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Art. 1752 c.c. Agente con rappresentanza
In vigore
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Agente con rappresentanza: cumulo con le norme sulla rappresentanza volontaria
L'art. 1752 c.c. è una disposizione di rinvio normativo: chiarisce che tutte le norme del capo dedicato all'agenzia (artt. 1742-1753 c.c.) si applicano anche all'agente cui sia stata conferita la rappresentanza per concludere contratti in nome e per conto del preponente.
Differenza tra agente senza e con rappresentanza
L'agente ordinario (senza rappresentanza) promuove la conclusione di contratti, ma non li conclude: il contratto si perfeziona solo con l'accettazione del preponente. L'agente con rappresentanza, invece, può concludere direttamente il contratto spendendo il nome del preponente, che ne rimane immediatamente vincolato verso il terzo. Questa figura richiama lo schema della rappresentanza diretta disciplinato dagli artt. 1387 e seguenti del codice civile.
Fonte e limiti della rappresentanza
La rappresentanza deve risultare da un atto formale (procura), che può essere incorporata nel contratto di agenzia o rilasciata separatamente. La procura definisce l'oggetto e i limiti del potere rappresentativo: l'agente che agisce eccedendo i limiti della procura espone il preponente a responsabilità solo se quest'ultimo ha creato affidamento nel terzo (art. 1396 c.c.). Il terzo in buona fede può fare affidamento sui poteri apparenti dell'agente.
Applicazione cumulativa delle norme
Il rinvio operato dall'art. 1752 c.c. determina l'applicazione cumulativa delle norme sull'agenzia e di quelle sulla rappresentanza. Così, ad esempio, le regole sul preavviso (art. 1750 c.c.), sull'indennità (art. 1751 c.c.) e sulla forma del contratto (art. 1742 c.c.) si applicano all'agente con rappresentanza esattamente come all'agente senza rappresentanza. In più, si applicano le disposizioni sulla procura, sulla revoca della stessa e sull'agire in eccesso di potere.
Rilevanza pratica
La figura dell'agente con rappresentanza è frequente nel commercio internazionale e nei settori dove la rapidità di conclusione dei contratti è essenziale (es. agenti assicurativi ex art. 1753 c.c., agenti di viaggio). L'attribuzione della rappresentanza amplia i poteri dell'agente ma non modifica la natura del contratto di agenzia sottostante.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra agente con e senza rappresentanza?
L'agente senza rappresentanza promuove affari ma non conclude contratti in nome del preponente: il contratto si perfeziona solo con l'accettazione del preponente. L'agente con rappresentanza può invece concludere contratti direttamente in nome del preponente, che ne è immediatamente vincolato.
Come si conferisce la rappresentanza all'agente?
La rappresentanza è conferita mediante procura, che può essere inserita nel contratto di agenzia stesso o rilasciata con atto separato. La procura deve definire l'oggetto e i limiti del potere rappresentativo.
Cosa succede se l'agente eccede i limiti della procura?
In linea di principio, gli atti compiuti oltre i limiti della procura non vincolano il preponente. Tuttavia, se il preponente ha creato un affidamento incolpevole nel terzo circa i poteri dell'agente, può essere tenuto a rispondere in base alla rappresentanza apparente.
Le tutele dell'agente (preavviso, indennità) si applicano anche all'agente con rappresentanza?
Sì. L'art. 1752 c.c. estende espressamente tutte le disposizioni del capo sull'agenzia all'agente con rappresentanza. Pertanto, si applicano le norme su preavviso, indennità, forma del contratto e provvigioni.
L'agente con rappresentanza può essere anche un agente di assicurazione?
Sì, l'art. 1753 c.c. estende le norme sull'agenzia agli agenti di assicurazione. Gli agenti assicurativi con poteri di rappresentanza sono disciplinati sia dal codice civile sia dalla normativa settoriale (Codice delle assicurazioni private, D.Lgs. 209/2005).