (fideiussione, pegno, ipoteca) non onorato. Anche qui la decadenza opera come sanzione del comportamento sleale del debitore che ha ottenuto il termine in cambio di garanzie che poi non ha prestato.
Confronto con la risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.)
La decadenza ex art. 1186 c.c. e' concettualmente distinta dalla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. La risoluzione presuppone che la prestazione sia gia' esigibile e che il debitore sia inadempiente; la decadenza, invece, anticipa l'esigibilita' in presenza di segnali di pericolo, prima ancora che si verifichi un inadempimento in senso tecnico. Le due azioni possono tuttavia coesistere o succedersi: il creditore che invoca la decadenza, esige il pagamento immediato e non lo ottiene, potra' poi agire per inadempimento ex art. 1453 c.c. Il termine delle tre ipotesi tassative non e' integrabile in via analogica, a differenza del perimetro della risoluzione, che segue le regole generali dell'art. 1453 e ss. c.c.
Effetti pratici e profili processuali
La decadenza opera di diritto al verificarsi dei presupposti, ma il creditore deve comunque dichiarare di volersi avvalere del rimedio, poiche' potrebbe preferire attendere la scadenza naturale del termine. L'onere della prova dei presupposti grava sul creditore che invoca la decadenza. In sede giudiziale, il creditore agira' con un'ordinaria azione di condanna al pagamento, allegando e provando uno dei tre presupposti dell'art. 1186 c.c.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'insolvenza' ai fini della decadenza dal termine?
Non occorre necessariamente l'apertura di una procedura concorsuale. E' sufficiente uno stato di generale incapacita' di far fronte alle proprie obbligazioni, evidenziato da protesti, pignoramenti reiterati o cessazione dei pagamenti. Spetta al creditore provare tale situazione in giudizio.
Se il valore del bene dato in garanzia cala per cause di mercato, il creditore puo' invocare la decadenza?
No. La seconda ipotesi dell'art. 1186 c.c. richiede che la diminuzione delle garanzie sia avvenuta per 'fatto proprio' del debitore. Se il calo e' dovuto a cause di mercato o eventi esterni, la norma non si applica e il creditore deve attendere la scadenza del termine.
La decadenza dal termine e' automatica o deve essere dichiarata?
I presupposti operano di diritto, ma il creditore deve manifestare la volonta' di avvalersene, poiche' potrebbe scegliere di attendere la scadenza naturale. In pratica invia una diffida o agisce in giudizio per il pagamento immediato, allegando i presupposti dell'art. 1186 c.c.
Il debitore puo' evitare la decadenza anche dopo che si e' verificato uno dei tre presupposti?
Si'. Se il debitore ripristina la garanzia deteriorata, presta quella promessa o rimedia allo stato di insolvenza prima che il creditore formalizzi la richiesta di pagamento immediato, la decadenza perde il suo presupposto. Il diritto del creditore non e' ancora esercitato in modo definitivo finche' non ha agito.
Qual e' la differenza tra decadenza dal termine e risoluzione per inadempimento?
La decadenza anticipa l'esigibilita' della prestazione in presenza di segnali di pericolo, prima che si verifichi un inadempimento. La risoluzione ex art. 1453 c.c. presuppone invece che la prestazione fosse gia' esigibile e che il debitore non l'abbia eseguita. Le due azioni sono distinte ma possono succedersi.