Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1766 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1765 - Articolo 1765 Codice Civile: Leggi speciali→Cod. civ. art. 1767 - Articolo 1767 Codice Civile: Presunzione di gratuità→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1764 Codice Civile: Sanzioni→Articolo 1768 Codice Civile: Diligenza nella custodia→Articolo 1763 Codice Civile: Fideiussione del mediatore→Articolo 1769 Codice Civile: Responsabilità del depositario incapace→Articolo 1762 Codice Civile: Contraente non nominato→Articolo 1770 Codice Civile: Modalità della custodia→Articolo 1761 Codice Civile: Rappresentanza del mediatore
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In sintesi
Indice dei contenuti
La nozione di contratto di deposito nell'art. 1766 c.c.
L'art. 1766 c.c. apre il Capo XII del Titolo III del Libro IV, dedicato al deposito, fornendo la definizione normativa del contratto: il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Questa definizione individua gli elementi essenziali del tipo contrattuale: la cosa mobile, la consegna al depositario, l'obbligo di custodia e l'obbligo di restituzione della stessa cosa.
La cosa mobile come oggetto del deposito
Il deposito può avere per oggetto solo cose mobili. Gli immobili non possono formare oggetto di un contratto di deposito in senso tecnico; per essi si ricorre ad altri strumenti contrattuali (custodia, guardiania, vigilanza). Le cose mobili depositabili possono essere le più varie: denaro contante, gioielli, documenti, veicoli, merci, strumenti musicali, opere d'arte.
Nel caso del deposito di cose fungibili (in particolare denaro), si pone il problema della distinzione dal deposito irregolare (art. 1782 c.c.), nel quale il depositario acquista la proprietà delle cose ricevute con l'obbligo di restituire altrettante cose dello stesso genere e qualità. Nel deposito irregolare il depositario non è obbligato a restituire le stesse cose ricevute, ma equivalenti, e la cosa diventa di sua proprietà.
L'obbligo di custodia: nucleo del contratto
L'obbligazione fondamentale del depositario è la custodia della cosa ricevuta. Il depositario deve conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, adottando tutte le misure idonee a preservarne l'integrità. Se il deposito è a titolo oneroso, la diligenza richiesta è quella professionale (art. 1768 c.c.); se è gratuito, il depositario risponde solo per colpa grave.
L'obbligo di custodia implica che il depositario non possa utilizzare la cosa depositata senza il consenso del depositante: l'uso della cosa sarebbe incompatibile con la pura funzione di custodia del contratto di deposito e potrebbe configurare appropriazione indebita.
L'obbligo di restituzione in natura
L'obbligo di restituzione in natura significa che il depositario deve restituire la stessa cosa materialmente ricevuta, non un equivalente in denaro o un'altra cosa. Questa caratteristica distingue nettamente il deposito dal mutuo (nel quale il mutuatario acquista la proprietà delle cose ricevute e restituisce solo equivalenti) e dal deposito irregolare. La restituzione deve avvenire nel luogo e al tempo convenuti, oppure, in mancanza, quando il depositante lo richiede (art. 1771 c.c.).
Se la cosa depositata perisce per cause non imputabili al depositario, questi è liberato dall'obbligo di restituzione ma deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di custodia necessarie. Se invece il perimento è imputabile a sua colpa, il depositario risponde del danno.
Deposito oneroso e deposito gratuito
Il codice civile non presuppone necessariamente l'onerosità del deposito: il compenso può essere pattuito o meno. Il deposito oneroso è quello tipico del magazziniere, del parcheggio a pagamento, della guardaroba del teatro; il deposito gratuito è quello tra privati quando un amico custodisce la valigia di un altro durante un viaggio. La distinzione ha rilevanza per il grado di diligenza richiesto al depositario e per il regime della responsabilità.
Caso pratico: Tizio deposita gioielli da Caio
Tizio affida a Caio, titolare di una gioielleria con cassaforte, una collezione di gioielli ereditati dal padre, pattuendo un compenso mensile per la custodia. Caio ha l'obbligo di custodire i gioielli con la diligenza professionale del custode a titolo oneroso. Se i gioielli vengono rubati per negligenza di Caio (ad esempio, ha lasciato la cassaforte aperta), Caio risponde del danno verso Tizio. Se invece il furto avviene con scasso malgrado tutte le precauzioni adottate da Caio, questi potrebbe essere esonerato da responsabilità per caso fortuito.
Conclusioni
L'art. 1766 c.c. definisce il deposito con precisione essenziale, individuando i tre elementi caratterizzanti: oggetto (cosa mobile), obbligazione principale (custodia) e obbligo correlativo (restituzione in natura). La norma costituisce il fondamento di una disciplina articolata che si sviluppa negli articoli successivi con le norme su diritti e obblighi del depositario, deposito di cose in albergo e deposito nel magazzino generale.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra deposito e mutuo?
Nel deposito il depositario deve restituire la stessa cosa ricevuta (restituzione in natura) e non acquista la proprietà della cosa. Nel mutuo il mutuatario acquista la proprietà delle cose ricevute e deve restituire solo equivalenti dello stesso genere e qualità.
Il depositario può usare la cosa che gli è stata affidata?
No. Il depositario ha solo l'obbligo di custodia: non può usare la cosa depositata senza il consenso del depositante. L'uso non autorizzato della cosa depositata può configurare appropriazione indebita e costituisce inadempimento del contratto.
Cosa succede se la cosa depositata si deteriora o viene rubata?
Se il deterioramento o il furto è imputabile a colpa del depositario (per insufficiente custodia), egli risponde del danno verso il depositante. Se invece l'evento si è verificato per caso fortuito nonostante le debite precauzioni, il depositario può essere esonerato da responsabilità.
Il deposito di denaro è lo stesso del deposito bancario?
No. Il deposito bancario è un deposito irregolare (art. 1782 c.c.): la banca acquista la proprietà del denaro depositato e ha solo l'obbligo di restituire equivalente somma. Il deposito ordinario dell'art. 1766 c.c. impone invece la restituzione della stessa cosa ricevuta.
Il depositario gratuito ha gli stessi obblighi del depositario a pagamento?
No. Il depositario gratuito risponde solo per colpa grave, mentre il depositario a titolo oneroso è tenuto alla diligenza professionale. Questa differenza riflette il principio per cui chi presta un servizio gratuito non può essere tenuto agli stessi standard di chi ne trae un corrispettivo.