Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1189 c.c. – Pagamento al creditore apparente
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1188 - Articolo 1188 Codice Civile: Destinatario del pagamento→Cod. civ. art. 1190 - Articolo 1190 Codice Civile: Pagamento al creditore incapace→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1187 Codice Civile: Computo del termine→Articolo 1191 Codice Civile: Pagamento eseguito da un incapace→Articolo 1186 Codice Civile: Decadenza dal termine→Articolo 1192 Codice Civile: Pagamento eseguito con cose altrui→Articolo 1185 Codice Civile: Pendenza del termine→Articolo 1193 Codice Civile: Imputazione del pagamento→Art. 1184 Codice Civile: Termine
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica dell'art. 1189 c.c.
L'art. 1189 c.c. disciplina l'ipotesi del pagamento al creditore apparente, un istituto che media tra due esigenze fondamentali del diritto delle obbligazioni: da un lato, la tutela del debitore in buona fede che paga a chi aveva ogni ragione di ritenere fosse il legittimo creditore; dall'altro, la tutela del vero creditore che non ha ricevuto la propria prestazione. Il bilanciamento e' risolto attribuendo la liberazione al debitore e il rischio economico al vero creditore, che dovrà agire contro l'accipiens per ottenere restituzione.
Il doppio requisito: apparenza oggettiva e buona fede soggettiva
La giurisprudenza, in modo consolidato e ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha chiarito che la liberazione del debitore ex art. 1189 c.c. postula la concorrenza di due elementi distinti.
Il primo e' l'apparenza oggettiva della legittimazione: l'accipiens deve apparire creditore in base a 'circostanze univoche', cioè elementi esteriori solidi, verificabili e non equivoci. Non e' sufficiente che l'accipiens si sia semplicemente dichiarato creditore: occorrono elementi concreti come la detenzione del titolo di credito, la presentazione di una delega apparentemente autentica, un trasferimento del credito comunicato (anche se poi rivelatosi invalido), oppure comportamenti concludenti del vero creditore che abbiano indotto il debitore a ritenere che l'accipiens fosse legittimato. Tizio paga Caio, che gli esibisce un contratto di cessione del credito apparentemente regolare firmato da Sempronio (il vero creditore): l'apparenza oggettiva sussiste.
Il secondo e' la buona fede soggettiva del solvens: il debitore deve provare di non aver conosciuto ne' di aver potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, la mancanza di legittimazione dell'accipiens. La buona fede si presume (art. 1147 c.c.), ma può essere vinta dalla prova contraria. Se il debitore aveva elementi per dubitare della legittimazione dell'accipiens e non ha compiuto i necessari accertamenti, la buona fede può essere esclusa e con essa la liberazione.
Conseguenze: liberazione del debitore e azione restitutoria
Quando entrambi i requisiti sono soddisfatti, il debitore e' liberato come se avesse pagato al vero creditore. L'obbligazione si estingue nei suoi confronti e il vero creditore non può agire contro di lui per ottenere una seconda prestazione. Il danno economico si sposta sull'accipiens (il creditore apparente), che e' tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole della ripetizione dell'indebito (artt. 2033 ss. c.c.). Il vero creditore potra' quindi agire con l'actio indebiti per ottenere la restituzione di cio' che l'accipiens ha indebitamente percepito.
Profili pratici e fattispecie ricorrenti
L'art. 1189 c.c. trova applicazione frequente in vari contesti. Nella cessione del credito: il debitore ceduto che paga al cedente anziche' al cessionario, ignorando la cessione, può essere liberato se la cessione non gli era stata notificata o comunicata (in combinato disposto con l'art. 1264 c.c.). Nell'eredita' controversa: il debitore che paga all'erede apparente prima che si accerti chi e' il vero erede. Nel mandato scaduto: il debitore che paga al mandatario dopo la revoca del mandato, non ancora a sua conoscenza. In tutti questi casi il parametro valutativo e' sempre duplice: apparenza oggettiva e buona fede.
Domande frequenti
Se pago alla persona sbagliata per mia leggerezza, sono comunque liberato?
No. La liberazione richiede la buona fede soggettiva del debitore. Se con ordinaria diligenza avresti potuto accorgerti che l'accipiens non era il vero creditore, la buona fede e' esclusa e non sei liberato: dovrai pagare nuovamente al vero creditore.
Il vero creditore perde definitivamente il suo diritto se il debitore e' liberato?
No. Il vero creditore non perde il credito, ma non può più richiederlo al debitore liberato. Può però agire contro chi ha ricevuto il pagamento (il creditore apparente) per la ripetizione dell'indebito ex artt. 2033 ss. c.c., ottenendo la restituzione di quanto ricevuto indebitamente.
Cosa si intende per 'circostanze univoche' che attestano la legittimazione dell'accipiens?
Sono elementi esteriori oggettivi, solidi e non equivoci: ad esempio la detenzione di un titolo di credito, una delega apparentemente autentica, un atto di cessione del credito comunicato al debitore. Non basta la semplice dichiarazione dell'accipiens di essere il creditore.
Se la cessione del credito non mi e' stata comunicata e pago il cedente, sono liberato?
Si', in linea di principio. L'art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione non produce effetti nei confronti del debitore ceduto finché non gli e' notificata o non l'ha accettata. Se paghi il cedente ignorando la cessione e in buona fede, puoi essere liberato anche ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Chi deve provare la buona fede: il debitore o il creditore?
Il debitore deve provare di essere stato in buona fede, poiché l'art. 1189 c.c. lo richiede espressamente. Tuttavia, la buona fede si presume ai sensi dell'art. 1147 c.c., quindi sarà il creditore a dover dimostrare che il debitore era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della mancanza di legittimazione dell'accipiens.