Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 1182 c.c. fissa il luogo dell’adempimento: se non determinato da convenzione, usi o natura della prestazione, la consegna di cosa certa e determinata avviene dove la cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta; i debiti di denaro si pagano al domicilio del creditore alla scadenza; negli altri casi al domicilio del debitore.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1182 c.c. Luogo dell’adempimento

In vigore

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

In sintesi

  • Regola generale: il luogo dell'adempimento è quello stabilito dalle parti o determinabile dalla natura del contratto o dagli usi.
  • Obbligazioni di consegna: le cose certe e determinate si consegnano nel luogo in cui si trovavano al momento dell'obbligazione.
  • Obbligazioni pecuniarie: i debiti di somme di denaro si adempiono al domicilio del creditore al momento della scadenza (debiti «portabili»).
  • Regola residuale: in mancanza di criteri specifici, l'adempimento avviene al domicilio del debitore (debiti «quérabili»).
Indice dei contenuti

Il luogo dell'adempimento determina dove il debitore deve eseguire la prestazione: le regole variano a seconda della natura dell'obbligazione, consegna di cosa certa, pagamento in denaro o prestazione generica, con importante distinzione tra debiti portabili e debiti quérabili.

Ratio e struttura della norma

L'articolo 1182 c.c. disciplina il luogo dell'adempimento, elemento essenziale per determinare dove il debitore deve presentarsi a eseguire la prestazione e dove il creditore deve recarsi (o rimanere) per riceverla. La norma segue un ordine gerarchico: prima vale l'accordo delle parti; in mancanza, si guarda alla natura dell'obbligazione o agli usi del settore; infine si applicano le regole legali per le tre tipologie principali.

Obbligazioni di consegna di cosa certa

Il secondo comma stabilisce che, per le obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una cosa certa e determinata (es. la vendita di un quadro specifico, la restituzione di un bene), la prestazione si esegue nel luogo in cui la cosa si trovava al momento in cui l'obbligazione è sorta. Questa regola, detta del locus rei sitae, risponde alla logica per cui il debitore sa già dove la cosa si trova e può organizzarsi per la consegna. Se le parti hanno spostato la cosa prima della scadenza, si deve verificare se ciò abbia modificato il luogo di adempimento pattuito o implicito.

Obbligazioni pecuniarie: i debiti portabili

Il terzo comma contiene la regola più rilevante per la pratica: i debiti di somme di denaro si adempiono al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Questi sono i c.d. debiti portabili (debita portabilia): è il debitore che deve «portare» il pagamento al domicilio del creditore, non il creditore che deve «andare a cercare» il debitore. Questa regola è derogabile per accordo delle parti (es. addebito bancario, bonifico sul conto del debitore) ed è di grande importanza pratica per determinare il tribunale competente in caso di controversia sul pagamento.

Regola residuale: i debiti quérabili

Per tutte le altre obbligazioni non riconducibili alle prime due categorie, il quarto comma stabilisce che l'adempimento avviene al domicilio del debitore al tempo della scadenza: sono i c.d. debiti quérabili (debita quaerenda), perché è il creditore che deve «cercare» il debitore per ricevere la prestazione. Rientrano in questa categoria le obbligazioni di fare non pecuniarie e le consegne di cose di genere.

Connessioni con altre norme

L'art. 1182 va letto con l'art. 1183 c.c. (tempo dell'adempimento), con l'art. 1277 c.c. (pagamento in moneta legale) e con le norme sulla competenza per territorio del Codice di procedura civile (art. 20 c.p.c.), poiché il luogo di adempimento è criterio di competenza alternativa nelle cause relative a obbligazioni contrattuali.

Domande frequenti

Dove va pagato un debito di denaro se le parti non hanno stabilito nulla?

Al domicilio del creditore al tempo della scadenza (art. 1182, comma 3 c.c.): è un debito 'portabile'. Il debitore deve fare quanto necessario per far pervenire il pagamento al creditore, oggi tipicamente tramite bonifico bancario. Se il creditore ha cambiato domicilio, vale il domicilio alla scadenza.

Dove si consegna una cosa venduta se il contratto non specifica il luogo?

Nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l'obbligazione (art. 1182, comma 2 c.c.). Per esempio, se si vende un'auto che è nel garage del venditore a Milano, la consegna avviene a Milano, salvo accordo diverso.

Il luogo di adempimento può essere rilevante per la competenza del tribunale?

Sì. L'art. 20 c.p.c. stabilisce che nelle cause relative a obbligazioni è competente anche il giudice del luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita. Per i debiti pecuniari portabili, questo è il domicilio del creditore, che quindi può agire nel suo tribunale di residenza.

Un pagamento tramite bonifico rispetta la regola del luogo di adempimento?

Sì, il bonifico è lo strumento più comune per adempiere i debiti portabili. Il pagamento si considera eseguito quando la somma viene accreditata sul conto del creditore (o, secondo alcune interpretazioni, quando il debitore ha dato ordine irrevocabile di bonifico). Il luogo formale è irrilevante se il pagamento perviene effettivamente al creditore.

Cosa sono i debiti quérabili?

Sono i debiti il cui luogo di adempimento è il domicilio del debitore (art. 1182, comma 4 c.c.): il creditore deve 'cercare' il debitore. Riguardano le prestazioni di fare non pecuniarie e le consegne di cose generiche. È la regola residuale che si applica in assenza di accordo e quando non si tratta di consegna di cosa certa né di pagamento in denaro.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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