Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1756 c.c. – Rimborso delle spese
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1755 - Articolo 1755 Codice Civile: Provvigione→Cod. civ. art. 1757 - Art. 1757 c.c.: Provvigione nei contratti condizionali o invalidi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1754 Codice Civile: Mediatore→Articolo 1758 Codice Civile: Pluralità di mediatori→Articolo 1753 Codice Civile: Agenti di assicurazione→Articolo 1759 Codice Civile: Responsabilità del mediatore→Articolo 1752 Codice Civile: Agente con rappresentanza→Articolo 1760 Codice Civile: Obblighi del mediatore professionale→Art. 1751 bis Codice Civile: Patto di non concorrenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il rimborso delle spese del mediatore
L'articolo 1756 del Codice Civile regola uno dei profili economici del rapporto di mediazione spesso trascurato: il diritto del mediatore a essere rimborsato delle spese sostenute nell'esercizio del proprio incarico, indipendentemente dall'esito positivo dell'operazione.
Fondamento della norma
La mediazione e' un'attività che implica costi concreti: sopralluoghi, comunicazioni, pubblicita', trasferte, consulenze tecniche accessorie. Sarebbe iniquo che il mediatore sopportasse tali oneri senza alcun ristoro qualora le trattative non portassero alla stipula del contratto, per cause estranee alla sua condotta. L'art. 1756 c.c. introduce perciò un diritto al rimborso a favore del mediatore, distinto dal diritto alla provvigione.
Chi e' tenuto al rimborso
L'obbligato e' la persona per incarico della quale le spese sono state eseguite. Se Tizio ha affidato al mediatore Sempronio il compito di trovare un acquirente per un immobile, e Sempronio sostiene spese di pubblicita' e sopralluogo, il rimborso grava su Tizio anche se Caio, potenziale acquirente contattato da Sempronio, alla fine non acquista. La norma non pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di rimborso: esso ricade soltanto sul soggetto che ha dato l'incarico.
Irrilevanza dell'esito dell'affare
Il diritto al rimborso sorge con il sostenimento delle spese e prescinde dalla conclusione del contratto. Questo e' il tratto che distingue nettamente il rimborso ex art. 1756 dalla provvigione ex art. 1755, la quale invece e' dovuta solo se l'affare viene concluso per effetto dell'intervento del mediatore. Anche quando il mediatore ha svolto la propria attività diligentemente e l'affare non si e' perfezionato per cause indipendenti da lui (ripensamento di una parte, sopravvenuta impossibilita', fallimento delle trattative), rimane il diritto al rimborso delle spese documentate.
Natura dispositiva della norma
La regola e' derogabile: i patti contrari consentono alle parti di escludere o limitare il rimborso, così come gli usi commerciali del settore di riferimento possono prevedere soluzioni diverse. Ad esempio, negli usi del mercato immobiliare di alcune piazze, la provvigione e' onnicomprensiva e il mediatore non vanta diritti aggiuntivi per le spese ordinarie. È pertanto fondamentale verificare le clausole del mandato di mediazione e gli usi locali prima di formulare pretese di rimborso.
Spese rimborsabili: profili pratici
Non qualsiasi esborso e' automaticamente rimborsabile: le spese devono essere inerenti all'esecuzione dell'incarico e documentabili. Sono tipicamente rimborsabili i costi di pubblicita' specificamente sostenuti per l'affare, i corrispettivi di perizie tecniche commissionate dal mediatore, le spese di viaggio e soggiorno per sopralluoghi. Non sono invece rimborsabili i costi fissi generali dell'attività del mediatore (affitto dello studio, personale), che rientrano nella normale alea imprenditoriale.
Rapporto con la disciplina speciale degli agenti immobiliari
Per i mediatori professionali in campo immobiliare, la legge n. 39/1989 e il d.m. 21 dicembre 1990 integrano la disciplina codicistica. In quel contesto, il rimborso spese deve essere concordato per iscritto nell'incarico di mediazione, pena la difficoltà di farne valere il diritto in sede giudiziale. La giurisprudenza ha più volte confermato che il mediatore non iscritto al ruolo non può vantare ne' provvigione ne' rimborso spese.
Domande frequenti
Il mediatore può chiedere il rimborso se l'affare non va in porto?
Si'. L'art. 1756 c.c. riconosce il diritto al rimborso delle spese anche quando il contratto non viene concluso, purche' le spese siano state effettivamente sostenute per eseguire l'incarico ricevuto.
Chi paga il rimborso spese al mediatore?
La persona che ha conferito l'incarico al mediatore. Se l'incarico proviene da una sola parte, solo quella parte e' tenuta al rimborso; se entrambe le parti hanno dato incarico, entrambe rispondono proporzionalmente.
Si può escludere contrattualmente il rimborso spese?
Si'. La norma e' dispositiva: i patti contrari o gli usi commerciali del settore possono escludere o limitare il diritto al rimborso, ad esempio prevedendo che la provvigione sia onnicomprensiva.
Che differenza c'e' tra rimborso spese e provvigione del mediatore?
La provvigione (art. 1755 c.c.) e' dovuta solo se l'affare viene concluso; il rimborso spese (art. 1756 c.c.) e' invece dovuto indipendentemente dall'esito, per le spese effettivamente sostenute nell'esecuzione dell'incarico.
Quali spese può rimborsare il mediatore?
Le spese documentabili e inerenti all'incarico: pubblicita' specifica, perizie tecniche commissionate, trasferte per sopralluogo. Non sono rimborsabili i costi fissi generali dell'attività imprenditoriale del mediatore.