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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1762 c.c. Contraente non nominato

In vigore

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

In sintesi

  • Responsabilità diretta: il mediatore che non rivela il nome di un contraente all'altra parte risponde personalmente dell'esecuzione del contratto.
  • Surrogazione: quando ha eseguito il contratto, il mediatore subentra nei diritti verso il contraente non nominato.
  • Nomina successiva: se il contraente non nominato si manifesta o viene nominato dopo la conclusione, le parti possono agire direttamente l'una contro l'altra.
  • Responsabilità residua del mediatore: anche dopo la nomina, la responsabilità del mediatore rimane ferma verso entrambe le parti.
  • Istituto affine al contratto per persona da nominare: la fattispecie richiama la figura regolata dagli artt. 1401-1405 c.c., con peculiarità proprie della mediazione.
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Il contraente non nominato nella mediazione

L'articolo 1762 del Codice Civile disciplina una fattispecie peculiare del diritto della mediazione: quella in cui il mediatore, al momento della conclusione del contratto, non rivela a uno dei contraenti l'identità dell'altro. In questo caso il mediatore non e' più un mero intermediario: assume una responsabilità diretta e personale nei confronti delle parti.

Il meccanismo della responsabilità del mediatore

Quando il mediatore Sempronio non manifesta a Tizio il nome del contraente Caio, si produce un effetto insolito: Sempronio risponde personalmente dell'esecuzione del contratto verso Tizio. In sostanza, il mediatore diventa garante della prestazione del contraente rimasto anonimo. Se Caio non adempie, Tizio potra' rivolgersi direttamente a Sempronio per ottenere l'adempimento o il risarcimento del danno.

Questa responsabilità personale del mediatore e' la contropartita della scelta di tenere riservata l'identità di uno dei contraenti: il sistema non consente che una parte resti esposta all'inadempimento di un soggetto di cui non conosce nemmeno il nome senza che vi sia qualcuno che risponde in sua vece.

Surrogazione del mediatore

La norma prevede anche il meccanismo inverso: quando il mediatore ha eseguito il contratto (cioè ha prestato quanto dovuto in luogo del contraente non nominato), subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Si tratta di una surrogazione legale: Sempronio, avendo pagato o adempiuto al posto di Caio, acquista il credito che Tizio aveva verso Caio e può esercitarlo in proprio.

Nomina successiva del contraente

Il secondo comma disciplina l'ipotesi in cui, dopo la conclusione del contratto, il contraente non nominato si riveli spontaneamente all'altra parte o venga nominato dal mediatore. In questo caso si produce un effetto di legittimazione diretta: ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, come se il contratto fosse stato concluso tra loro sin dall'inizio.

La norma precisa però che la responsabilità del mediatore rimane ferma anche dopo la nomina. Cio' significa che la nomina non libera il mediatore dalla responsabilità che aveva assunto per effetto della mancata rivelazione del nome: entrambe le parti conservano la possibilità di agire contro di lui per i danni eventualmente subiti in relazione alla fase in cui l'identità del contraente era rimasta riservata.

Confronto con il contratto per persona da nominare

L'istituto richiama la figura del contratto per persona da nominare (artt. 1401-1405 c.c.), in cui lo stipulante si riserva di indicare successivamente la persona per conto della quale ha contrattato. La differenza principale sta nel soggetto che porta il rischio dell'anonimato: nel contratto per persona da nominare e' lo stipulante, nell'art. 1762 c.c. e' il mediatore che ha scelto di non rivelare il nome.

Applicazioni pratiche

La fattispecie dell'art. 1762 c.c. ricorre tipicamente nei mercati delle materie prime e dei valori mobiliari, dove i grandi operatori preferiscono mantenere riservata la propria identità per non rivelare le proprie strategie di mercato. Il mediatore professionale in questi contesti funge da schermo identitario ma assume in cambio una responsabilità diretta che lo espone a rischi economici significativi. È pertanto prassi comune che i mediatori che operano in questo regime si tutelino con garanzie finanziarie o assicurative adeguate.

Domande frequenti

Cosa succede se il mediatore non rivela il nome di uno dei contraenti?

Il mediatore risponde personalmente dell'esecuzione del contratto verso la parte che non conosce il nome dell'altra. Se il contraente non nominato non adempie, la parte può rivolgersi direttamente al mediatore.

Il mediatore che ha eseguito il contratto può rivalersi sul contraente non nominato?

Si'. La legge prevede una surrogazione: il mediatore che ha eseguito il contratto al posto del contraente non nominato subentra nei diritti verso quest'ultimo e può esercitare il credito in proprio.

Se il contraente non nominato si rivela dopo la conclusione del contratto, il mediatore e' liberato?

No. Anche dopo la nomina o la manifestazione spontanea del contraente, la responsabilità del mediatore rimane ferma. Le parti possono agire direttamente l'una contro l'altra, ma conservano anche la possibilità di agire contro il mediatore.

Qual e' la differenza tra l'art. 1762 c.c. e il contratto per persona da nominare?

Nel contratto per persona da nominare (artt. 1401-1405 c.c.) e' lo stipulante che porta il rischio dell'anonimato. Nell'art. 1762 c.c. e' il mediatore che ha scelto di non rivelare il nome a rispondere personalmente, assumendo una responsabilità diretta verso le parti.

In quali settori si applica principalmente l'art. 1762 c.c.?

Principalmente nei mercati delle materie prime e dei valori mobiliari, dove i grandi operatori preferiscono mantenere riservata la propria identità. Il mediatore funge da schermo identitario ma assume in cambio responsabilità dirette significative.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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