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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1755 c.c. – Provvigione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

In sintesi

  • Diritto alla provvigione del mediatore: il mediatore ha diritto alla provvigione da entrambe le parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
  • Bilateralità della provvigione: la provvigione grava su ciascuna delle parti, non solo su una di esse.
  • Criterio di determinazione: la misura e la ripartizione sono stabilite da patto, tariffe professionali o usi; in mancanza, decide il giudice secondo equità.
  • Nesso causale necessario: il diritto alla provvigione presuppone che l'affare sia stato concluso grazie all'intervento del mediatore.
Indice dei contenuti

La provvigione del mediatore: struttura e presupposti

L'articolo 1755 c.c. disciplina il diritto alla provvigione del mediatore, che costituisce il corrispettivo tipico del contratto di mediazione (art. 1754 c.c.). La norma si distingue nettamente dalla disciplina della provvigione dell'agente (art. 1748 c.c.) per un elemento strutturale fondamentale: la bilateralita'. Il mediatore, a differenza dell'agente, non agisce nell'interesse di una sola parte, ma mette in contatto due soggetti che intendono concludere un affare; di conseguenza, ha diritto alla provvigione da entrambi.

Il presupposto: l'affare concluso per effetto dell'intervento

Il diritto alla provvigione nasce se e quando l'affare e' concluso per effetto dell'intervento del mediatore. Il nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione del contratto e' il presupposto imprescindibile. La Cassazione ha chiarito che non occorre un intervento determinante in senso esclusivo: e' sufficiente che il mediatore abbia svolto un'attività che abbia contribuito a mettere in contatto le parti e a favorire la loro trattativa, anche se la conclusione definitiva e' avvenuta senza la sua presenza fisica.

Esempio classico: Tizio (mediatore immobiliare) presenta a Caio un immobile di proprietà di Sempronio. Se Caio e Sempronio concludono il contratto di compravendita, anche trattando autonomamente i termini finali, Tizio ha diritto alla provvigione da entrambi, purche' il suo intervento abbia avviato o facilitato la trattativa.

La bilateralita' della provvigione

La norma prevede che la provvigione gravi su ciascuna delle parti. Questo e' uno degli elementi che distingue il mediatore dall'agente e dal mandatario. Nella mediazione non vi e' un dominus dell'affare che remunera il mediatore: entrambe le parti beneficiano dell'attività mediatoria e ne sopportano proporzionalmente il costo. In pratica, nella mediazione immobiliare, ad esempio, e' consuetudine che compratore e venditore paghino ciascuno una percentuale del prezzo al mediatore.

Determinazione della misura e della ripartizione

La norma stabilisce una gerarchia di criteri per determinare la misura della provvigione e la sua ripartizione tra le parti. Al primo posto vi e' il patto tra le parti: le parti possono liberamente convenire l'ammontare e la percentuale a carico di ciascuna. In assenza di accordo, si applicano le tariffe professionali (ove esistenti) e gli usi locali. Solo in mancanza di tutti questi parametri, il giudice determina la provvigione secondo equità.

Distinzione dall'agente di commercio

È importante non confondere la figura del mediatore con quella dell'agente di commercio. Il mediatore e' un soggetto imparziale, privo di vincolo di collaborazione con una delle parti, e mette in contatto soggetti che intendono contrattare (art. 1754 c.c.). L'agente invece e' stabilmente inserito nell'organizzazione commerciale del preponente e opera in modo continuativo nell'interesse di una sola parte. Di qui la diversa struttura della provvigione: unilaterale nell'agenzia, bilaterale nella mediazione.

Rilevanza pratica

L'art. 1755 c.c. trova la sua applicazione più frequente nella mediazione immobiliare, dove le agenzie immobiliari operano come mediatori tra acquirente e venditore. La norma e' rilevante anche in altri settori: mediazione mobiliare, creditizia, assicurativa. In tutti questi ambiti, il diritto alla doppia provvigione e' condizionato alla prova del nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.

Domande frequenti

Il mediatore ha diritto alla provvigione da entrambe le parti?

Si'. L'art. 1755 c.c. prevede che il mediatore abbia diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento.

Quando nasce il diritto alla provvigione del mediatore?

Quando l'affare e' effettivamente concluso grazie all'intervento del mediatore. Senza conclusione dell'affare, nessuna provvigione e' dovuta, anche se il mediatore ha svolto un'intensa attività.

Come si determina la misura della provvigione se le parti non si sono accordate?

Si applicano in ordine: le tariffe professionali, gli usi locali. In mancanza di entrambi, e' il giudice a determinarla secondo equità.

Qual e' la differenza tra la provvigione del mediatore e quella dell'agente?

La provvigione dell'agente e' pagata solo dal preponente (art. 1748 c.c.). Quella del mediatore grava su entrambe le parti dell'affare, riflettendo la sua posizione di imparzialità (art. 1755 c.c.).

Il mediatore ha diritto alla provvigione se le parti concludono l'affare senza di lui, dopo il suo intervento?

Si', se l'affare e' riconducibile causalmente alla sua attività. Non occorre la presenza del mediatore alla firma: e' sufficiente che il suo intervento abbia avviato o facilitato la trattativa che ha portato alla conclusione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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