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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1758 c.c. Pluralità di mediatori

In vigore

Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

In sintesi

  • Quando un affare è concluso con l'intervento di più mediatori, ciascuno ha diritto a una quota della provvigione.
  • La ripartizione avviene tra i mediatori, non tra il mediatore e le parti dell'affare.
  • La norma tutela il mediatore che ha concorso a realizzare l'affare, anche se non è stato l'unico intermediario.
  • Le quote di provvigione tra più mediatori si ripartiscono in parti uguali salvo diverso accordo o uso locale.
  • La pluralità di mediatori non moltiplica il costo della mediazione per le parti dell'affare principale.
La pluralità di mediatori: struttura della norma

L'art. 1758 c.c. regola la situazione in cui la conclusione di un affare è stata resa possibile dall'intervento di più mediatori. In tal caso, ciascun mediatore ha diritto a una quota della provvigione complessiva. La norma risolve un problema pratico frequente nelle transazioni immobiliari e commerciali complesse, in cui l'affare si realizza grazie all'attività coordinata di più intermediari che operano su diversi fronti del mercato o rappresentano le parti in diversi stadi della trattativa.

Il concorso causale di più mediatori

Perché si applichi l'art. 1758 c.c., è necessario che ciascun mediatore abbia effettivamente contribuito alla conclusione dell'affare. La semplice presenza di più intermediari non è sufficiente: occorre che l'attività di ciascuno abbia rappresentato un contributo causale rilevante al raggiungimento dell'accordo tra le parti principali. La giurisprudenza richiede che il nesso causale tra l'attività di ciascun mediatore e la conclusione dell'affare sia dimostrato.

È quindi escluso dal diritto alla quota di provvigione il mediatore che abbia avuto un ruolo meramente marginale o formale, senza apportare un contributo effettivo alla trattativa. La ripartizione della provvigione tra i co-mediatori avviene in proporzione al contributo di ciascuno, oppure, se non è possibile determinare i contributi rispettivi, in parti uguali.

La provvigione globale rimane invariata per le parti

Il meccanismo dell'art. 1758 c.c. non comporta un aumento della provvigione complessiva a carico delle parti dell'affare principale. La provvigione dovuta dalle parti (compratore e venditore, o le parti di qualunque altro affare mediato) rimane quella pattuita o quella determinata dagli usi; il fatto che vi siano più mediatori non duplica o moltiplica questo costo. I mediatori si ripartiscono tra loro la provvigione complessiva.

Questa soluzione tutela le parti dell'affare da costi inattesi derivanti dall'eventuale moltiplicazione degli intermediari nel mercato.

Caso pratico: vendita immobiliare con due agenzie

Tizio vuole vendere il proprio appartamento e incarica l'agenzia di Caio. L'appartamento interessa a Sempronio, cliente dell'agenzia di Mevio. Le due agenzie collaborano e la vendita si conclude grazie all'intervento di entrambe. La provvigione complessiva è del 3% sul prezzo di vendita. Ai sensi dell'art. 1758 c.c., Caio e Mevio si dividono questa provvigione. Tizio non pagherà il 6% di provvigione, ma solo il 3% pattuito, ripartito tra le due agenzie secondo gli accordi tra loro o, in mancanza, in parti uguali.

Coordinamento con le norme sulla provvigione del mediatore

L'art. 1758 c.c. si coordina con la disciplina generale della provvigione del mediatore (art. 1755 c.c.), che riconosce il diritto alla provvigione a ciascuna delle parti quando l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore. La pluralità di mediatori determina una frammentazione del diritto alla provvigione tra i co-mediatori, ma non altera i principi generali del diritto alla remunerazione dell'attività mediatoria.

Conclusioni

L'art. 1758 c.c. garantisce equità nella remunerazione dei mediatori che collaborano alla conclusione di un affare, evitando che uno solo dei co-mediatori monopolizzi il compenso a scapito degli altri. Al tempo stesso, tutela le parti dell'affare dal rischio di dover pagare provvigioni multiple per la stessa operazione.

Domande frequenti

Se due agenti immobiliari collaborano per vendere un appartamento, le parti pagano due provvigioni?

No. L'art. 1758 c.c. prevede che la provvigione sia unica e venga ripartita tra i mediatori che hanno concorso alla conclusione dell'affare. Le parti pagano una sola provvigione complessiva, che poi viene divisa tra i co-mediatori.

Come si divide la provvigione tra più mediatori?

La divisione avviene secondo gli accordi tra i mediatori o, in mancanza, in proporzione al contributo di ciascuno alla conclusione dell'affare. Se i contributi sono equivalenti o indeterminabili, si divide in parti uguali.

Un mediatore che ha avuto un ruolo marginale ha diritto alla provvigione?

No. L'art. 1758 c.c. presuppone che ciascun mediatore abbia effettivamente contribuito alla conclusione dell'affare. Chi ha avuto un ruolo meramente formale o marginale non ha diritto alla quota di provvigione.

Cosa succede se i mediatori non si accordano sulla divisione della provvigione?

In mancanza di accordo, la divisione avviene in proporzione al contributo effettivo di ciascuno, da stabilire anche in sede giudiziale in caso di controversia. Se i contributi non sono distinguibili, si presume la divisione in parti uguali.

La norma si applica anche alla mediazione tra imprese nel commercio internazionale?

Sì, l'art. 1758 c.c. è una norma di carattere generale applicabile a qualunque tipo di mediazione, salvo che leggi speciali o contratti internazionali prevedano discipline diverse per specifici settori.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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