Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1177 c.c. – Obbligazione di custodire
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1176 - Articolo 1176 Codice Civile: Diligenza nell’adempimento→Cod. civ. art. 1178 - Articolo 1178 Codice Civile: Obbligazione generica→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1175 Codice Civile: Comportamento secondo correttezza→Articolo 1179 Codice Civile: Obbligo di garanzia→Articolo 1174 Codice Civile: Carattere patrimoniale della prestazione→Articolo 1180 Codice Civile: Adempimento del terzo→Articolo 1173 Codice Civile: Fonti delle obbligazioni→Articolo 1181 Codice Civile: Adempimento parziale→Articolo 1172 Codice Civile: Denuncia di danno temuto
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'obbligazione di custodia come obbligazione accessoria
L'art. 1177 c.c. enuncia un principio fondamentale del diritto delle obbligazioni: quando un soggetto è obbligato a consegnare una cosa determinata, questa obbligazione principale incorpora automaticamente un'obbligazione accessoria di custodia. L'accessorietà significa che l'obbligo di custodia segue le sorti dell'obbligazione principale e non ha vita autonoma: nasce con essa e cessa con la consegna.
La norma è applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.): il debitore non può limitarsi ad avere la cosa e attendere passivamente il momento della consegna, ma deve attivarsi per conservarla integra fino a quel momento.
Il contenuto dell'obbligo di custodia
L'obbligo di custodia impone al debitore di adottare le misure necessarie per preservare la cosa nello stato in cui si trovava al momento in cui è sorta l'obbligazione di consegna. Il criterio di diligenza è quello del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c., primo comma): diligenza ordinaria, non perizia specifica.
Concretamente, il custode deve:
Responsabilità per inadempimento dell'obbligo di custodia
Se la cosa perisce o si deteriora durante il periodo di custodia per causa imputabile al debitore, si applicano le regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.): il debitore risponde per il danno causato al creditore, a meno che non provi che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile (caso fortuito, forza maggiore, fatto del creditore).
Il perimento fortuito della cosa determina invece la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1464 c.c.): il debitore è liberato dall'obbligo di consegna, ma perde il diritto al corrispettivo.
Esempi applicativi
Tizio vende a Caio un quadro d'autore con consegna pattuita tra trenta giorni. Durante tale periodo, Tizio ha l'obbligo di custodire il quadro: non può appenderlo in un posto esposto all'umidità, né prestarsi a terzi, né abbandonarlo incustodito. Se il quadro si deteriora per sua negligenza, Tizio risponde dei danni a Caio.
Sempronio promette di restituire un'auto ricevuta in comodato entro una settimana. Durante la settimana, ha l'obbligo di custodire l'auto con la diligenza del buon padre di famiglia: non può parcheggiarla in zona pericolosa o non assicurarla adeguatamente.
Coordinamento con la disciplina del deposito
L'obbligazione di custodia dell'art. 1177 c.c. è diversa dal contratto di deposito (art. 1766 c.c.), in cui la custodia è l'obbligazione principale e non accessoria. Nel deposito, il depositario è obbligato a custodire e restituire; nell'art. 1177 c.c. la custodia è invece strumentale alla consegna e dipende dall'obbligazione principale di dare.
Domande frequenti
Il venditore che non ha ancora consegnato la merce deve custodirla?
Sì. L'art. 1177 c.c. include nell'obbligazione di consegnare l'obbligo accessorio di custodire la cosa fino alla consegna. Il venditore deve conservare la merce con la diligenza del buon padre di famiglia.
Cosa succede se la cosa si deteriora per colpa del debitore prima della consegna?
Il debitore risponde del danno al creditore. Il deterioramento colposo equivale a inadempimento dell'obbligo di custodia. Il creditore può chiedere il risarcimento o, a seconda dei casi, la risoluzione del contratto.
E se la cosa perisce per causa non imputabile al debitore (furto, incendio)?
Il debitore è liberato dall'obbligazione di consegnare per impossibilità sopravvenuta. Perde però il diritto al corrispettivo. Il creditore non può chiedere risarcimento, salvo che il debitore non fosse in mora al momento del perimento.
L'obbligo di custodia vale anche per le obbligazioni non contrattuali?
Sì. L'art. 1177 c.c. si applica a tutte le obbligazioni di consegnare una cosa determinata, indipendentemente dalla fonte: contratto, legge, sentenza, donazione, eredità.
Qual è la differenza tra l'obbligo di custodia dell'art. 1177 c.c. e il contratto di deposito?
Nel deposito la custodia è l'obbligazione principale, fine a se stessa. Nell'art. 1177 c.c. la custodia è accessoria: serve a garantire l'adempimento dell'obbligazione principale di consegna e cessa con essa.