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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1763 c.c. Fideiussione del mediatore

In vigore

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.

In sintesi

  • Il mediatore può assumere la veste di fideiussore per una delle parti dell'affare che ha contribuito a concludere.
  • La fideiussione del mediatore è distinta dalla sua funzione mediatoria e richiede un accordo specifico con la parte garantita.
  • Assumendo la fideiussione, il mediatore perde la sua tipica imparzialità e si impegna a favore di una parte.
  • La norma non impone al mediatore l'obbligo di prestare fideiussione: è una facoltà.
  • Il mediatore-fideiussore risponde solidalmente con il debitore principale verso il creditore garantito.
La fideiussione del mediatore: una deroga all'imparzialità

L'art. 1763 c.c. consente al mediatore di prestare fideiussione per una delle parti dell'affare. Questa norma è apparentemente in contrasto con uno dei principi fondamentali della mediazione: l'imparzialità del mediatore, che deve operare nell'interesse di entrambe le parti senza favorirne alcuna. La possibilità di assumere la garanzia fideiussoria per una sola delle parti modifica strutturalmente il ruolo del mediatore, che da soggetto neutro diventa garante di una parte specifica.

Struttura della fideiussione del mediatore

La fideiussione prestata dal mediatore è retta dalle norme generali sulla fideiussione (artt. 1936 e seguenti c.c.). Il mediatore che assuma la garanzia di un'obbligazione di una delle parti si obbliga verso il creditore di questa parte a garantire l'adempimento dell'obbligazione principale. Se il debitore principale non adempie, il creditore può rivolgersi al mediatore-fideiussore per ottenere soddisfazione del proprio credito.

La facoltà di prestare fideiussione non è illimitata: il mediatore deve agire nel rispetto dei principi di correttezza professionale e non può sfruttare la sua posizione di conoscitore dell'affare per trarne vantaggi illeciti. L'assunzione della fideiussione deve risultare da accordo espresso tra mediatore e parte garantita.

Impatto sulla provvigione e sul rapporto con le parti

Il mediatore che presta fideiussione non perde necessariamente il diritto alla provvigione da entrambe le parti: il diritto alla provvigione nasce dalla conclusione dell'affare grazie all'attività mediatoria, indipendentemente dall'assunzione di eventuali garanzie. Tuttavia, le parti potrebbero contrattualmente condizionare la provvigione all'assunzione della fideiussione, oppure prevedere che la fideiussione sia prestata a titolo gratuito come elemento del pacchetto di servizi offerti dall'agenzia.

Caso pratico: mediatore immobiliare come garante

Caio, agente immobiliare, media la vendita di un appartamento tra Tizio (venditore) e Sempronio (acquirente). Sempronio si obbliga a versare un acconto di €20.000 entro 30 giorni, ma Tizio è preoccupato per la solvibilità di Sempronio. Caio si offre di prestare fideiussione per il pagamento dell'acconto da parte di Sempronio. Se Sempronio non paga l'acconto nel termine, Tizio può rivolgersi a Caio fideiussore per ottenere i €20.000. Caio avrà poi diritto di rivalsa verso Sempronio per quanto pagato.

Il mediatore del credere e la fideiussione

La figura del commissionario del credere (art. 1736 c.c.) e quella del mediatore-fideiussore dell'art. 1763 c.c. presentano analogie funzionali: in entrambi i casi l'intermediario assume la garanzia della solvibilità o dell'adempimento di una parte. Tuttavia, si tratta di figure distinte: il commissionario del credere opera nell'ambito del contratto di commissione, mentre la fideiussione del mediatore si inserisce nel diverso contratto di mediazione.

Conclusioni

L'art. 1763 c.c. introduce una flessibilità operativa nel contratto di mediazione, consentendo al mediatore di offrire un servizio aggiuntivo di garanzia che può facilitare la conclusione dell'affare quando una delle parti è preoccupata per la solvibilità dell'altra. L'assunzione della fideiussione comporta però una modifica del ruolo del mediatore, che da imparziale diventa garante di una parte e assume obbligazioni personali di rilevante portata economica.

Domande frequenti

Il mediatore immobiliare può garantire il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente?

Sì, l'art. 1763 c.c. consente espressamente al mediatore di prestare fideiussione per una delle parti. In tal caso il mediatore garantisce al venditore che l'acquirente adempirà le sue obbligazioni di pagamento, e risponde verso il venditore se l'acquirente non paga.

Se il mediatore presta fideiussione per una parte, perde il diritto alla provvigione dall'altra?

No, il diritto alla provvigione nasce dalla conclusione dell'affare grazie all'attività mediatoria, indipendentemente dall'assunzione di garanzie. Tuttavia, le parti possono contrattualmente modulare il compenso del mediatore tenendo conto dell'assunzione della fideiussione.

Il mediatore che presta fideiussione mantiene la sua imparzialità?

No. Prestando fideiussione per una sola delle parti, il mediatore abbandona la tipica posizione di terzietà e si schiera a favore di quella parte. Ciò non è vietato dalla legge, ma altera strutturalmente il rapporto di mediazione.

La fideiussione del mediatore deve essere scritta?

Sì. La fideiussione in generale richiede la forma scritta ai fini della prova (art. 1937 c.c. richiede che la volontà di prestare fideiussione sia espressa). È quindi necessario un accordo scritto tra mediatore e parte garantita che documenti l'assunzione della garanzia.

Se il mediatore paga come fideiussore, può rivalersi sul debitore principale?

Sì. Il fideiussore che ha pagato il debito del debitore principale ha diritto di surrogarsi nei diritti del creditore verso il debitore (art. 1949 c.c.) e di agire in regresso contro il debitore principale per quanto pagato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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