Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1753 c.c. – Agenti di assicurazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1752 - Articolo 1752 Codice Civile: Agente con rappresentanza→Cod. civ. art. 1754 - Art. 1754 Codice Civile: Mediatore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1751 bis Codice Civile: Patto di non concorrenza→Art. 1751 c.c.: Indennità in caso di cessazione del rapporto→Articolo 1755 Codice Civile: Provvigione→Articolo 1750 Codice Civile: Durata del contratto o recesso→Articolo 1756 Codice Civile: Rimborso delle spese→Articolo 1749 Codice Civile: Mancata esecuzione del contratto→Art. 1757 c.c.: Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Agenti di assicurazione: applicazione residuale delle norme sull'agenzia
L'art. 1753 c.c. estende le disposizioni del capo dedicato all'agenzia agli agenti di assicurazione, con due importanti temperamenti: l'applicazione è condizionata alla compatibilità con la natura dell'attività assicurativa e alla prevalenza degli usi del settore.
Natura speciale dell'attività assicurativa
L'attività assicurativa presenta caratteristiche peculiari che la distinguono dall'agenzia commerciale ordinaria. L'agente di assicurazione distribuisce prodotti finanziari-assicurativi soggetti a una pervasiva regolamentazione pubblica: autorizzazione IVASS, requisiti di onorabilità e professionalità, obblighi informativi verso l'assicurato, registro degli intermediari assicurativi (RUI). Queste specificità giustificano la clausola di compatibilità prevista dall'art. 1753 c.c.
Norme speciali prevalenti
Il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e i regolamenti IVASS costituiscono la fonte normativa primaria per gli agenti assicurativi. In caso di conflitto tra la disciplina codicistica dell'agenzia e le norme speciali assicurative, queste ultime prevalgono. Le norme del codice civile si applicano in via residuale e suppletiva, colmando lacune non coperte dalla disciplina speciale.
Usi del settore
La norma richiama anche gli usi del settore assicurativo come fonte derogatoria. Si tratta di prassi consolidate relative, ad esempio, alle modalità di calcolo delle provvigioni di acquisto e di mantenimento, ai rapporti di sub-agenzia, e alle condizioni di recesso dai mandati agenziali. Gli usi hanno forza vincolante solo se non contrastano con norme imperative.
AEC per gli agenti assicurativi
Il settore assicurativo è dotato di propri AEC (accordi economici collettivi) che regolano in dettaglio i rapporti tra compagnie e agenti, inclusi i termini di preavviso, le indennità di cessazione e le modalità di gestione del portafoglio. Tali accordi si sovrappongono alla disciplina codicistica, applicandosi in via prioritaria ove più favorevoli all'agente.
Domande frequenti
Le norme sull'agenzia si applicano agli agenti di assicurazione?
Sì, in quanto non derogate dagli usi e compatibili con la natura dell'attività assicurativa (art. 1753 c.c.).
Perché l'attività assicurativa è speciale?
Perché distribuisce prodotti soggetti a pervasiva regolamentazione pubblica: autorizzazione IVASS, requisiti di onorabilità e professionalità, registro degli intermediari (RUI).
Quali norme prevalgono in caso di conflitto?
Il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) e i regolamenti IVASS; le norme del codice civile si applicano in via residuale e suppletiva.
Anche gli usi del settore rilevano?
Sì: la norma richiama gli usi del settore assicurativo come fonte derogatoria rispetto alla disciplina codicistica.
Qual è la funzione dell'art. 1753 c.c.?
Estendere la disciplina dell'agenzia agli agenti assicurativi, con i temperamenti della compatibilità e della prevalenza degli usi e delle norme speciali.