Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1753 c.c. – Agenti di assicurazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.

In sintesi

  • Le norme del capo sull'agenzia (artt. 1742-1752 c.c.) si applicano anche agli agenti di assicurazione.
  • L'applicazione è limitata dalla compatibilità con la natura dell'attività assicurativa e dagli usi del settore.
  • Il rinvio normativo opera in forma residuale: prevalgono le norme speciali del settore assicurativo.
  • Il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e la normativa IVASS integrano la disciplina codicistica.

Agenti di assicurazione: applicazione residuale delle norme sull'agenzia

L'art. 1753 c.c. estende le disposizioni del capo dedicato all'agenzia agli agenti di assicurazione, con due importanti temperamenti: l'applicazione è condizionata alla compatibilità con la natura dell'attività assicurativa e alla prevalenza degli usi del settore.

Natura speciale dell'attività assicurativa

L'attività assicurativa presenta caratteristiche peculiari che la distinguono dall'agenzia commerciale ordinaria. L'agente di assicurazione distribuisce prodotti finanziari-assicurativi soggetti a una pervasiva regolamentazione pubblica: autorizzazione IVASS, requisiti di onorabilità e professionalità, obblighi informativi verso l'assicurato, registro degli intermediari assicurativi (RUI). Queste specificità giustificano la clausola di compatibilità prevista dall'art. 1753 c.c.

Norme speciali prevalenti

Il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e i regolamenti IVASS costituiscono la fonte normativa primaria per gli agenti assicurativi. In caso di conflitto tra la disciplina codicistica dell'agenzia e le norme speciali assicurative, queste ultime prevalgono. Le norme del codice civile si applicano in via residuale e suppletiva, colmando lacune non coperte dalla disciplina speciale.

Usi del settore

La norma richiama anche gli usi del settore assicurativo come fonte derogatoria. Si tratta di prassi consolidate relative, ad esempio, alle modalità di calcolo delle provvigioni di acquisto e di mantenimento, ai rapporti di sub-agenzia, e alle condizioni di recesso dai mandati agenziali. Gli usi hanno forza vincolante solo se non contrastano con norme imperative.

AEC per gli agenti assicurativi

Il settore assicurativo è dotato di propri AEC (accordi economici collettivi) che regolano in dettaglio i rapporti tra compagnie e agenti, inclusi i termini di preavviso, le indennità di cessazione e le modalità di gestione del portafoglio. Tali accordi si sovrappongono alla disciplina codicistica, applicandosi in via prioritaria ove più favorevoli all'agente.

Domande frequenti

Le norme sull'agenzia si applicano agli agenti di assicurazione?

Sì, in quanto non derogate dagli usi e compatibili con la natura dell'attività assicurativa (art. 1753 c.c.).

Perché l'attività assicurativa è speciale?

Perché distribuisce prodotti soggetti a pervasiva regolamentazione pubblica: autorizzazione IVASS, requisiti di onorabilità e professionalità, registro degli intermediari (RUI).

Quali norme prevalgono in caso di conflitto?

Il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) e i regolamenti IVASS; le norme del codice civile si applicano in via residuale e suppletiva.

Anche gli usi del settore rilevano?

Sì: la norma richiama gli usi del settore assicurativo come fonte derogatoria rispetto alla disciplina codicistica.

Qual è la funzione dell'art. 1753 c.c.?

Estendere la disciplina dell'agenzia agli agenti assicurativi, con i temperamenti della compatibilità e della prevalenza degli usi e delle norme speciali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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