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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1190 c.c. Pagamento al creditore incapace

In vigore

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.

In sintesi

  • Il pagamento eseguito al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, a meno che questi non provi che la prestazione è stata rivolta a vantaggio dell'incapace.
  • L'incapacità rilevante è quella di ricevere il pagamento: include i minori, gli interdetti giudiziali, gli inabilitati e i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno con limitazioni specifiche.
  • L'onere della prova grava sul debitore: deve dimostrare positivamente che quanto pagato è stato utilizzato nell'interesse concreto dell'incapace (ad esempio per acquistare beni necessari alla sua vita).
  • La norma persegue una finalità di protezione dell'incapace: impedisce che i suoi rappresentanti legali debbano ricevere il pagamento al suo posto, riducendo il rischio di dispersione del patrimonio.
  • Il pagamento al rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno con poteri di riscossione) è invece valido e libera il debitore.

Ratio protettiva dell'art. 1190 c.c.

L'art. 1190 c.c. esprime una scelta di politica legislativa orientata alla tutela dei soggetti privi di capacita' di agire o con capacita' limitata. Il legislatore, coerentemente con il sistema delle incapacita' disciplinato negli artt. 414 ss. c.c., ha previsto che il pagamento eseguito direttamente all'incapace, anziche' al suo rappresentante legale, non produca l'effetto liberatorio tipico dell'adempimento, salvo che il debitore dimostri che la prestazione abbia comunque giovato all'incapace.

Soggetti incapaci rilevanti ai fini della norma

L'incapacita' rilevante ai fini dell'art. 1190 c.c. e' quella di ricevere il pagamento, che si distingue dall'incapacita' generica di agire. Vi rientrano sicuramente i minori non emancipati (art. 2 c.c.), gli interdetti giudiziali (art. 414 c.c.) e in misura variabile gli inabilitati (art. 415 c.c.) per le obbligazioni di rilevante valore. Piu' articolata e' la posizione dei soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.): la loro capacita' dipende dallo specifico contenuto del decreto del giudice tutelare, che puo' limitare o meno la facolta' di ricevere pagamenti. Se il decreto non esclude tale facolta', il pagamento all'amministrato potrebbe essere valido.

Inversione dell'onere della prova: il debitore deve dimostrare il vantaggio dell'incapace

La regola fondamentale dell'art. 1190 c.c. e' che il pagamento all'incapace non libera il debitore. La norma inverte pero' l'onere della prova rispetto alla disciplina generale: non e' il creditore (o il suo rappresentante) a dover dimostrare che il pagamento non ha giovato all'incapace, ma e' il debitore a dover provare positivamente che la prestazione e' stata indirizzata a vantaggio dell'incapace.

Questa inversione e' gravosa per il debitore. Tizio paga Caio (minore di 15 anni) il corrispettivo di una prestazione di lavoro artigianale eseguita dal padre di Caio come rappresentante di fatto. Se il padre non aveva il potere di riscuotere, Tizio dovra' dimostrare che la somma e' stata effettivamente impiegata per le necessita' di Caio (vitto, vestiario, istruzione, cure mediche). La prova e' spesso difficile e dipende dalla tracciabilita' dell'impiego delle somme.

Pagamento al rappresentante legale e soluzione alternativa

Il debitore accorto evita il rischio previsto dall'art. 1190 c.c. pagando direttamente al rappresentante legale dell'incapace: il tutore per l'interdetto, il curatore per l'inabilitato, il genitore esercente la responsabilita' genitoriale per il minore, l'amministratore di sostegno con specifica delega alla riscossione. Il pagamento al rappresentante legale e' valido e libera il debitore senza necessita' di ulteriori prove.

Se il debitore ha gia' pagato all'incapace e vuole evitare di dover pagare nuovamente, deve raccogliere prove documentali dell'impiego della somma: ricevute di acquisto di beni necessari, estratti conto che mostrino trasferimenti al conto del tutor, dichiarazioni del rappresentante legale sull'utilizzo delle somme. In mancanza di tali prove, rischia di dover eseguire il pagamento una seconda volta al legittimo rappresentante.

Profili di raccordo sistematico

L'art. 1190 c.c. va letto in combinato con gli artt. 320 (amministrazione dei beni del minore), 374 (atti del tutore soggetti ad autorizzazione del giudice tutelare) e 405 c.c. (decreto di nomina dell'amministratore di sostegno). Il coordinamento con l'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente) e' altrettanto rilevante: se il debitore ignora in buona fede l'incapacita' del creditore, potrebbe invocare l'art. 1189, ma il problema e' che l'incapacita' dichiarata con sentenza e' opponibile a tutti (erga omnes), rendendo difficile la prova della buona fede.

Domande frequenti

Se pago direttamente a un minore, devo pagare di nuovo ai suoi genitori?

Si', in linea di principio, salvo che tu riesca a provare che la somma e' stata effettivamente utilizzata a vantaggio del minore. L'onere della prova grava su di te debitore: devi dimostrare positivamente che il pagamento ha beneficiato l'incapace, altrimenti dovrai pagare nuovamente ai genitori come legali rappresentanti.

Come posso proteggermi dal rischio di pagare due volte se il creditore e' incapace?

Il modo piu' sicuro e' pagare direttamente al rappresentante legale dell'incapace: tutore, genitore o amministratore di sostegno con delega alla riscossione. Se hai gia' pagato all'incapace, conserva tutte le prove documentali dell'impiego della somma a suo vantaggio (ricevute, estratti conto, dichiarazioni del rappresentante).

L'art. 1190 c.c. si applica anche ai soggetti in amministrazione di sostegno?

Dipende dal contenuto del decreto del giudice tutelare. Se il decreto esclude la capacita' di ricevere pagamenti, l'art. 1190 si applica. Se il decreto non la limita, il pagamento al beneficiario potrebbe essere valido. E' sempre prudente verificare il contenuto del decreto prima di effettuare il pagamento.

Se il rappresentante legale rifiuta di ricevere il pagamento, cosa devo fare?

Puoi ricorrere alla mora credendi ex art. 1206 c.c. e offrire la prestazione nelle forme prescritte per l'offerta reale (art. 1209 c.c.) o per il deposito liberatorio (art. 1210 c.c.). Cosi' ti liberi dall'obbligazione senza rischiare di pagare all'incapace direttamente.

L'incapace puo' ratificare il pagamento ricevuto direttamente, liberando il debitore?

No, non finche' e' incapace. La ratifica richiederebbe capacita' di agire. Tuttavia, il rappresentante legale puo' convalidare il pagamento riconoscendo che la somma e' stata effettivamente impiegata a vantaggio dell'incapace. In quel caso il debitore e' liberato senza necessita' di ulteriori pagamenti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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