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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1760 c.c. Obblighi del mediatore professionale

In vigore

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve: 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull’identità della merce; 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l’indicazione della serie e del numero; 3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

In sintesi

  • Conservazione campioni: il mediatore professionale su merci deve conservare i campioni finché può sorgere controversia sull'identità della merce.
  • Lista titoli: deve rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati con serie e numero.
  • Registro contratti: deve annotare su apposito libro gli estremi essenziali dei contratti stipulati con il suo intervento.
  • Copia alle parti: deve rilasciare alle parti copia sottoscritta di ogni annotazione effettuata sul registro.
  • Ambito applicativo: la norma riguarda specificamente il mediatore professionale in affari su merci o su titoli, non il mediatore ordinario.

Gli obblighi del mediatore professionale in affari su merci e titoli

L'articolo 1760 del Codice Civile introduce una disciplina speciale per il mediatore professionale che opera nel settore delle merci e dei titoli, imponendo obblighi specifici di conservazione, documentazione e comunicazione che vanno oltre quelli generali del mediatore ordinario.

Ambito di applicazione

La norma si applica esclusivamente al mediatore che opera professionalmente in affari aventi ad oggetto merci (materie prime, prodotti agricoli, commodities) o titoli (valori mobiliari, azioni, obbligazioni). Il mediatore immobiliare o quello che opera in altri settori non e' soggetto agli obblighi specifici di questo articolo, sebbene rimanga assoggettato alle regole generali della mediazione (artt. 1754-1759 c.c.) e alla disciplina di settore.

Conservazione dei campioni di merci

Il primo obbligo riguarda le vendite sopra campione: quando il contratto di compravendita e' concluso sulla base di un campione (cioe' un esemplare della merce che fa da riferimento per la qualita' e le caratteristiche dell'intera partita), il mediatore deve conservare quel campione finche' sussiste la possibilita' di controversia sull'identita' della merce consegnata. Questa conservazione serve a fornire la prova di riferimento in caso di contestazioni: se Tizio acquista da Caio 1.000 quintali di grano di qualita' X, e il mediatore Sempronio ha l'obbligo di conservare il campione originario, in caso di contestazione sulla qualita' del grano consegnato si potra' comparare la merce con il campione conservato.

Lista firmata dei titoli negoziati

Il secondo obbligo attiene alle negoziazioni di titoli: il mediatore deve rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero. Si tratta di un documento che identifica univocamente i titoli oggetto della transazione e funge da ricevuta certificata dell'operazione. Nell'era della dematerializzazione dei titoli, questo obbligo mantiene rilevanza pratica per le negoziazioni di titoli ancora in forma cartolare o per le operazioni su mercati non regolamentati.

Annotazione sul libro dei contratti

Il terzo obbligo, forse il piu' importante sotto il profilo probatorio, impone al mediatore professionale di annotare su un apposito libro gli estremi essenziali di ogni contratto stipulato con il suo intervento: date, parti, oggetto, prezzo, condizioni principali. Il libro del mediatore professionale ha valore probatorio privilegiato e puo' essere utilizzato in giudizio per dimostrare l'esistenza e il contenuto dei contratti conclusi.

A questa annotazione deve seguire il rilascio alle parti di una copia sottoscritta da lui di ogni annotazione. Cio' significa che entrambe le parti (acquirente e venditore) devono ricevere una copia firmata dal mediatore di quanto annotato nel registro, garantendo trasparenza e simmetria informativa.

Sanzioni per inadempimento

Il mancato rispetto degli obblighi dell'art. 1760 c.c. espone il mediatore professionale a responsabilita' civile per i danni causati alle parti dall'inadempimento. Inoltre, per i mediatori iscritti ad albi o registri, la violazione reiterata puo' comportare sanzioni disciplinari. La mancata conservazione del campione, ad esempio, potrebbe privare una parte del mezzo di prova principale in una controversia sulla qualita' della merce, con conseguenti danni risarcibili dal mediatore.

Domande frequenti

Quali mediatori sono soggetti agli obblighi dell'art. 1760 c.c.?

Solo il mediatore professionale che opera in affari su merci o su titoli. Il mediatore immobiliare e gli altri mediatori non sono soggetti a questi obblighi specifici, ma rimangono soggetti alle regole generali degli artt. 1754-1759 c.c.

Per quanto tempo il mediatore deve conservare i campioni delle merci?

Finche' sussiste la possibilita' di controversia sull'identita' della merce. Non esiste un termine fisso: il mediatore deve valutare caso per caso, tenendo conto dei termini di prescrizione delle azioni contrattali e delle clausole contrattuali.

Il mediatore su titoli deve rilasciare qualche documento al compratore?

Si'. Deve rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero, che identifica univocamente i titoli oggetto della transazione.

Cosa deve contenere il libro del mediatore professionale?

Gli estremi essenziali di ogni contratto stipulato con il suo intervento: date, parti, oggetto, prezzo e principali condizioni. Il mediatore deve poi rilasciare alle parti copia sottoscritta di ogni annotazione.

Cosa succede se il mediatore non rispetta gli obblighi dell'art. 1760 c.c.?

Il mediatore puo' essere chiamato a risarcire i danni causati dall'inadempimento, ad esempio se la mancata conservazione del campione priva una parte della prova principale in una controversia sulla qualita' della merce.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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