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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1757 c.c. – Provvigione nei contratti condizionali o invalidi

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d’invalidità.

In sintesi

  • Condizione sospensiva: la provvigione sorge solo al verificarsi della condizione che rende efficace il contratto.
  • Condizione risolutiva: il diritto alla provvigione non viene meno anche se la condizione si avvera e il contratto si risolve.
  • Contratto annullabile: il mediatore mantiene la provvigione se ignorava in buona fede la causa di invalidità.
  • Contratto rescindibile: stesso trattamento del contratto annullabile; buona fede del mediatore è requisito essenziale.
  • Tutela del mediatore in buona fede: la norma protegge chi ha operato correttamente da eventi invalidanti successivi o ignorati.
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La provvigione nei contratti condizionali o invalidi

L'articolo 1757 del Codice Civile affronta due scenari particolari che possono mettere a rischio il diritto del mediatore alla provvigione: i contratti sottoposti a condizione e i contratti affetti da invalidita'. La norma bilancia le esigenze di certezza del mediatore con la tutela delle parti coinvolte nell'affare.

Contratto sottoposto a condizione sospensiva

Quando il contratto concluso con l'intervento del mediatore e' sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione non sorge immediatamente alla firma: nasce soltanto nel momento in cui la condizione si verifica. Supponiamo che Tizio e Caio sottoscrivano un preliminare di compravendita immobiliare con la clausola sospensiva dell'ottenimento del mutuo bancario da parte di Caio. Finché la banca non delibera positivamente, il mediatore Sempronio non ha ancora maturato il diritto alla provvigione; il diritto sorge solo quando il mutuo viene concesso e la condizione sospensiva si avvera.

Questa regola e' coerente con la struttura della condizione sospensiva: il contratto esiste ma e' privo di effetti fino all'avveramento della condizione. Sarebbe incongruente far sorgere la provvigione su un contratto ancora inefficace.

Contratto sottoposto a condizione risolutiva

Il secondo comma regola l'ipotesi inversa: il contratto produce subito i propri effetti, ma e' destinato a risolversi se si verifica un evento futuro e incerto. In questo caso il diritto alla provvigione sorge al momento della conclusione del contratto e non viene meno al verificarsi della condizione risolutiva. Se Tizio e Caio concludono un contratto con la clausola risolutiva del mancato pagamento entro un certo termine, e la condizione si avvera, il mediatore Sempronio conserva la provvigione già maturata. Il rischio dell'inadempimento successivo non e' traslato sul mediatore, che ha già adempiuto la propria prestazione favorendo la conclusione dell'affare.

Contratti annullabili e rescindibili

Il terzo comma estende la disciplina della condizione risolutiva ai contratti annullabili (per vizi del consenso, incapacita', ecc.) e rescindibili (per lesione enormis o stato di pericolo): anche in questi casi il mediatore conserva la provvigione, a condizione che non conoscesse la causa di invalidita' o rescissione. La buona fede del mediatore e' dunque il discrimen fondamentale.

Se il mediatore Sempronio sapeva che Caio era incapace di intendere e di volere al momento della firma, ma ha favorito ugualmente la conclusione del contratto, non potra' invocare la tutela dell'art. 1757 c.c. per conservare la provvigione: la sua malafede esclude la protezione normativa. Al contrario, se l'invalidita' era a lui ignota, la successiva pronuncia di annullamento del contratto non incide sul diritto già maturato alla provvigione.

Ratio della norma

L'art. 1757 c.c. esprime un principio di equità verso il mediatore che ha svolto correttamente la propria attività. L'attività mediatoria si esaurisce con la messa in contatto delle parti e il raggiungimento dell'accordo; gli eventi successivi (avveramento di condizione, annullamento, rescissione) non dipendono dalla condotta del mediatore e non devono ricadere su di lui, salvo il caso di sua malafede. La norma incentiva perciò il mediatore a verificare la validita' e la solidita' degli affari che promuove, senza però penalizzarlo per eventi che non poteva prevedere o conoscere.

Domande frequenti

Quando sorge la provvigione se il contratto ha una condizione sospensiva?

Il diritto alla provvigione sorge solo nel momento in cui si verifica la condizione sospensiva, rendendendo così il contratto efficace. Prima dell'avveramento della condizione il mediatore non ha ancora maturato la provvigione.

Se il contratto si risolve per condizione risolutiva, il mediatore perde la provvigione?

No. L'art. 1757, comma 2, c.c. stabilisce che il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione risolutiva. Il mediatore conserva quanto maturato al momento della conclusione del contratto.

Il mediatore mantiene la provvigione se il contratto viene annullato?

Si', a condizione che non conoscesse la causa di invalidita' al momento della conclusione. Se era in buona fede, il successivo annullamento non incide sul suo diritto alla provvigione.

Cosa succede alla provvigione se il contratto e' rescindibile per lesione?

Il mediatore conserva la provvigione se non conosceva la causa di rescissione. La norma assimila il contratto rescindibile a quello annullabile: la buona fede del mediatore e' il requisito decisivo.

Il mediatore in malafede perde sempre la provvigione?

Si'. Se il mediatore conosceva la causa di invalidita' (annullabilita' o rescissione) e ha favorito ugualmente la conclusione del contratto, non beneficia della tutela dell'art. 1757 c.c. e non conserva la provvigione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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