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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1192 c.c. – Pagamento eseguito con cose altrui

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In sintesi

  • Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra contestualmente di adempiere con cose proprie o di cui può legittimamente disporre.
  • Anche il creditore in buona fede può impugnare il pagamento ricevuto con cose altrui, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'impugnazione.
  • Se il creditore in buona fede ha consumato o alienato la cosa ricevuta, l'impugnazione non è più possibile e il vero proprietario può agire solo con la rivendica o per risarcimento del danno.
  • La norma protegge il verus dominus (vero proprietario) consentendogli di recuperare la cosa o il suo equivalente monetario, nonostante il pagamento avvenuto in buona fede.
  • Il raccordo con l'art. 1189 c.c. (creditore apparente) e con le norme sul possesso di buona fede (artt. 1153 ss. c.c.) è fondamentale per determinare se la cosa possa essere rivendicata.
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Struttura e ratio dell'art. 1192 c.c.

L'art. 1192 c.c. disciplina una fattispecie peculiare: il pagamento eseguito con res aliena, cioè con cose che non appartengono al debitore o di cui non ha il potere di disposizione. La norma si colloca all'intersezione tra diritto delle obbligazioni e diritto reale, poiché risolve il conflitto tra il creditore che ha ricevuto la prestazione in buona fede e il vero proprietario della cosa consegnata (verus dominus), il quale non ha partecipato all'atto di disposizione.

Prima regola: impugnazione inibita al debitore indisponente

Il comma 1 stabilisce che il debitore non può impugnare il pagamento da lui stesso eseguito con cose altrui. La ratio e' chiara: sarebbe paradossale e contrario alla buona fede contrattuale consentire al debitore di invocare la propria irregolarita' per liberarsi dall'obbligazione. Chi ha consegnato la cosa altrui non può poi lamentarsi dell'invalidita' della consegna per ottenere lo scioglimento del vincolo.

L'unica eccezione e' che il debitore offra simultaneamente di eseguire la prestazione con cose di cui può disporre. In pratica Tizio, che ha pagato Caio con un quadro appartenente a Sempronio, non può chiedere l'annullamento del pagamento per liberarsi dall'obbligazione, a meno che non offra contestualmente a Caio un pagamento alternativo con beni propri di equivalente valore. Questa 'offer di sostituzione' e' il presupposto indispensabile per l'impugnazione da parte del debitore.

Seconda regola: facolta' di impugnazione del creditore in buona fede

Il comma 2 attribuisce al creditore di buona fede, che ha ricevuto il pagamento senza sapere che la cosa era altrui, la facolta' (non l'obbligo) di impugnare il pagamento. Il creditore può così liberarsi dal rischio di dover restituire la cosa al vero proprietario optando per la restituzione al debitore e la richiesta di un nuovo adempimento con cose legittime. Tuttavia, se impugna il pagamento, deve corrispondere al debitore il risarcimento del danno eventualmente subito per l'impugnazione (ad esempio, i costi sostenuti per il trasporto, l'imballaggio, o la perdita di valore della cosa nel frattempo).

Impossibilita' di impugnazione dopo consumo o alienazione: tutela del verus dominus

Se il creditore in buona fede ha già consumato la cosa (ad esempio, ha utilizzato il carburante ricevuto come pagamento) o l'ha alienata a un terzo, l'impugnazione non e' più praticabile: non c'e' più nulla da restituire. In questo caso il vero proprietario Sempronio non può recuperare la cosa dal creditore Caio, ma conserva due strumenti alternativi.

Il primo e' l'azione di rivendica (art. 948 c.c.) nei confronti del terzo acquirente, sempreche' questi non abbia acquistato la proprieta' per usucapione o in forza dell'art. 1153 c.c. (acquisto a non domino di bene mobile in buona fede e con titolo astrattamente idoneo). Il secondo e' l'azione di risarcimento del danno nei confronti del debitore indisponente (Tizio), che ha agito senza avere il potere di disporre della cosa. Questa seconda via e' quella più praticata, poiché evita i rischi connessi alla rivendica.

Raccordo con l'acquisto a non domino e il possesso di buona fede

Il profilo più delicato e' quello dell'interazione con l'art. 1153 c.c.: se il creditore Caio ha alienato la cosa a un terzo che l'ha acquistata in buona fede, con titolo astrattamente idoneo e ne ha preso possesso, il terzo acquisisce la proprieta' a non domino e il verus dominus Sempronio perde definitivamente il bene mobile. Per i beni immobili, invece, operano le regole della trascrizione (artt. 2643 ss. c.c.) e il verus dominus conserva il diritto a rivendicare, salvo usucapione consumata.

Domande frequenti

Se ho pagato con la cosa di un altro, posso chiedere indietro il pagamento per liberarmi dal debito?

No, non puoi impugnare il pagamento a meno che offra simultaneamente di eseguire la prestazione con cose di tua proprieta' o di cui puoi legittimamente disporre. La legge ti impedisce di invocare la tua stessa irregolarita' per liberarti dall'obbligazione senza offrire un'alternativa valida.

Il vero proprietario può recuperare la cosa anche se il creditore l'ha già venduta?

Se il creditore ha alienato la cosa a un terzo acquirente in buona fede, per i beni mobili il terzo potrebbe aver acquistato la proprieta' ai sensi dell'art. 1153 c.c. e la rivendica non e' possibile. Il vero proprietario conserva però l'azione di risarcimento nei confronti del debitore che ha pagato con cosa altrui.

Il creditore che ha ricevuto cose altrui e' costretto a restituirle?

No. Il creditore di buona fede ha la facolta' (non l'obbligo) di impugnare il pagamento. Se preferisce tenere le cose ricevute, sopporta però il rischio che il vero proprietario agisca per la rivendica. Se invece impugna il pagamento, ha diritto al risarcimento del danno eventualmente subito per l'impugnazione.

Come si tutela il vero proprietario della cosa consegnata come pagamento?

Il verus dominus ha due strumenti: l'azione di rivendica ex art. 948 c.c. per recuperare la cosa (possibile se non e' intervenuto acquisto a non domino ex art. 1153 c.c. per i mobili, o usucapione) oppure l'azione di risarcimento del danno contro il debitore che ha disposto della cosa senza averne il diritto.

L'art. 1192 c.c. si applica anche al pagamento con denaro altrui?

Il denaro e' un bene fungibile e in linea generale chi riceve denaro in buona fede ne acquista la proprieta' per confusione. La dottrina prevalente ritiene che l'art. 1192 c.c. sia applicabile principalmente alle cose specifiche e ai beni determinati, mentre per il denaro le regole dell'acquisto della proprieta' per possesso di buona fede rendono sostanzialmente irreversibile il trasferimento.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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