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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1183 c.c. Tempo dell’adempimento

In vigore

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

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In sintesi

  • Termine non determinato: se non è fissato un termine, il creditore può esigere immediatamente la prestazione e il debitore può immediatamente adempiere.
  • Termine non determinabile: il giudice fissa il termine tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso.
  • Termine a favore del debitore: di regola il termine è stabilito nell'interesse del debitore, che può quindi adempiere anticipatamente.
  • Termine a favore del creditore o di entrambi: in tal caso l'adempimento anticipato richiede il consenso del creditore.

Il tempo dell'adempimento è quello fissato dalle parti; in mancanza il creditore può esigere subito la prestazione; se un termine non è determinabile dalle parti, lo fissa il giudice. Di regola il termine è nell'interesse del debitore, che può quindi adempiere anticipatamente.

Ratio della norma

L'articolo 1183 c.c. regola il tempo dell'adempimento, cioè il momento a partire dal quale il debitore può (o deve) eseguire la prestazione. Il tempo è essenziale per stabilire quando la mora del debitore abbia inizio (art. 1219 c.c.) e quando il creditore possa legittimamente pretendere l'esecuzione. La norma segue un percorso logico: prima l'accordo delle parti; poi la determinazione giudiziale; infine la regola suppletiva dell'esigibilità immediata.

Assenza di termine: esigibilità immediata

Se le parti non hanno stabilito un termine — né è determinabile dalla natura del rapporto o dagli usi — il creditore può esigere immediatamente la prestazione e il debitore è tenuto ad adempiere subito. Questa regola, apparentemente semplice, ha implicazioni pratiche: i debiti senza scadenza sono immediatamente esigibili, il che significa che il creditore può richiedere l'adempimento in qualsiasi momento senza preavviso. Tuttavia, se la natura del rapporto implica un tempo minimo necessario per organizzare l'adempimento (es. un trasloco, la preparazione di un documento), il giudice può ritenere che un termine implicito esista.

Determinazione giudiziale del termine

Quando un termine è necessario ma non determinato né determinabile (es. un accordo vago del tipo «ti pagherò quando potrò»), il giudice lo fissa su domanda di parte, tenendo conto della natura dell'obbligazione e delle circostanze del caso concreto. L'azione per la determinazione del termine è un'azione costitutiva (il termine non esiste finché il giudice non lo fissa) e si propone davanti al giudice ordinario competente per valore.

Termine a favore del debitore o del creditore

Il secondo comma introduce la distinzione fondamentale: di regola il termine è stabilito a favore del debitore, il che significa che il debitore può adempiere anticipatamente (prima della scadenza) e il creditore non può rifiutare. Se invece il termine è stabilito nell'interesse del creditore (es. in un contratto di deposito, dove il depositante vuole ritirare il bene esattamente alla data pattuita) o di entrambe le parti, l'adempimento anticipato non è ammesso senza consenso del creditore. In materia bancaria, le norme sui contratti di credito al consumo e sui mutui prevedono regole specifiche sul rimborso anticipato, derogando o integrando l'art. 1183.

Connessioni con altre norme

L'art. 1183 va letto con l'art. 1182 c.c. (luogo dell'adempimento), con l'art. 1219 c.c. (mora del debitore — rilevanza del termine), con l'art. 1186 c.c. (decadenza dal termine) e con le norme speciali sul credito al consumo (d.lgs. 385/1993, TUB).

Domande frequenti

Se un contratto non fissa una scadenza, quando devo pagare?

Immediatamente, o comunque appena il creditore lo richiede (art. 1183, comma 1 c.c.). In assenza di termine le obbligazioni sono esigibili subito. Se però dalla natura del rapporto emerge che un certo tempo è necessario, il giudice può stabilire un termine equo.

Posso rimborsare un mutuo in anticipo senza penale?

In linea di principio il debitore può adempiere anticipatamente se il termine è nel suo interesse (art. 1183). Per i mutui immobiliari con consumatori, il TUB e la normativa europea prevedono il diritto al rimborso anticipato con eventuale compensazione equa per il creditore, limitando le penali. Verificare il contratto specifico.

Come si chiede al giudice di fissare un termine di adempimento?

Con un'azione costitutiva davanti al tribunale competente per valore. Il giudice esamina la natura dell'obbligazione, le trattative tra le parti, le circostanze e fissa un termine equo. Il termine decorre dalla pronuncia del giudice (o dalla data che il giudice stabilisce).

Quando il termine è a favore del creditore?

Quando dalla natura del contratto risulta che il creditore ha interesse a ricevere la prestazione esattamente alla data pattuita (es. catering per un evento specifico, consegna di abito da sposa). In tal caso il debitore non può adempiere anticipatamente senza il consenso del creditore.

Il ritardo nell'adempimento fa scattare automaticamente la mora?

Non sempre. Se l'obbligazione ha un termine scaduto, occorre ancora la costituzione in mora, salvo le ipotesi di mora automatica ex art. 1219 comma 2 c.c. (obbligazioni da fatto illecito, dichiarazione del debitore di non voler adempiere, obbligazioni da eseguire al domicilio del creditore).

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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