Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1770 c.c. – Modalità della custodia
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1769 - Articolo 1769 Codice Civile: Responsabilità del depositario incap…→Cod. civ. art. 1771 - Art. 1771 c.c.: Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1768 Codice Civile: Diligenza nella custodia→Articolo 1772 Codice Civile: Pluralità di depositanti e di depositari→Articolo 1767 Codice Civile: Presunzione di gratuità→Articolo 1773 Codice Civile: Terzo interessato nel deposito→Art. 1766 Codice Civile: Nozione→Articolo 1774 Codice Civile: Luogo di restituzione e spese relative→Articolo 1765 Codice Civile: Leggi speciali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il deposito come contratto fiduciario
L'articolo 1770 del Codice Civile esprime la natura fiduciaria del contratto di deposito: il depositario riceve la cosa esclusivamente per custodirla e restituirla, non per farne uso proprio o altrui. I due divieti sanciti dal primo comma, uso della cosa e subdeposito, sono la traduzione normativa di questo principio fondamentale.
Il divieto di uso della cosa
Il depositario non può servirsi della cosa depositata senza il consenso del depositante. Il divieto e' assoluto e prescinde dalla natura della cosa: riguarda beni mobili (autovetture, macchinari, opere d'arte), somme di denaro (nel deposito irregolare il regime e' però diverso) e ogni altro bene fungibile o infungibile. L'uso non autorizzato costituisce inadempimento contrattuale e può integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) se accompagnato dall'animus rem sibi habendi.
Il consenso del depositante può essere espresso (clausola contrattuale, autorizzazione scritta) o tacito (comportamento concludente inequivoco). Non e' sufficiente la mera tolleranza passiva: occorre una manifestazione positiva di volontà. Tizio che lascia la propria vettura in deposito al carrozziere Caio non autorizza implicitamente Caio a utilizzarla per test su strada se non gliene ha parlato esplicitamente.
Il divieto di subdeposito
Il depositario non può dare la cosa in deposito ad altri (subdeposito) senza il consenso del depositante. Questo divieto tutela il carattere personale del rapporto: il depositante ha scelto quel particolare depositario sulla base di un rapporto fiduciario, e non accetta che la custodia venga affidata a terzi sconosciuti.
Se il subdeposito viene effettuato senza consenso e la cosa subisce un danno presso il subdepositario, il depositario originario risponde integralmente verso il depositante, senza possibilità di rivalersi sul subdepositario (a meno che non vi sia un accordo separato tra i due). In caso di autorizzazione, invece, il depositario risponde solo del fatto di aver scelto un subdepositario non idoneo (culpa in eligendo).
L'eccezione per circostanze urgenti
Il secondo comma introduce una deroga pratica fondamentale: in presenza di circostanze urgenti il depositario può adottare modalità di custodia diverse da quelle pattuite, purche' ne dia avviso al depositante appena e' possibile. L'urgenza deve essere reale e non pretestuosa: deve trattarsi di situazioni in cui attendere il consenso del depositante causerebbe un danno alla cosa superiore a quello derivante dalla deviazione dalle modalità convenute.
Esempio: Tizio ha depositato merce refrigerata nel magazzino di Caio con istruzioni specifiche sulla temperatura. Il frigorifero si guasta di notte: Caio può trasferire urgentemente la merce in altro magazzino pur senza autorizzazione, avvisando Tizio appena possibile. Se non avesse agito, la merce sarebbe deperita completamente.
Conseguenze della violazione
L'uso non autorizzato della cosa o il subdeposito non consentito comportano: responsabilità contrattuale per tutti i danni subiti dalla cosa durante l'uso o presso il terzo; possibile aggravio della responsabilità anche per il caso fortuito, se il danno e' causalmente connesso all'uso illecito; eventuale responsabilità penale per appropriazione indebita. Il depositante può inoltre richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c.
Domande frequenti
Il depositario può usare la cosa ricevuta in custodia?
No, salvo consenso espresso o tacito del depositante. L'uso non autorizzato costituisce inadempimento contrattuale e può integrare il reato di appropriazione indebita se accompagnato dall'intenzione di fare propria la cosa.
Il depositario può affidare la cosa a un terzo?
Non senza il consenso del depositante. Il subdeposito non autorizzato fa sorgere piena responsabilità del depositario per tutti i danni che la cosa subisce presso il terzo, senza possibilità di scarico di responsabilità.
Quando il depositario può derogare alle modalità convenute senza chiedere permesso?
Solo in caso di circostanze urgenti che richiedano un intervento immediato per salvaguardare la cosa. Il depositario deve avvisare il depositante appena possibile dopo aver adottato le misure d'urgenza.
La tolleranza del depositante equivale al consenso all'uso?
No: occorre una manifestazione positiva e inequivoca di volontà. La mera tolleranza passiva non autorizza l'uso, che resta vietato anche se il depositante non abbia mai protestato esplicitamente.
Cosa rischia il depositario che usa senza permesso la cosa depositata?
Risponde di tutti i danni subiti dalla cosa durante l'uso, inclusi quelli da caso fortuito se causalmente connessi all'utilizzo illecito, e può rispondere penalmente per appropriazione indebita. Il depositante può chiedere la risoluzione del contratto.