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Art. 1767 c.c. Presunzione di gratuità
In vigore
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.
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In sintesi
La natura giuridica del deposito e la gratuita' come regola residuale
L'articolo 1767 del Codice Civile enuncia la presunzione di gratuita' del deposito, che costituisce il criterio residuale per qualificare il contratto quando le parti non abbiano espressamente pattuito un corrispettivo. Il deposito e' storicamente concepito come contratto di amicizia (negotium amicitiae), fondato sulla fiducia tra depositante e depositario, il che giustifica la gratuita' come regola di default.
La presunzione di onerosita' per il depositario professionale
La norma introduce un'eccezione di grande rilevanza pratica: quando il depositario ha una qualita' professionale che comprende la custodia come elemento tipico della propria attivita', la presunzione si inverte e il deposito si presume oneroso. Rientrano in questa categoria i magazzini generali (disciplinati dagli artt. 1787 ss. c.c.), i vettori che custodiscono merci prima della consegna, le societa' di custodia titoli, i parcheggi custoditi e le strutture alberghiere per i bagagli degli ospiti.
Esempio: Tizio consegna la propria auto a un parcheggio custodito gestito da Caio Srl senza discutere il prezzo. Il deposito si presume oneroso perche' la qualita' professionale di Caio Srl comprende la custodia retribuita come elemento essenziale del servizio offerto.
Altre circostanze rilevanti
Il legislatore ha volutamente lasciato aperta la valutazione alle altre circostanze, attribuendo al giudice un margine di apprezzamento. Possono rilevare: la consuetudine del luogo, il comportamento tenuto dalle parti in precedenti rapporti, la natura degli oggetti custoditi (beni di valore elevato che normalmente implicano un compenso), la durata del deposito.
Effetti sulla disciplina della responsabilita'
La distinzione tra deposito gratuito e oneroso ha conseguenze dirette sul regime di responsabilita' del depositario. L'art. 1768 c.c. prevede che nel deposito gratuito la responsabilita' per colpa sia valutata con minor rigore: in sostanza, si applica la colpa lieve in concreto (diligenza del buon padre di famiglia in astratto mitigata dalle circostanze del caso). Nel deposito oneroso, invece, si applica la diligenza ordinaria piena ex art. 1176 c.c. senza attenuazioni.
Profili processuali
Trattandosi di presunzione relativa (iuris tantum), chi vuole rovesciarla deve fornire prova contraria. Il depositante che affermi la gratuita' contro l'eccezione di onerosita' del professionista dovra' dimostrare che le parti avevano escluso qualsiasi compenso. Viceversa, il depositario non professionale che voglia provare l'onerosita' dovra' produrre documenti, e-mail o testimonianze che attestino l'accordo sul corrispettivo.
Coordinamento con le fattispecie speciali
La presunzione dell'art. 1767 cede di fronte alle norme speciali che disciplinano depositi tipicamente onerosi: il deposito bancario (artt. 1834 ss. c.c.), il deposito nei magazzini generali (artt. 1787 ss. c.c.) e il deposito alberghiero (artt. 1783 ss. c.c.). In questi ambiti l'onerosita' e' insita nella struttura contrattuale e non occorre alcuna prova.
Domande frequenti