Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1752 c.c. – Agente con rappresentanza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1751-bis - Art. 1751 bis Codice Civile: Patto di non concorrenza→Cod. civ. art. 1753 - Articolo 1753 Codice Civile: Agenti di assicurazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1751 c.c.: Indennità in caso di cessazione del rapporto→Articolo 1750 Codice Civile: Durata del contratto o recesso→Art. 1754 Codice Civile: Mediatore→Articolo 1749 Codice Civile: Mancata esecuzione del contratto→Articolo 1755 Codice Civile: Provvigione→Art. 1748 c.c.: Diritti dell’agente ed obblighi del preponente→Articolo 1756 Codice Civile: Rimborso delle spese
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 1752 del codice civile chiude la disciplina del contratto di agenzia con una previsione di raccordo che, sotto la sua veste essenziale, risolve una questione di non poco conto: il rapporto tra la figura tipica dell'agente, che promuove la conclusione dei contratti, e quella dell'agente cui sia conferito anche il potere di rappresentanza, ossia di concludere direttamente i contratti in nome del preponente. La norma stabilisce che le disposizioni del capo sull'agenzia si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente sia conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti. Si tratta di una disposizione di estensione, che assicura la continuita' di applicazione della disciplina protettiva dell'agenzia anche quando il rapporto si arricchisce del potere rappresentativo.
La figura tipica dell'agente di commercio
Per cogliere la portata della norma occorre richiamare la nozione di agente. Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il tratto caratteristico dell'agente e' dunque l'attività di promozione: l'agente non conclude di regola i contratti, ma li procura, mettendo in contatto il preponente con la clientela e favorendo la stipulazione degli affari. La conclusione vera e propria del contratto spetta, nella struttura tipica, al preponente.
Il conferimento del potere di rappresentanza
La realta' dei rapporti commerciali, tuttavia, conosce frequentemente l'ipotesi in cui all'agente venga attribuito qualcosa in più della mera promozione: il potere di concludere i contratti in nome e per conto del preponente. In tal caso l'agente diventa anche rappresentante, e gli effetti dei contratti che egli conclude si producono direttamente in capo al preponente. Questo conferimento di rappresentanza arricchisce la figura dell'agente, attribuendogli un potere ulteriore rispetto a quello tipico, ma pone il problema di stabilire quale disciplina governi il rapporto così configurato.
La soluzione dell'art. 1752: continuita' della disciplina
A questo interrogativo risponde l'art. 1752. La norma chiarisce che, anche quando all'agente sia conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti, continuano ad applicarsi le disposizioni del capo dedicato all'agenzia. Il messaggio del legislatore e' netto: l'attribuzione del potere rappresentativo non trasforma il rapporto in un contratto diverso né fa venir meno la disciplina propria dell'agenzia. L'agente con rappresentanza resta un agente, e come tale gode delle tutele e soggiace agli obblighi che il codice prevede per il contratto di agenzia, ai quali si aggiunge il potere di concludere direttamente gli affari.
Il rilievo delle tutele del contratto di agenzia
La continuita' di applicazione della disciplina ha conseguenze pratiche di grande rilievo. Le norme del capo sull'agenzia prevedono un articolato sistema di tutele a favore dell'agente, in considerazione della peculiarita' del rapporto e della posizione dell'agente nel mercato. Vi rientrano, in linea generale, la disciplina della provvigione, gli obblighi di correttezza e informazione tra le parti, le regole sul recesso e sulla cessazione del rapporto, nonche' le previsioni in tema di indennita' alla cessazione. Estendendo tali norme all'agente con rappresentanza, l'art. 1752 assicura che il potenziamento dei poteri non si traduca in un affievolimento delle tutele.
La distinzione tra promozione e conclusione
La disposizione consente di mantenere ferma la distinzione concettuale tra l'attività di promozione, che e' il nucleo del contratto di agenzia, e l'attività di conclusione, che e' invece l'effetto del potere di rappresentanza. L'agente può limitarsi a promuovere gli affari, oppure, se munito di rappresentanza, anche concluderli. In entrambi i casi il rapporto sottostante resta quello di agenzia. La norma, in tal modo, distingue il piano del rapporto interno tra agente e preponente, governato dalla disciplina dell'agenzia, dal piano del potere rappresentativo, che attiene agli effetti dell'attività dell'agente verso i terzi.
Il coordinamento con la disciplina della rappresentanza
Quando all'agente e' conferita la rappresentanza, entrano in gioco anche i principi generali in materia di rappresentanza, che governano l'attribuzione e i limiti del potere di agire in nome altrui. L'art. 1752 non li esclude, ma li coordina con la disciplina dell'agenzia: il rapporto resta retto dalle norme sull'agenzia, mentre il potere di concludere i contratti in nome del preponente segue le regole proprie della rappresentanza. Questa lettura integrata consente di tenere insieme i due profili, quello del rapporto di gestione degli affari e quello del potere di spendere il nome del preponente.
La distinzione da figure affini
L'estensione operata dall'art. 1752 aiuta anche a collocare correttamente l'agente con rappresentanza rispetto a figure vicine. L'agente, anche quando munito di rappresentanza, resta un collaboratore autonomo che opera stabilmente nell'interesse del preponente in una zona determinata, e si distingue percio' dal mandatario occasionale, dal commissionario e da altre figure che il codice disciplina in modo proprio. ciò che caratterizza l'agente e' la stabilita' dell'incarico e l'attività di promozione nella zona assegnata; il potere di rappresentanza, quando conferito, e' un elemento ulteriore che non incide su tale qualificazione. Mantenere ferma la riconducibilita' del rapporto all'agenzia e' essenziale, perché da essa dipende l'applicazione delle tutele specifiche, prima fra tutte quella in tema di indennita' alla cessazione del rapporto, che non spetterebbe nelle figure prive della medesima natura.
Rilievo pratico nella prassi commerciale
Sul piano operativo, l'art. 1752 e' di frequente applicazione, poiché nella prassi commerciale e' comune che all'agente venga riconosciuto, in tutto o in parte, il potere di concludere i contratti. La norma offre certezza alle parti: l'agente con rappresentanza sa di poter contare sulle tutele del contratto di agenzia, e il preponente sa che il conferimento del potere rappresentativo non lo sottrae agli obblighi che la disciplina dell'agenzia gli impone. E' comunque opportuno definire con chiarezza, nel contratto, l'ampiezza e i limiti del potere di rappresentanza conferito, per evitare incertezze sugli effetti dei contratti conclusi dall'agente e sui rispettivi diritti e obblighi delle parti.
Domande frequenti
Chi e' l'agente con rappresentanza?
E' l'agente al quale il preponente ha conferito, oltre all'attivita' di promozione, anche il potere di concludere direttamente i contratti in suo nome; ai sensi dell'art. 1752 c.c. resta soggetto alla disciplina del contratto di agenzia.
Il conferimento della rappresentanza cambia la natura del contratto di agenzia?
No. L'art. 1752 chiarisce che le disposizioni sull'agenzia si applicano anche all'agente con rappresentanza: il potere rappresentativo arricchisce il rapporto ma non lo snatura.
L'agente con rappresentanza ha diritto alle tutele del contratto di agenzia?
Si. Estendendosi a lui la disciplina del capo sull'agenzia, l'agente con rappresentanza beneficia delle relative tutele, comprese quelle in tema di provvigioni, recesso e cessazione del rapporto.
Qual e' la differenza tra promuovere e concludere i contratti?
L'agente tipico promuove la conclusione dei contratti, procurando gli affari al preponente; l'agente con rappresentanza puo' anche concluderli direttamente in nome del preponente, con effetti che ricadono su quest'ultimo.
E' utile definire i limiti del potere di rappresentanza?
Si. E' opportuno precisare nel contratto l'ampiezza e i limiti del potere conferito, per evitare incertezze sugli effetti dei contratti conclusi dall'agente e sui diritti e obblighi reciproci.