Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1764 c.c. – Sanzioni

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall’art. 1760 è punito con l’ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità.

In sintesi

  • Obbligo violato: il mediatore che non rispetta gli obblighi informativi dell'art. 1760 c.c. è punito con ammenda da 5 a 516 euro.
  • Sospensione dalla professione: nei casi più gravi si aggiunge la sospensione fino a sei mesi.
  • Mediatore di parte insolvente: stesse sanzioni per chi presta attività nell'interesse di un soggetto notoriamente insolvente o incapace.
  • Norma di chiusura del Capo XIII: l'art. 1764 chiude la disciplina della mediazione e tutela l'integrità del mercato degli intermediari.
Indice dei contenuti

Ambito e ratio della norma

L'articolo 1764 del Codice Civile conclude la disciplina della mediazione (Capo XIII, artt. 1754-1764) con un presidio sanzionatorio diretto a garantire il rispetto degli obblighi informativi e di correttezza imposti al mediatore. La norma si affianca alle sanzioni civili (perdita del diritto alla provvigione ex art. 1763 c.c.) con misure di carattere amministrativo-professionale.

La condotta punita

Il presupposto applicativo e' la violazione dell'articolo 1760 c.c., che impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare. Non si tratta di una mera irregolarita' formale: il mediatore conosce spesso elementi decisivi che le parti non possono autonomamente verificare, sicché l'omissione informativa altera la parità contrattuale e può determinare danni patrimoniali rilevanti.

La sanzione pecuniaria, originariamente fissata in lire diecimila/un milione e convertita in euro (5-516 euro), appare oggi simbolica rispetto all'entita' degli affari intermediati. Tuttavia la norma mantiene rilevanza perché la sua violazione può costituire elemento indiziario in giudizi civili di risarcimento del danno.

La sospensione dalla professione

Nei casi più gravi il giudice può aggiungere la sospensione dall'esercizio della professione fino a sei mesi. La valutazione di gravita' e' rimessa alla discrezionalita' del giudice, che terra' conto della reiterazione della condotta, dell'entita' del pregiudizio causato alle parti e del grado di malafede del mediatore. La sospensione ha effetto inibitorio immediato: il mediatore sospeso non può esercitare attività di intermediazione e gli affari conclusi nel periodo di sospensione non gli danno diritto alla provvigione.

Il mediatore di parte insolvente o incapace

Il secondo comma equipara alle medesime sanzioni il mediatore che presta la propria attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o di cui conosce lo stato di incapacita'. Si tratta di una fattispecie autonoma che non richiede la violazione degli obblighi ex art. 1760: e' sufficiente che il mediatore sappia o avrebbe dovuto sapere dell'insolvenza o dell'incapacita' del soggetto per cui agisce.

Esempio pratico: Tizio, agente immobiliare, mette in contatto Caio (acquirente) con Sempronio (venditore), pur sapendo che Caio e' soggetto a procedura esecutiva e difficilmente potra' onorare il prezzo. Tizio risponde ex art. 1764 c.c. indipendentemente da ogni altra violazione informativa.

Coordinamento con la disciplina speciale

Il mediatore professionale iscritto agli albi camerali e' soggetto anche alle sanzioni disciplinari previste dalla L. 39/1989 e dal D.Lgs. 59/2010, che possono comprendere la cancellazione dall'albo. Le sanzioni del codice civile e quelle disciplinari si applicano in modo autonomo e cumulativo: la commissione disciplinare non e' vincolata dall'esito del procedimento civile e viceversa.

Profili pratici per il professionista

Commercialisti e avvocati che assistono imprese nelle operazioni di M&A o nella compravendita di immobili strumentali devono verificare che il mediatore coinvolto abbia fornito tutte le informazioni dovute ex art. 1760. In caso di contestazione, la mancata disclosure può fondare sia un'azione di risarcimento del danno sia la denuncia all'organismo di categoria per le sanzioni disciplinari. La documentazione dei flussi informativi (e-mail, relazioni tecniche, due diligence) costituisce la principale difesa del mediatore.

Domande frequenti

Quali obblighi viola il mediatore sanzionato dall'art. 1764 c.c.?

Viola gli obblighi informativi dell'art. 1760 c.c.: deve comunicare alle parti le circostanze note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, pena ammenda e, nei casi gravi, sospensione dalla professione fino a sei mesi.

A quanto ammonta l'ammenda prevista dall'art. 1764 c.c.?

Originariamente in lire, e' stata convertita in euro: da 5 a 516 euro. L'importo e' simbolico, ma la condanna può avere ricadute in sede civile e disciplinare.

Quando scatta la sospensione dalla professione?

Il giudice può aggiungere la sospensione fino a sei mesi nei casi più gravi, valutando reiterazione, entita' del danno e grado di malafede del mediatore.

Il mediatore risponde se l'acquirente e' insolvente?

Si': se il mediatore conosce l'insolvenza o l'incapacita' del soggetto per cui presta la propria attività, e' soggetto alle stesse sanzioni previste dal primo comma, indipendentemente dalla violazione degli obblighi informativi.

Le sanzioni dell'art. 1764 si sommano a quelle disciplinari dell'albo?

Si', si applicano in modo cumulativo e autonomo: la sanzione civile e quella disciplinare (fino alla cancellazione dall'albo) seguono procedimenti distinti e non si escludono a vicenda.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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